Definizione
Il termine assegno ha nel diritto italiano due principali significati. Anzitutto designa una categoria di titoli di credito a contenuto pecuniario che incorporano un ordine di pagamento a vista (assegno bancario, assegno circolare, assegno postale), disciplinati dal r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegni) e da leggi speciali. In secondo luogo indica una prestazione patrimoniale periodica dovuta in forza di un titolo legale o giudiziale, in particolare in materia di famiglia (assegno di mantenimento, di divorzio, di separazione) e di previdenza sociale (assegno di invalidità, assegno sociale).
Assegno bancario
L’assegno bancario (artt. 1-86 r.d. 1736/1933) è il titolo di credito che contiene l’ordine, dato dal traente alla banca trattaria, di pagare a vista una determinata somma di denaro all’ordine di un terzo o del traente stesso. Presuppone l’esistenza presso la banca di fondi disponibili e di una convenzione di assegno (apertura di conto corrente bancario con servizio di chèque). I requisiti formali essenziali sono indicati dall’art. 1 della legge assegni; la mancanza di taluno di essi rende il titolo non valido come assegno (può però valere come promessa di pagamento o ricognizione di debito). L’emissione di assegno senza autorizzazione o senza fondi è oggetto delle sanzioni amministrative previste dalla l. 15 dicembre 1990, n. 386, come modificata dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha depenalizzato la fattispecie.
Assegno circolare
L’assegno circolare (artt. 82-86 r.d. 1736/1933) è il titolo di credito a contenuto pecuniario, all’ordine, emesso da una banca autorizzata e contenente la promessa incondizionata di pagare a vista una somma di denaro. A differenza dell’assegno bancario, non è uno strumento di pagamento del cliente ma un’obbligazione assunta direttamente dalla banca, garantita dal previo deposito presso di essa della somma corrispondente. Costituisce mezzo di pagamento di particolare sicurezza, equivalente al contante.
Assegno di mantenimento
Nel diritto di famiglia, l’assegno di mantenimento è la prestazione periodica dovuta dal coniuge tenuto al concorso al sostentamento del nucleo familiare in caso di separazione (art. 156 c.c.) o per il mantenimento dei figli (art. 337-ter c.c.). È determinato dal giudice in proporzione alle sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo del coniuge obbligato e in considerazione del tenore di vita goduto durante la convivenza. Diverso è l’assegno di divorzio (art. 5 l. 1° dicembre 1970, n. 898), che a seguito di Cass. SS.UU. 11 luglio 2018, n. 18287 ha natura composita assistenziale-perequativa-compensativa.
Altri tipi di assegno
L’ordinamento conosce numerose altre figure di assegno: l’assegno familiare (assegno unico universale ex d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230); l’assegno di invalidità (l. 12 giugno 1984, n. 222); l’assegno sociale (art. 3, comma 6, l. 8 agosto 1995, n. 335); l’assegno di accompagnamento; l’assegno bancario turistico; l’assegno circolare turistico; il traveller’s cheque.
Giurisprudenza modenese
- Assegno bancario — Promessa di pagamento nei rapporti diretti e onere di allegazione del rapporto sottostante
- Assegno bancario — Difetto di riferibilità alla persona giuridica in assenza della ragione sociale
- Caparra confirmatoria — Perfezionamento mediante assegno bancario solo al momento della riscossione
- Pagamento mediante assegno circolare — Effetto liberatorio e onere della prova dell’incasso
- Assegno di mantenimento — Prescrizione quinquennale dei singoli ratei comprensiva della rivalutazione ISTAT