Lodo

Apr 14, 2026

Definizione

Il lodo è il provvedimento con cui gli arbitri decidono la controversiaControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo → loro sottoposta in forza di una convenzioneContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → arbitrale (compromessoContratto preliminareContratto con cui le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto definitivo. Produce effetti obbligatori e richiede la forma simmetrica a quella del definitivo (art. 1351 c.c.). In caso di inadempimento è azionabile l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. Il preliminare immobiliare è trascrivibile ex art. 2645 bis c.c.Leggi il lemma completo → o clausola compromissoriaArbitratoStrumento alternativo di soluzione delle controversie civili e commerciali mediante il quale le parti affidano la decisione della lite a uno o più arbitri privati (artt. 806-840 c.p.c.).Leggi il lemma completo →). La disciplina del lodo è contenuta negli artt. 806 e seguenti c.p.c., con specifica attenzione agli artt. 823 (requisiti), 824-bis (efficacia), 825 (esecutività) e 827-831 (impugnazioni) per l’arbitrato rituale, nonché all’art. 808-ter c.p.c. per il lodo irrituale.

Lodo rituale: requisiti ed efficacia

Il lodo rituale, ai sensi dell’art. 823 c.p.c., deve essere deliberato a maggioranza dei voti e redatto per iscritto, contenere l’indicazione delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, dell’oggetto, le ragioni di fattoDe factoSituazione esistente nella realtà materiale, indipendentemente dal riconoscimento giuridico. Si contrappone a de iure ("di diritto").Leggi il lemma completo → e di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → della decisione, il dispositivoDispositivoParte della sentenza in cui il giudice esprime il comando giurisdizionale accogliendo o respingendo le domande (art. 132 c.p.c.). In caso di contrasto con la motivazione, prevale quest'ultima.Leggi il lemma completo → e la sottoscrizioneSottoscrizioneFirma autografa (o equivalente firma elettronica) apposta in calce a un documento per manifestare la volontà del sottoscrittore e rendergli imputabile il contenuto (artt. 2702 c.c.).Leggi il lemma completo → degli arbitri. Ex art. 824-bis c.p.c., il lodo rituale ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria. L’esecutività si ottiene mediante decreto del tribunale ex art. 825 c.p.c., previo controllo di regolarità formale.

Lodo irrituale: natura negoziale

Il lodo irrituale, previsto dall’art. 808-ter c.p.c., ha natura contrattuale-negoziale: gli arbitri irrituali decidono la controversia mediante una determinazione contrattuale che vincola le parti come se da esse stesse stipulata. Non costituisce titolo esecutivoTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo → né ha efficacia di sentenza. La distinzione tra lodo rituale e irrituale dipende dalla comune volontà delle parti, che deve risultare chiaramente dalla convenzione arbitrale; in caso di dubbio, la giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → orienta verso la natura rituale.

Impugnazione del lodo rituale

Il lodo rituale è impugnabile con ricorso per nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → avanti alla Corte d’appello ex artt. 828-830 c.p.c., per i motivi tassativamente previsti (invalidità della convenzione arbitrale, difettoVizi (difetti)Imperfezioni materiali della cosa venduta che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, per le quali il venditore è tenuto a prestare garanzia ai sensi degli artt. 1490 e ss. del codice civile.Leggi il lemma completo → di contraddittorio, violazione di norme di dirittoIpso factoLocuzione latina che significa «per il fatto stesso». Nel diritto, indica che una conseguenza giuridica si produce automaticamente al verificarsi del presupposto, senza necessità di ulteriori atti o provvedimenti.Leggi il lemma completo → se espressamente stabilito, eccesso di potereEccesso di potereVizio dell'atto amministrativo consistente nello sviamento della funzione pubblica dal fine previsto dalla legge. Figura sintomatica di illegittimità.Leggi il lemma completo →, contraddittorietà del dispositivo). Sono inoltre esperibili la revocazioneRevocazioneMezzo di impugnazione per la ritrattazione di una sentenza affetta da vizi tassativi: dolo, prove false, errore di fatto, contrasto con giudicato (artt. 395-403 c.p.c.).Leggi il lemma completo → e l’opposizione di terzoOpposizione di terzoMezzo di impugnazione straordinario con cui un terzo può impugnare una sentenza che pregiudica i suoi diritti.Leggi il lemma completo → nei casi previsti. Il termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → è di novanta giorni dalla notificazioneNotificazioneAtto processuale con cui l'ufficiale giudiziario porta formalmente a conoscenza del destinatario un atto giuridico (artt. 137-151 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, o comunque di un anno dalla sottoscrizione.

Impugnazione del lodo irrituale

Il lodo irrituale, avendo natura negoziale, è impugnabile solo per i vizi tipici della volontà contrattuale: errore essenzialeErrantis nulla voluntasBrocardo latino che significa «chi erra non ha volontà», esprimente il principio per cui il consenso viziato da errore essenziale e riconoscibile non perfeziona validamente il negozio giuridico.Leggi il lemma completo → e riconoscibile, violenzaVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → e doloDolo (diritto civile)Raggiro che induce a concludere il contratto (art. 1439 c.c.) o criterio soggettivo di imputazione della responsabilità. Determinante se causa il consenso, incidente se incide sulle condizioni.Leggi il lemma completo → (art. 808-ter, co. 2, c.p.c.), incapacità delle parti o degli arbitri, violazione del principio del contraddittorioContraddittorioPrincipio fondamentale del giusto processo (art. 111 Cost.) per cui nessuna decisione può essere resa senza che tutte le parti siano state poste in condizione di essere ascoltate. Regolato dagli artt. 101-102 c.p.c.Leggi il lemma completo →. L’impugnazioneImpugnazioneStrumento processuale con cui si chiede il riesame di un provvedimento (artt. 323-408 c.p.c.: appello, cassazione, revocazione, opposizione di terzo). In senso sostanziale, azione di contestazione di delibere, testamenti, rinunzie ereditarie.Leggi il lemma completo → si propone davanti al giudice ordinario competente secondo le regole generali, non davanti alla Corte d’appello.

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