Transazione

Apr 13, 2026

Definizione

La transazione è il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → col quale le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una liteControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo → già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (art. 1965 c.c.). L’elemento qualificante della transazione è la reciprocità delle concessioni (aliquid datum, aliquid retentum): ciascuna parte deve rinunciare parzialmente alle proprie pretese, accettando un sacrificio rispetto alla posizione iniziale.

Disciplina normativa

La disciplina della transazione è contenuta negli artt. 1965-1976 c.c. La transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967 c.c.), fermo restando che la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → scritta è richiesta ad probationemAd probationemLocuzione latina ("a fini di prova") che qualifica la forma richiesta dalla legge non per la validità dell'atto ma per la sua dimostrabilità in giudizio, in contrapposizione alla forma ad substantiam.Leggi il lemma completo → e non ad substantiamAd substantiamLocuzione latina ("per la sostanza") che qualifica la forma richiesta a pena di nullità come requisito essenziale di validità dell'atto giuridico (art. 1325, n. 4, c.c.).Leggi il lemma completo →, salvo che la transazione abbia per oggetto diritti reali immobiliari, nel qual caso è richiesta la forma scritta a penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → di nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1350, n. 12, c.c.). La transazione è nulla se una delle parti era consapevole della temerarietà della propria pretesaDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → (art. 1971 c.c.).

Transazione novativa e conservativa

La transazione può essere novativa o conservativa. La transazione novativa (o propria) estingue il rapporto preesistente e ne crea uno nuovo; la transazione conservativa (o impropria) lascia sussistere il rapporto originario, limitandosi a regolarne le modalità o a definirne l’incertezza. La distinzione è rilevante sotto il profilo degli effetti: la transazione novativa, creando un titolo autonomo, impedisce di far valere le eccezioni relative al rapporto originario (art. 1976 c.c.).

Capacità e legittimazione

Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite (art. 1966, comma 1, c.c.). La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti (art. 1966, comma 2, c.c.). Il rappresentante non può transigere se non ha i poteri specifici a tale scopo, poiché la transazione è atto di disposizione.

Annullamento della transazione

La transazione può essere annullata quando è stata fatta su documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi (art. 1973 c.c.) o quando è stata fatta su una lite già decisa con sentenza passata in giudicatoRes iudicataCosa giudicata: l'autorità della sentenza passata in giudicato, che fa stato tra le parti e non è più impugnabile (art. 2909 c.c.).Leggi il lemma completo → di cui le parti o una di esse non avevano notizia (art. 1974 c.c.). La transazione non può essere annullata per erroreErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo → di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → relativo alle questioni che hanno formato oggetto della controversiaThema decidendumEspressione latina che indica l'oggetto della controversia delimitato dalle domande e dalle eccezioni delle parti, entro il quale il giudice deve pronunciarsi senza incorrere in ultra- o extra-petizione (art. 112 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1969 c.c.).

Transazione e titolo esecutivo

La transazione conclusa in sede giudiziale, se contenuta nel verbale di udienzaUdienzaMomento processuale in cui le parti, i difensori e il giudice si riuniscono per il compimento delle attività previste dal codice di procedura civile, quali la trattazione, l’istruzione probatoria e la discussione della causa.Leggi il lemma completo →, costituisce titolo esecutivo. La transazione stragiudiziale, per contro, non è di per sé titolo esecutivo e necessita, per la sua esecuzione forzataTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo →, dell’intervento giudiziario, salvo che le parti le conferiscano la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Giurisprudenza modenese

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