Definizione
Con l’espressione latina ius superveniens (o jus superveniens) si indica la normativa entrata in vigore successivamente al fatto o al processo al quale si riferisce, pertanto cronologicamente sopravvenuta rispetto al sorgere del diritto o al compimento dell’atto. Il tema richiama il più ampio problema della successione delle leggi nel tempo, disciplinato dagli articoli 11 delle preleggi e 25 della Costituzione, nonché dai principi sul giudicato e sulle preclusioni processuali.
Principio di irretroattività
L’art. 11 delle preleggi (disposizioni sulla legge in generale) afferma il principio secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo. La norma, di rango ordinario, cede di fronte a una legge che disponga espressamente la propria retroattività, fatto salvo il limite assoluto dell’art. 25, secondo comma, Cost. in materia penale (nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso). Il principio di irretroattività è cardine anche della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 7 CEDU).
Ius superveniens e giudicato
Lo ius superveniens incontra il limite invalicabile del giudicato: le sentenze passate in giudicato non possono essere travolte da una legge posteriore, a tutela della certezza del diritto e dell’affidamento della parte vittoriosa (art. 2909 c.c.). La giurisprudenza costituzionale ha tuttavia chiarito che tale principio conosce un’eccezione in ambito penale, dove la lex mitior sopravvenuta può incidere anche su sentenze definitive (art. 2, quarto comma, c.p.; Corte cost. n. 210/2013).
Ius superveniens nel giudizio di legittimità
La Corte di cassazione ha elaborato il principio secondo cui lo ius superveniens, quando rilevante ai fini della decisione, deve essere applicato anche nel giudizio di legittimità, purché la questione non sia coperta dal giudicato interno e sia compatibile con il thema decidendum (Cass. SU n. 15144/2011; Cass. SU n. 4135/2019). Il principio trova un limite nella necessità di salvaguardare l’affidamento delle parti e nel divieto di allargamento dei profili di diritto controversi.
Ius superveniens e giudicato interno
Distinto è il tema del giudicato interno, che si forma su questioni non più contestate nel corso del giudizio. Il sopravvenire di una nuova norma non consente alla parte di rimettere in discussione capi della sentenza non impugnati. L’applicabilità dello ius superveniens è dunque condizionata al fatto che la questione sia ancora oggetto del contendere: se è maturato il giudicato interno, lo ius superveniens non può riaprirla.
Giurisprudenza modenese
- Giudicato interno e jus superveniens
- Spese legali e jus superveniens che renda infondata la domanda originariamente accoglibile