Definizione
L’arbitraggio è il negozio mediante il quale le parti di un contratto rimettono a un terzo, scelto di comune accordo, la determinazione di un elemento del contratto stesso (tipicamente l’oggetto o il prezzo). È disciplinato dagli art. 1349 e art. 1473 c.c. e si caratterizza per il fatto che il terzo, denominato arbitratore, non risolve una controversia (come fa l’arbitro) ma integra una manifestazione di volontà negoziale già perfezionata in tutti i suoi elementi essenziali, salvo quello di cui le parti hanno demandato la determinazione.
Arbitraggio nel contratto in generale (art. 1349 c.c.)
L’art. 1349 c.c. distingue due forme di arbitraggio in relazione ai criteri di valutazione che il terzo è tenuto a seguire. Quando le parti rimettono al terzo la determinazione della prestazione dedotta in contratto secondo il proprio equo apprezzamento, la determinazione può essere impugnata, ove manifestamente iniqua o erronea, davanti al giudice, che provvederà direttamente. Quando invece le parti hanno rimesso la determinazione al mero arbitrio del terzo (arbitrium merum), l’impugnazione è ammessa soltanto provando la mala fede del terzo; in caso di sua mancanza o di rifiuto, il contratto è nullo.
Arbitraggio nella vendita (art. 1473 c.c.)
Disposizione speciale è quella dell’art. 1473 c.c., che disciplina la determinazione del prezzo della vendita affidata a un terzo eletto nel contratto o da eleggere successivamente. Se le parti non concordano sulla scelta del terzo o questo non vuole o non può accettare l’incarico, la nomina è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto, su richiesta di una delle parti.
Distinzione dall’arbitrato
L’arbitraggio si distingue nettamente dall’arbitrato (artt. 806-840 c.p.c.). L’arbitratore non risolve una controversia tra le parti, ma collabora alla formazione del contratto integrandone un elemento; non emette una decisione (lodo) ma compie una determinazione negoziale. La sua attività è di natura negoziale, non giurisdizionale. Conseguentemente, non si applicano all’arbitraggio le disposizioni sul procedimento arbitrale, sull’impugnazione del lodo e sull’esecutività della decisione arbitrale.
Distinzione dalla perizia contrattuale
L’arbitraggio si distingue altresì dalla perizia contrattuale, con la quale le parti affidano a uno o più tecnici l’accertamento di un fatto o la formulazione di un giudizio tecnico al fine di evitare una lite. La perizia contrattuale ha funzione propriamente accertativa, mentre l’arbitraggio ha funzione integrativa di una manifestazione di volontà negoziale incompleta.