Definizione
Il debitore è il soggetto passivo dell’obbligazione, tenuto all’adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). La posizione del debitore costituisce il lato passivo del rapporto obbligatorio e si traduce in un dovere giuridico sanzionato dall’ordinamento: in caso di inadempimento, il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).
La qualifica di debitore nasce dal verificarsi di un fatto costitutivo dell’obbligazione: un contratto, un atto illecito, un arricchimento senza causa, una promessa unilaterale, la gestione di affari altrui, il pagamento di indebito o ogni altro fatto o atto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.). Il debitore è tenuto a eseguire la prestazione con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), oggi più propriamente indicata come diligenza della persona di normale prudenza e competenza, ovvero con quella propria dell’attività professionale esercitata quando si tratti di adempiere un’obbligazione inerente all’esercizio di una professione.
Obblighi del debitore e modalità di adempimento
Il debitore deve adempiere la prestazione nel luogo (art. 1182 c.c.), nel tempo (art. 1183 c.c.) e nelle modalità previsti dal titolo o dagli usi, e in mancanza nel rispetto del principio di buona fede (art. 1175 c.c.). Nel momento dell’adempimento può pretendere il rilascio di quietanza a spese del creditore (art. 1199 c.c.) e, nelle obbligazioni a titolo oneroso, la restituzione del titolo qualora la prestazione sia integrale. Il debitore può adempiere personalmente oppure a mezzo di un terzo (art. 1180 c.c.), salvo che il creditore abbia interesse all’adempimento personale o che la prestazione abbia carattere strettamente personale.
Mora del debitore
La mora del debitore (mora solvendi) è il ritardo nell’adempimento imputabile al debitore che, malgrado l’interpellazione del creditore, non provveda a eseguire la prestazione. Le conseguenze sono il risarcimento del danno da ritardo (art. 1218 c.c.), il passaggio del rischio dell’impossibilità sopravvenuta a carico del debitore (perpetuatio obligationis, art. 1221 c.c.) e il decorso degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie. La mora si realizza automaticamente nei casi previsti dall’art. 1219 c.c. (obbligazione da fatto illecito, dichiarazione scritta del debitore di non voler adempiere, termine scaduto in obbligazione con prestazione al domicilio del creditore); negli altri casi occorre un atto formale di costituzione in mora. Il debitore in mora non può sottrarsi alle conseguenze sfavorevoli invocando la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione.
Pluralità di debitori
Quando più soggetti sono obbligati a una medesima prestazione, l’obbligazione può essere solidale o parziaria. La solidarietà si presume nelle obbligazioni con pluralità di debitori (art. 1294 c.c.) e comporta che ciascun debitore possa essere costretto all’adempimento per la totalità, con diritto di regresso nei confronti dei condebitori per le rispettive quote (artt. 1298-1299 c.c.). Nell’obbligazione parziaria, invece, ciascun debitore risponde soltanto per la propria quota.
Tutela dei creditori e garanzia patrimoniale
Il patrimonio del debitore costituisce la garanzia generica del credito (art. 2740 c.c.). Gli atti di disposizione del debitore che pregiudicano la garanzia patrimoniale possono essere impugnati dai creditori mediante l’azione revocatoria (artt. 2901-2904 c.c.); l’inerzia del debitore nell’esercitare i propri diritti può essere superata con l’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.). Il debitore è soggetto alle procedure esecutive individuali (pignoramento, espropriazione, vendita forzata) e, quando sia imprenditore commerciale, alle procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, amministrazione straordinaria); il debitore “civile” sovraindebitato può accedere agli strumenti di composizione della crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Diritti del debitore
Accanto agli obblighi, il debitore è titolare di posizioni tutelate: il diritto a un comportamento corretto del creditore secondo buona fede, il diritto alla riduzione della prestazione nei casi di sopravvenuta eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.), il diritto di liberarsi mediante offerta reale o per intimazione in caso di mora del creditore (artt. 1206-1212 c.c.), il diritto di opporre le eccezioni personali relative al proprio rapporto con il creditore e, in caso di cessione del credito, le eccezioni opponibili al cedente. Nel rapporto con l’Amministrazione finanziaria il contribuente-debitore beneficia delle garanzie dello Statuto dei diritti del contribuente.
Giurisprudenza modenese
- La cancellazione dell’ipoteca giudiziale (a spese del debitore)
- Interessi moratori: la disciplina sull’usura non può premiare il debitore inadempiente
- Il debitore in mora o inadempiente non può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta
- Mora del creditore — Presupposti e conseguenze — Effetto liberatorio immediato per il debitore
- Mora credendi — Validità dell’offerta reale e del relativo deposito — Onere probatorio a carico del debitore