L’esecuzione provvisoria è l’efficacia esecutiva attribuita alla sentenza di primo grado prima del passaggio in giudicatoRes iudicataCosa giudicata: l'autorità della sentenza passata in giudicato, che fa stato tra le parti e non è più impugnabile (art. 2909 c.c.).Leggi il lemma completo →, che consente alla parte vittoriosa di procedere all’esecuzione forzataTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo → nonostante la pendenza dell’appello (art. 282 c.p.c.).

Dopo la riforma di cui alla l. 353/1990, la sentenza di primo grado è provvisoriamenteAd interimLocuzione latina ("nel frattempo") che designa un provvedimento, un incarico o una nomina conferiti in via provvisoria e temporanea, in attesa della soluzione definitiva.Leggi il lemma completo → esecutiva tra le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → ex legeEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → (art. 282 c.p.c.), senza necessità di apposita istanza. Il legislatore ha così invertito il sistema previgente, in cui l’esecuzione provvisoria era concessa solo su domanda di parte e in presenza di specifici presupposti.

Il giudice d’appello può, su istanza di parteIstanzaRichiesta formale rivolta a un'autorità volta a ottenere un provvedimento. Nel processo civile espressione del principio della domanda (art. 99 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza quando ricorrano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenzaInsolvenzaStato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestato da inadempimenti o altri fatti esteriori. Presupposto della liquidazione giudiziale (art. 121 CCII) e distinto dalla crisi (art. 2 CCII). Disciplinato dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).Leggi il lemma completo → di una delle parti (art. 283 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022).

Per il decreto ingiuntivoDecreto ingiuntivoProvvedimento monitorio di ingiunzione di pagamento o consegna: presupposti, prova scritta, provvisoria esecuzione, opposizione ordinaria e tardiva, efficacia di giudicato.Leggi il lemma completo →, l’esecuzione provvisoria può essere concessa dal giudice al momento dell’emissione (art. 642 c.p.c.) o in corso di opposizione (art. 648 c.p.c.), quando l’opposizione non è fondata su provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → scritta o di pronta soluzione.

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