Interpretazione

Apr 14, 2026

Definizione

L’interpretazione è l’attività ermeneutica volta alla determinazione del significato di un atto normativo, negoziale o processuale, finalizzata alla sua applicazione al caso concreto. Nel diritto italiano, l’interpretazione delle leggi è disciplinata dall’art. 12 delle preleggi (disposizioni sulla legge in generale), mentre l’interpretazione del contratto è regolata dagli articoli 1362-1371 del codice civile.

Interpretazione della legge

L’art. 12 delle preleggi dispone che, nell’applicare la legge, non si può attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Sono così individuati i canoni ermeneutici fondamentali: l’interpretazione letterale, l’interpretazione logico-sistematica e la ricerca della ratio legis. L’interpretazione può essere dichiarativa, estensiva o restrittiva; l’analogia ex art. 12, secondo comma, preleggi è ammessa per colmare lacune, mentre il ricorso ai principi generali dell’ordinamento è residuale.

Interpretazione del contratto

Gli artt. 1362-1371 c.c. dettano i criteri per l’interpretazione del contratto, articolati in due gruppi: i criteri soggettivi (artt. 1362-1365 c.c.), che mirano alla ricerca della comune intenzione delle parti, e i criteri oggettivi (artt. 1366-1371 c.c.), che intervengono in via sussidiaria quando i primi non conducono a una soluzione univoca. L’art. 1362 c.c. stabilisce la prevalenza della comune intenzione delle parti sul significato letterale delle parole, pur imponendo al giudice di valutare il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Criteri sussidiari

Tra i criteri sussidiari di interpretazione si segnalano: l’interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.); il principio della conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., per cui le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; il riferimento alle pratiche generali interpretative (art. 1368 c.c.); l’interpretazione contra stipulatorem (art. 1370 c.c.), secondo cui le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli e formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro.

Sindacato di legittimità

L’interpretazione del contratto costituisce attività riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o del vizio di motivazione. La giurisprudenza (Cass. SU n. 7294/1998; Cass. n. 16795/2023) ha chiarito che l’eventuale esistenza di un’altra interpretazione possibile non rende di per sé censurabile quella compiuta dal giudice di merito.

Giurisprudenza modenese