Definizione
La controversia è il conflitto fra due o più soggetti che abbiano opposte pretese relative a un rapporto giuridico e che non riescano a comporle privatamente. Rappresenta la base sostanziale che giustifica il ricorso agli strumenti di soluzione delle controversie, giurisdizionali o alternativi, al fine di ottenere una decisione vincolante o un accordo risolutivo.
La nozione di controversia, di uso ampio e non tecnico, si distingue dal processo, che è la sequenza di atti disciplinati dalla legge per la risoluzione giurisdizionale della controversia, e dalla lite, che indica la fase della controversia già portata a conoscenza del giudice. Perché sussista una controversia in senso giuridico occorre che le pretese contrapposte abbiano ad oggetto posizioni giuridiche tutelabili e che sia ravvisabile un interesse concreto e attuale a ottenere una soluzione.
Classificazione delle controversie
Le controversie si classificano in base alla natura del rapporto sottostante in civili (controversie relative a diritti soggettivi privati), amministrative (riguardanti interessi legittimi), tributarie, lavoristiche e penali (che hanno invece caratteristiche peculiari non direttamente riconducibili al modello della controversia fra parti). Nell’ambito civile si distingue ulteriormente fra controversie di cognizione, che hanno ad oggetto l’accertamento del diritto, e controversie di esecuzione, che mirano all’attuazione coattiva di un diritto già accertato in un titolo esecutivo.
Strumenti di soluzione delle controversie
Le controversie possono essere risolte attraverso diversi strumenti: la giurisdizione ordinaria, esercitata dall’autorità giudiziaria secondo le regole del codice di procedura civile; la giurisdizione arbitrale, quando le parti decidono di deferire la controversia a uno o più arbitri mediante clausola compromissoria o compromesso (artt. 806 e ss. c.p.c.); gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) come la mediazione civile (D.Lgs. 28/2010), la negoziazione assistita (D.L. 132/2014), la conciliazione, la transazione (art. 1965 c.c.). Alcuni di questi strumenti sono condizione di procedibilità della successiva azione giudiziaria per determinate materie.
Controversie transfrontaliere
Le controversie transfrontaliere presentano elementi di collegamento con più ordinamenti statuali e richiedono di determinare la legge applicabile e il giudice munito di giurisdizione. In ambito europeo la materia è disciplinata dai regolamenti UE (in particolare il Reg. UE 1215/2012 “Bruxelles I bis” sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, il Reg. UE 593/2008 “Roma I” sulle obbligazioni contrattuali e il Reg. UE 864/2007 “Roma II” sulle obbligazioni extracontrattuali). Fuori dallo spazio europeo trovano applicazione le convenzioni internazionali e, in via residuale, la L. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
Condizioni di procedibilità e tentativo di conciliazione
Per talune categorie di controversie il legislatore prevede condizioni di procedibilità costituite dall’esperimento di un tentativo di soluzione stragiudiziale: la mediazione obbligatoria per le materie elencate dall’art. 5 D.Lgs. 28/2010 (condominio, diritti reali, divisioni, successioni, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari); la negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per domande di pagamento inferiori a cinquantamila euro. Il mancato esperimento della condizione di procedibilità determina l’improcedibilità della domanda.