TermineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → latino che indica la consuetudine, fonte del diritto non scritta consistente nella ripetizione costante e uniforme di un determinato comportamento da parte dei consociati, accompagnata dal convincimento della sua giuridica obbligatorietà.
Si compone di due elementi necessariamente concorrenti:
- diuturnitas (elemento oggettivo o materiale): ripetizione generale, costante e uniforme del comportamento in un apprezzabile arco di tempo;
- opinio iuris ac necessitatis (elemento soggettivo o psicologico): convincimento che quel comportamento sia giuridicamente doveroso e non frutto di mera cortesia, uso sociale o tolleranzaTolleranzaAtteggiamento di mera sopportazione di un'attività altrui che, non implicando rinuncia al diritto, impedisce il maturarsi dell'usucapione e degli effetti del possesso.Leggi il lemma completo →.
Nel sistema italiano la consuetudine è collocata all’ultimo posto nella gerarchia delle fonti dall’art. 1 disp. prel. c.c. (insieme alle leggi, ai regolamenti e alle norme corporative, oggi abrogate). L’art. 8 disp. prel. c.c. precisa che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto da essi richiamati.
Si distinguono tradizionalmente tre figure:
- consuetudo secundum legem: opera nell’ambito espressamente rinviato dalla legge (c.d. uso legale o normativo);
- consuetudo praeter legemPraeter legemEspressione latina ("oltre la legge") che designa la forma di interpretazione o integrazione normativa operante su materie non disciplinate dalla legge, senza contrastare con essa: tipica dell'analogia ex art. 12 preleggi.Leggi il lemma completo →: disciplina materie non regolate dalla legge scritta, colmando lacune dell’ordinamento;
- consuetudo contra legemContra legemAtto o consuetudine in contrasto diretto con una norma vigente. La consuetudine contra legem non può derogare a norme imperative.Leggi il lemma completo →: contraria a norme imperative, non ammessa nel nostro ordinamento, salvo ipotesi eccezionali di desuetudine.
Dalla consuetudine va tenuto distinto il semplice uso negoziale (art. 1340 c.c.), che integra il contenuto del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → quando le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → non hanno diversamente disposto, e l’uso interpretativo (art. 1368 c.c.), rilevante ai fini dell’interpretazioneInterpretazioneAttività ermeneutica volta a determinare il significato di un atto normativo o negoziale. Regolata dall'art. 12 preleggi e, per il contratto, dagli artt. 1362-1371 c.c.Leggi il lemma completo → delle clausoleClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo → ambigue.
Powered by Gestiolex