Definizione
Il decreto ingiuntivo è il provvedimento monitorioProvvedimento monitorioDecreto ingiuntivo emesso inaudita altera parte per crediti di somme di denaro o cose fungibili fondati su prova scritta, opponibile entro 40 giorni (artt. 633-656 c.p.c.).Leggi il lemma completo → con cui il giudice, su ricorso del creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo →, ingiunge al debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → il pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → di una somma di denaro o la consegnaTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo → di una cosaBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → mobile determinata o di una determinata quantità di cose fungibili, entro il termine di quaranta giorni, con l’avvertimento che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzataTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo →. Il procedimento per ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c., si caratterizza per la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → sommaria e per il contraddittorioContraddittorioPrincipio fondamentale del giusto processo (art. 111 Cost.) per cui nessuna decisione può essere resa senza che tutte le parti siano state poste in condizione di essere ascoltate. Regolato dagli artt. 101-102 c.p.c.Leggi il lemma completo → differito: la cognizione piena ed esauriente viene posticipata all’eventuale fase di opposizione ex art. 645 c.p.c.
Presupposti e prova scritta
Ai sensi dell’art. 633 c.p.c., il creditore può chiedere il decreto quando del diritto fatto valere si dia provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → scritta, quando il credito riguardi onorari di professionisti per prestazioni documentate, ovvero onorari, diritti o rimborsi spettanti a notai e ad altri ausiliari del giudice. L’art. 634 c.p.c. qualifica come prova scritta, tra l’altro, le polizze, le promesse unilateraliPromessaDichiarazione unilaterale di impegno a una prestazione: figure tipiche (promessa di pagamento, ricognizione di debito, promessa al pubblico, promessa del fatto del terzo) ex artt. 1987-1991 c.c.Leggi il lemma completo → per scrittura privata, i telegrammi anche non sottoscritti, e – per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro – gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., purché regolarmente tenute. Il giudice competente per l’emissione del decreto è individuato dall’art. 637 c.p.c.: di norma è competente il giudice che sarebbe competente per la domanda propostaPropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → in via ordinaria.
Esecuzione provvisoria
Ai sensi dell’art. 642 c.p.c. il decreto è dichiarato provvisoriamenteAd interimLocuzione latina ("nel frattempo") che designa un provvedimento, un incarico o una nomina conferiti in via provvisoria e temporanea, in attesa della soluzione definitiva.Leggi il lemma completo → esecutivo con la sua pronuncia quando il credito è fondato su cambialeCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo →, assegno bancarioAssegnoTermine polisemico: titolo di credito a contenuto pecuniario incorporante un ordine di pagamento a vista (assegno bancario, circolare, postale); prestazione patrimoniale periodica dovuta in materia familiare o previdenziale.Leggi il lemma completo → o circolare, certificato di liquidazioneIndennità di fine rapportoImporto dovuto dal datore al lavoratore subordinato al termine del rapporto (art. 2120 c.c.). Comunemente TFR, calcolato dividendo la retribuzione annua per 13,5.Leggi il lemma completo → di borsa o atto ricevuto da notaioNotaioPubblico ufficiale che riceve atti tra vivi e di ultima volontà, attribuisce loro pubblica fede e ne garantisce il controllo di legalità (art. 1 l. 89/1913).Leggi il lemma completo → o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ovvero quando vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o se il ricorrenteAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo → produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere. Negli altri casi il decreto è esecutivo ex legeEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → alla scadenza del termine per l’opposizione non esercitata (art. 647 c.p.c.). L’art. 648 c.p.c. disciplina la concessione della provvisoria esecuzione in corso di opposizione, se questa non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; l’art. 649 c.p.c. regola specularmente la sospensione dell’efficacia esecutiva.
