Equità

Apr 14, 2026

Definizione

L’equitàAequitasPrincipio di equità che consente al giudice di temperare il rigore della norma, adeguando la decisione alle circostanze del caso concreto.Leggi il lemma completo → è, nel sistema italiano, criterio di giudizio che consente di decidere la controversiaControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo → o di determinare una prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → sulla base di un bilanciamento di interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → secondo ragionevolezza e giustizia del caso concreto, in luogo della rigida applicazione della norma astratta. L’equità assume nel diritto civile e processuale diverse funzioni: come criterio di integrazione del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1374 c.c.), come parametro di valutazione del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1226 c.c. e art. 2056 c.c.) e come regola di giudizioActore non probante, reus absolviturBrocardo latino secondo cui, se l'attore non fornisce la prova dei fatti costitutivi della domanda, il convenuto deve essere assolto; espressione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo → nel processo di equità (art. 113 e art. 114 c.p.c.).

L’equità come criterio integrativo del contratto

L’art. 1374 c.c. individua nell’equità, accanto alla legge e agli usi, una fonte di integrazione del contratto. L’equità interviene cioè a colmare le lacune del regolamento negoziale rispetto a profili non espressamente disciplinati dalle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →. Applicazioni tipiche si rinvengono nella determinazione del corrispettivo (art. 1474 c.c. per la venditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo →), nella riduzione della penale manifestamente eccessivaClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1384 c.c.) e nella fissazione di terminiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → e modalità accessorie di adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo →.

Liquidazione equitativa del danno (art. 1226 e art. 2056 c.c.)

Qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice può liquidarlo con valutazione equitativa (art. 1226 c.c., richiamato per la responsabilità extracontrattualeResponsabilità extracontrattualeResponsabilità che sorge in capo a chi, con fatto doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto, obbligandolo al risarcimento. Non presuppone un rapporto obbligatorio preesistente. Disciplinata dagli artt. 2043-2059 del codice civile.Leggi il lemma completo → dall’art. 2056 c.c.). La giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → richiede tuttavia che il ricorso all’equità sia motivato e sorretto da parametri verificabili (dati statistici, tabelle, indici di mercato): l’equità non esonera dall’onere probatorioOnereComportamento non obbligatorio ma necessario per conseguire un vantaggio o evitare una conseguenza sfavorevole. Si distingue dall'obbligo per l'assenza di coercibilità.Leggi il lemma completo → sull’an del danno, ma interviene solo sulla quantificazione ove quest’ultima sia oggettivamente impossibile o estremamente difficile.

Riduzione equitativa della penale e della clausola penale

L’art. 1384 c.c. consente al giudice, anche d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo →, di ridurre equitativamente la penale manifestamente eccessiva o parzialmente eseguita. La riduzione equitativa opera anche con riguardo alla caparra confirmatoriaCaparraSomma di denaro o quantità di cose fungibili consegnata da una parte all'altra al momento della conclusione del contratto, con funzione di garanzia (caparra confirmatoria, art. 1385 c.c.) o di corrispettivo del recesso (caparra penitenziale, art. 1386 c.c.).Leggi il lemma completo → in casi di manifesta sproporzione (Cass. SU 21454/2017 e sent. della Corte cost. 77/2014 in materia di rilevabilità d’ufficio), nonché alle clausoleClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo → di recessoRecessoDiritto potestativo di una parte di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, esercitabile nei casi previsti dalla legge o dal contratto (artt. 1373-1374 c.c.).Leggi il lemma completo → con corrispettivo.

Giudizio di equità nel processo civile (artt. 113-114 c.p.c.)

Il giudice decide secondo diritto (art. 113 c.p.c.), salvo i casi in cui la legge gli attribuisce il potere di decidere secondo equitàEx aequoLocuzione latina ("alla pari") che indica una condizione di parità tra due o piu soggetti o posizioni, ovvero una ripartizione in misura uguale.Leggi il lemma completo →. Il giudice di pace decide secondo equità le cause di valore non superiore a 2.500 euro (art. 113, secondo comma, c.p.c.); nelle altre cause decide sempre secondo diritto, salvo che le parti gli abbiano richiesto di pronunciare secondo equità (art. 114 c.p.c.). La sentenza equitativa resta comunque censurabile in appello per violazione dei principi regolatori della materia.

Equità nell’arbitrato

Ai sensi dell’art. 822 c.p.c., gli arbitriArbitratoStrumento alternativo di soluzione delle controversie civili e commerciali mediante il quale le parti affidano la decisione della lite a uno o più arbitri privati (artt. 806-840 c.p.c.).Leggi il lemma completo → decidono secondo le norme di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo →, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità. Il lodoLodoProvvedimento con cui gli arbitri decidono la controversia (artt. 806 ss. c.p.c.): lodo rituale, lodo irrituale e regime di impugnazione.Leggi il lemma completo → equitativo è annullabile (art. 829 c.p.c.) in caso di violazione delle norme inderogabili di ordine pubblico, ma non per erroreErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo → nell’applicazione delle norme dispositive.

Giurisprudenza modenese

Powered by Gestiolex