Arbitrato

Apr 13, 2026

Definizione

L’arbitrato è lo strumento di soluzione delle controversie civili e commerciali alternativo alla giurisdizione statale, mediante il quale le parti, in forza di una convenzione (compromesso o clausola compromissoria), affidano la decisione della lite a uno o più arbitri, soggetti privati la cui decisione (lodo) ha effetti sostanzialmente equivalenti a quelli di una sentenza. È disciplinato dagli artt. 806-840 c.p.c., come novellati prima dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e da ultimo dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

Convenzione di arbitrato

L’art. 807 c.p.c. distingue il compromesso (convenzione con la quale le parti deferiscono agli arbitri controversie già sorte) dalla clausola compromissoria (clausola inserita in un contratto per le controversie future relative a quel rapporto, art. 808 c.p.c.). Entrambi richiedono la forma scritta a pena di nullità. Possono formare oggetto di arbitrato tutte le controversie su diritti disponibili, salvo espresso divieto di legge (art. 806 c.p.c.).

Tipologie di arbitrato

Si distinguono varie tipologie di arbitrato. L’arbitrato rituale (artt. 806 ss. c.p.c.) ha natura sostitutiva del processo statale: il lodo, una volta dichiarato esecutivo dal giudice (art. 825 c.p.c.), produce gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria. L’arbitrato irrituale (art. 808-ter c.p.c., introdotto dalla riforma 2006) ha invece natura contrattuale: gli arbitri determinano la controversia mediante una manifestazione di volontà negoziale riferibile alle parti. L’arbitrato secondo equità (art. 822 c.p.c.) consente agli arbitri, per espressa volontà delle parti, di decidere senza rigorosa applicazione delle norme di diritto. L’arbitrato amministrato si svolge sotto l’egida di un ente specializzato (Camera arbitrale, ICC, ecc.) secondo regolamenti predeterminati.

Procedimento e lodo

Il procedimento arbitrale si svolge in modo informale, fermo il rispetto del contraddittorio (art. 816-bis c.p.c.). Il lodo deve essere deliberato a maggioranza dei voti (art. 823 c.p.c.) e contenere l’esposizione sommaria dei motivi, salvo che le parti abbiano dispensato gli arbitri dalla motivazione. Il lodo ha effetti vincolanti tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione (art. 824-bis c.p.c.) ed acquista efficacia esecutiva con il decreto del giudice (art. 825 c.p.c.). È impugnabile per nullità nei casi tassativi dell’art. 829 c.p.c., per revocazione (art. 831 c.p.c.) e opposizione di terzo, ma non per cassazione.

Distinzione dall’arbitraggio

L’arbitrato si distingue dall’arbitraggio (art. 1349 e art. 1473 c.c.), nel quale il terzo non risolve una controversia bensì integra un elemento del contratto (oggetto o prezzo) la cui determinazione le parti gli abbiano demandato. Mentre l’arbitro svolge funzione decisoria, l’arbitratore svolge una funzione di integrazione negoziale.

Giurisprudenza modenese