Analogia

Apr 13, 2026

Definizione

L’analogia è il procedimento ermeneutico mediante il quale l’interprete colma una lacuna dell’ordinamento giuridico applicando la disciplina prevista per un caso simile, in forza della medesima ratio (analogia legis), ovvero ricavandola dai principi generali dell’ordinamento (analogia iuris). Essa è disciplinata dall’art. 12, comma 2, delle disposizioni preliminari al codice civile (c.d. preleggi), il quale dispone che “se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.

Analogia legis e analogia iuris

L’analogia legis consiste nell’estensione della disciplina dettata per un caso specifico a un caso non regolato, sul presupposto della identità della ratio. L’analogia iuris opera invece quando la lacuna non possa essere colmata neppure attraverso l’applicazione di norme regolatrici di casi simili: in tal caso l’interprete ricorre ai principi generali dell’ordinamento, ricavabili dal complesso delle norme positive, dalla Costituzione e dai principi del diritto eurounitario e internazionale.

Limiti all’analogia

L’art. 14 delle preleggi pone due limiti generali al ricorso all’analogia: le leggi penali e le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi (norme eccezionali) non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. Il divieto di analogia in materia penale, espressione del principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost. e art. 1 c.p.), opera tuttavia solo per l’analogia in malam partem, ossia sfavorevole al reo: è pacificamente ammessa l’analogia in bonam partem, purché non si tratti di norme di stretta interpretazione (cause di giustificazione, scriminanti).

Distinzione dall’interpretazione estensiva

L’analogia va distinta dall’interpretazione estensiva, che si limita a includere nel significato della norma anche casi che, pur non espressamente menzionati, rientrano nella sua ratio e nel suo significato letterale possibile. L’analogia, invece, presuppone una vera e propria lacuna: il caso non è in alcun modo riconducibile alla previsione normativa, neppure mediante un’interpretazione lata, ma è sufficientemente simile ad altro caso disciplinato da meritarne l’estensione della disciplina.

Analogia nelle altre branche del diritto

Oltre al divieto in materia penale, l’analogia incontra limiti in materia tributaria per le norme che istituiscono o disciplinano i tributi (art. 23 Cost., riserva di legge), in materia processuale per le norme di stretta interpretazione e nelle materie coperte da riserva di legge assoluta. Nel diritto civile, amministrativo e commerciale il ricorso all’analogia è invece pienamente ammesso ed è anzi strumento essenziale per la coerenza e la completezza dell’ordinamento.

Giurisprudenza modenese