Opposizione e giudizio di merito
Il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore entro sessanta giorni dalla pronuncia (art. 644 c.p.c.), penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → l’inefficaciaInefficaciaInidoneità di un atto giuridico valido a produrre effetti. Si distingue dall'invalidità e può essere strutturale, funzionale, assoluta o relativa.Leggi il lemma completo →. L’opposizione si propone con atto di citazioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → davanti allo stesso ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → giudiziario che ha emesso il decreto entro il termine di quaranta giorni dalla notificazioneNotificazioneAtto processuale con cui l'ufficiale giudiziario porta formalmente a conoscenza del destinatario un atto giuridico (artt. 137-151 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 641 c.p.c.) ovvero nei terminiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → ridotti o ampliati ai sensi dell’art. 641 c.p.c. per ragioni di sede. Con l’opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione piena: l’opponente assume la veste formale di attore, mentre la posizione sostanziale di attore resta al creditore opposto, che conserva l’onere della provaEi incumbit probatio qui dicit, non qui negatL'onere della prova spetta a chi afferma un diritto, non a chi lo nega: regola di giudizio per la decisione in caso di incertezza (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo → del credito ai sensi dell’art. 2697 c.c. Il giudice può rigettare l’opposizione confermando il decreto, accoglierla revocandolo, ovvero accoglierla solo parzialmente. In caso di mancata o tardiva opposizione, il decreto acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e passa in giudicatoRes iudicataCosa giudicata: l'autorità della sentenza passata in giudicato, che fa stato tra le parti e non è più impugnabile (art. 2909 c.c.).Leggi il lemma completo → sostanziale (art. 2909 c.c.).
Opposizione tardiva e revocatoria
L’art. 650 c.p.c. consente al debitore ingiunto di proporre opposizione tardiva quando prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggioreCaso fortuitoEvento imprevedibile e inevitabile che, esulando dalla sfera di controllo del soggetto, esclude il nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento dannoso, liberandolo dalla responsabilità contrattuale o extracontrattuale (artt. 1218, 1256, 2050-2054 c.c.).Leggi il lemma completo →; il termine decadenziale è di dieci giorni dal primo atto di esecuzione. Il decreto definitivamente esecutivo, analogamente alla sentenza passata in giudicatoGiudicatoQualità della sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari, che rende la pronuncia immutabile e vincolante tra le parti (artt. 2909 c.c., 324 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, è soggetto al regime dell’impugnazione straordinariaImpugnazioneStrumento processuale con cui si chiede il riesame di un provvedimento (artt. 323-408 c.p.c.: appello, cassazione, revocazione, opposizione di terzo). In senso sostanziale, azione di contestazione di delibere, testamenti, rinunzie ereditarie.Leggi il lemma completo → per revocazioneRevocazioneMezzo di impugnazione per la ritrattazione di una sentenza affetta da vizi tassativi: dolo, prove false, errore di fatto, contrasto con giudicato (artt. 395-403 c.p.c.).Leggi il lemma completo → ex art. 395 e art. 396 c.p.c., nei casi ivi previsti, e all’opposizione di terzoOpposizione di terzoMezzo di impugnazione straordinario con cui un terzo può impugnare una sentenza che pregiudica i suoi diritti.Leggi il lemma completo → ex art. 404 c.p.c.
Giurisprudenza modenese
- Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo — Sistema a doppia barriera temporale
- Opposizione a decreto ingiuntivo — Onere probatorio del debitore opponente
- Decreto ingiuntivo non opposto — Insensibilità del giudicato all’accoglimento dell’opposizione proposta da altro condebitore solidale
- Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo – Ammissibilità della domanda riconvenzionale
- Fideiussione — Qualità di consumatore del fideiussore e opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
- Opposizione a decreto ingiuntivo palesemente infondata – Abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c.
- Procedimento monitorio — Improponibilità della domanda per violazione del ne bis in idem
- Contenzioso bancario — Onere della prova del credito nell’opposizione a decreto ingiuntivo
- Disconoscimento della sottoscrizione — Esito della verificazione e onere probatorio del creditore ingiungente
- Contenzioso bancario — Estratto conto ex art. 50 TUB e valore probatorio nel giudizio di opposizione
- Comunione ereditaria — Inammissibilità del ricorso monitorio per crediti derivanti dalla gestione del bene comune
- Procura alle liti — Estensione dal procedimento monitorio all’opposizione
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