Arbitrato

Apr 13, 2026

Definizione

L’arbitrato è lo strumento di soluzione delle controversie civili e commerciali alternativo alla giurisdizioneGiurisdizioneFunzione pubblica di applicazione del diritto ai casi concreti (artt. 102-111 Cost.). Si articola in ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, militare, con riparto secondo criteri di materia e natura della posizione giuridica tutelata.Leggi il lemma completo → statale, mediante il quale le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, in forza di una convenzioneContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → (compromessoContratto preliminareContratto con cui le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto definitivo. Produce effetti obbligatori e richiede la forma simmetrica a quella del definitivo (art. 1351 c.c.). In caso di inadempimento è azionabile l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. Il preliminare immobiliare è trascrivibile ex art. 2645 bis c.c.Leggi il lemma completo → o clausola compromissoriaClausola compromissoriaPattuizione, inserita in un contratto, con la quale le parti convengono di deferire ad arbitri le controversie che potranno insorgere dal contratto stesso, sottraendole alla cognizione del giudice ordinario (art. 808 c.p.c.). Costituisce patto autonomo rispetto al contratto in cui è inserita.Leggi il lemma completo →), affidano la decisione della lite a uno o più arbitri, soggetti privati la cui decisione (lodoLodoProvvedimento con cui gli arbitri decidono la controversia (artt. 806 ss. c.p.c.): lodo rituale, lodo irrituale e regime di impugnazione.Leggi il lemma completo →) ha effetti sostanzialmente equivalenti a quelli di una sentenza. È disciplinato dagli artt. 806-840 c.p.c., come novellati prima dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e da ultimoEx plurimisLocuzione latina ("tra le molte") usata nelle citazioni giurisprudenziali per segnalare che la sentenza indicata è una tra le numerose pronunce conformi sullo stesso principio.Leggi il lemma completo → dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

Convenzione di arbitrato

L’art. 807 c.p.c. distingue il compromesso (convenzione con la quale le parti deferiscono agli arbitri controversie già sorte) dalla clausolaClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo → compromissoria (clausola inserita in un contratto per le controversie future relative a quel rapporto, art. 808 c.p.c.). Entrambi richiedono la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → scritta a penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → di nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo →. Possono formare oggetto di arbitrato tutte le controversie su diritti disponibili, salvo espresso divieto di legge (art. 806 c.p.c.).

Tipologie di arbitrato

Si distinguono varie tipologie di arbitrato. L’arbitrato rituale (artt. 806 ss. c.p.c.) ha natura sostitutiva del processo statale: il lodo, una volta dichiarato esecutivo dal giudice (art. 825 c.p.c.), produce gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria. L’arbitrato irrituale (art. 808-ter c.p.c., introdotto dalla riforma 2006) ha invece natura contrattuale: gli arbitri determinano la controversiaControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo → mediante una manifestazione di volontàNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → negoziale riferibile alle parti. L’arbitrato secondo equitàEquitàCriterio di giudizio e parametro integrativo del contratto (art. 1374 c.c.), della liquidazione del danno (artt. 1226 e 2056 c.c.), della riduzione della penale (art. 1384 c.c.) e del processo (artt. 113-114 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 822 c.p.c.) consente agli arbitri, per espressa volontà delle parti, di decidere senza rigorosa applicazione delle norme di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo →. L’arbitrato amministrato si svolge sotto l’egida di un ente specializzato (Camera arbitrale, ICC, ecc.) secondo regolamenti predeterminati.

Procedimento e lodo

Il procedimento arbitrale si svolge in modo informale, fermo il rispetto del contraddittorioContraddittorioPrincipio fondamentale del giusto processo (art. 111 Cost.) per cui nessuna decisione può essere resa senza che tutte le parti siano state poste in condizione di essere ascoltate. Regolato dagli artt. 101-102 c.p.c.Leggi il lemma completo → (art. 816-bis c.p.c.). Il lodo deve essere deliberato a maggioranza dei voti (art. 823 c.p.c.) e contenere l’esposizione sommaria dei motivi, salvo che le parti abbiano dispensato gli arbitri dalla motivazione. Il lodo ha effetti vincolanti tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizioneSottoscrizioneFirma autografa (o equivalente firma elettronica) apposta in calce a un documento per manifestare la volontà del sottoscrittore e rendergli imputabile il contenuto (artt. 2702 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 824-bis c.p.c.) ed acquista efficacia esecutiva con il decreto del giudice (art. 825 c.p.c.). È impugnabile per nullità nei casi tassativi dell’art. 829 c.p.c., per revocazioneRevocazioneMezzo di impugnazione per la ritrattazione di una sentenza affetta da vizi tassativi: dolo, prove false, errore di fatto, contrasto con giudicato (artt. 395-403 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 831 c.p.c.) e opposizione di terzoOpposizione di terzoMezzo di impugnazione straordinario con cui un terzo può impugnare una sentenza che pregiudica i suoi diritti.Leggi il lemma completo →, ma non per cassazione.

Distinzione dall’arbitraggio

L’arbitrato si distingue dall’arbitraggioArbitraggioNegozio mediante il quale le parti rimettono a un terzo (arbitratore) la determinazione di un elemento del contratto, tipicamente l'oggetto o il prezzo (artt. 1349 e 1473 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1349 e art. 1473 c.c.), nel quale il terzo non risolve una controversia bensì integra un elemento del contratto (oggetto o prezzo) la cui determinazione le parti gli abbiano demandato. Mentre l’arbitro svolge funzione decisoria, l’arbitratore svolge una funzione di integrazione negoziale.

Giurisprudenza modenese

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