Il provvedimento monitorio (o decreto ingiuntivo) è il provvedimento giurisdizionale emesso inaudita altera parte con il quale il giudice ingiunge al debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → di adempiere l’obbligazione di pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → di una somma di denaro o di consegnaTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo → di una determinata quantità di cose fungibili o di una cosa mobile determinata (artt. 633-656 c.p.c.).

Il procedimento monitorioDecreto ingiuntivoProvvedimento monitorio di ingiunzione di pagamento o consegna: presupposti, prova scritta, provvisoria esecuzione, opposizione ordinaria e tardiva, efficacia di giudicato.Leggi il lemma completo → è attivabile quando il credito è fondato su provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → scritta (art. 633 c.p.c.): fatture, cambiali, assegni, scritture private, atti pubblici, estratti autentici delle scritture contabili, certificazioni di crediti professionali.

Il decreto ingiuntivo può essere emesso con clausola di provvisoria esecutività (art. 642 c.p.c.) quando il credito è fondato su cambialeCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo →, assegno bancarioAssegnoTermine polisemico: titolo di credito a contenuto pecuniario incorporante un ordine di pagamento a vista (assegno bancario, circolare, postale); prestazione patrimoniale periodica dovuta in materia familiare o previdenziale.Leggi il lemma completo →, atto notarile o quando vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.

Il debitore può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notificazioneNotificazioneAtto processuale con cui l'ufficiale giudiziario porta formalmente a conoscenza del destinatario un atto giuridico (artt. 137-151 c.p.c.).Leggi il lemma completo → del decreto (art. 641 c.p.c.), instaurando un ordinario giudizio di cognizione. In mancanza di opposizione, il decreto diventa esecutivo e acquista efficacia di giudicatoRes iudicataCosa giudicata: l'autorità della sentenza passata in giudicato, che fa stato tra le parti e non è più impugnabile (art. 2909 c.c.).Leggi il lemma completo → formale (art. 647 c.p.c.).

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