Locuzione latina che significa “per legge”, “in forza di legge”, e qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente per disposizione normativa, senza che sia necessario un atto di volontà delle parti o un provvedimento del giudice.
L’espressione è di impiego vastissimo nel linguaggio giuridico:
- le obbligazioni ex lege nascono direttamente dalla legge, come la gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.), il pagamento dell’indebito (art. 2033 c.c.) e l’arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.);
- la risoluzione ex lege opera di diritto, senza necessità di pronuncia giudiziale, nei casi di clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) e termine essenziale (art. 1457 c.c.);
- le nullità ex lege colpiscono l’atto per espressa previsione normativa;
- la surrogazione legale (art. 1203 c.c.) opera ex lege senza bisogno di dichiarazione del creditore.
Si contrappone a ciò che opera ex voluntate (per volontà delle parti) o ex iudicio (per pronuncia del giudice).