Equità

Apr 14, 2026

Definizione

L’equità è, nel sistema italiano, criterio di giudizio che consente di decidere la controversia o di determinare una prestazione sulla base di un bilanciamento di interessi secondo ragionevolezza e giustizia del caso concreto, in luogo della rigida applicazione della norma astratta. L’equità assume nel diritto civile e processuale diverse funzioni: come criterio di integrazione del contratto (art. 1374 c.c.), come parametro di valutazione del danno (art. 1226 c.c. e art. 2056 c.c.) e come regola di giudizio nel processo di equità (art. 113 e art. 114 c.p.c.).

L’equità come criterio integrativo del contratto

L’art. 1374 c.c. individua nell’equità, accanto alla legge e agli usi, una fonte di integrazione del contratto. L’equità interviene cioè a colmare le lacune del regolamento negoziale rispetto a profili non espressamente disciplinati dalle parti. Applicazioni tipiche si rinvengono nella determinazione del corrispettivo (art. 1474 c.c. per la vendita), nella riduzione della penale manifestamente eccessiva (art. 1384 c.c.) e nella fissazione di termini e modalità accessorie di adempimento.

Liquidazione equitativa del danno (art. 1226 e art. 2056 c.c.)

Qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice può liquidarlo con valutazione equitativa (art. 1226 c.c., richiamato per la responsabilità extracontrattuale dall’art. 2056 c.c.). La giurisprudenza richiede tuttavia che il ricorso all’equità sia motivato e sorretto da parametri verificabili (dati statistici, tabelle, indici di mercato): l’equità non esonera dall’onere probatorio sull’an del danno, ma interviene solo sulla quantificazione ove quest’ultima sia oggettivamente impossibile o estremamente difficile.

Riduzione equitativa della penale e della clausola penale

L’art. 1384 c.c. consente al giudice, anche d’ufficio, di ridurre equitativamente la penale manifestamente eccessiva o parzialmente eseguita. La riduzione equitativa opera anche con riguardo alla caparra confirmatoria in casi di manifesta sproporzione (Cass. SU 21454/2017 e sent. della Corte cost. 77/2014 in materia di rilevabilità d’ufficio), nonché alle clausole di recesso con corrispettivo.

Giudizio di equità nel processo civile (artt. 113-114 c.p.c.)

Il giudice decide secondo diritto (art. 113 c.p.c.), salvo i casi in cui la legge gli attribuisce il potere di decidere secondo equità. Il giudice di pace decide secondo equità le cause di valore non superiore a 2.500 euro (art. 113, secondo comma, c.p.c.); nelle altre cause decide sempre secondo diritto, salvo che le parti gli abbiano richiesto di pronunciare secondo equità (art. 114 c.p.c.). La sentenza equitativa resta comunque censurabile in appello per violazione dei principi regolatori della materia.

Equità nell’arbitrato

Ai sensi dell’art. 822 c.p.c., gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità. Il lodo equitativo è annullabile (art. 829 c.p.c.) in caso di violazione delle norme inderogabili di ordine pubblico, ma non per errore nell’applicazione delle norme dispositive.

Giurisprudenza modenese