Definizione
Il lodo è il provvedimento con cui gli arbitri decidono la controversia loro sottoposta in forza di una convenzione arbitrale (compromesso o clausola compromissoria). La disciplina del lodo è contenuta negli artt. 806 e seguenti c.p.c., con specifica attenzione agli artt. 823 (requisiti), 824-bis (efficacia), 825 (esecutività) e 827-831 (impugnazioni) per l’arbitrato rituale, nonché all’art. 808-ter c.p.c. per il lodo irrituale.
Lodo rituale: requisiti ed efficacia
Il lodo rituale, ai sensi dell’art. 823 c.p.c., deve essere deliberato a maggioranza dei voti e redatto per iscritto, contenere l’indicazione delle parti, dell’oggetto, le ragioni di fatto e di diritto della decisione, il dispositivo e la sottoscrizione degli arbitri. Ex art. 824-bis c.p.c., il lodo rituale ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria. L’esecutività si ottiene mediante decreto del tribunale ex art. 825 c.p.c., previo controllo di regolarità formale.
Lodo irrituale: natura negoziale
Il lodo irrituale, previsto dall’art. 808-ter c.p.c., ha natura contrattuale-negoziale: gli arbitri irrituali decidono la controversia mediante una determinazione contrattuale che vincola le parti come se da esse stesse stipulata. Non costituisce titolo esecutivo né ha efficacia di sentenza. La distinzione tra lodo rituale e irrituale dipende dalla comune volontà delle parti, che deve risultare chiaramente dalla convenzione arbitrale; in caso di dubbio, la giurisprudenza orienta verso la natura rituale.
Impugnazione del lodo rituale
Il lodo rituale è impugnabile con ricorso per nullità avanti alla Corte d’appello ex artt. 828-830 c.p.c., per i motivi tassativamente previsti (invalidità della convenzione arbitrale, difetto di contraddittorio, violazione di norme di diritto se espressamente stabilito, eccesso di potere, contraddittorietà del dispositivo). Sono inoltre esperibili la revocazione e l’opposizione di terzo nei casi previsti. Il termine è di novanta giorni dalla notificazione, o comunque di un anno dalla sottoscrizione.
Impugnazione del lodo irrituale
Il lodo irrituale, avendo natura negoziale, è impugnabile solo per i vizi tipici della volontà contrattuale: errore essenziale e riconoscibile, violenza e dolo (art. 808-ter, co. 2, c.p.c.), incapacità delle parti o degli arbitri, violazione del principio del contraddittorio. L’impugnazione si propone davanti al giudice ordinario competente secondo le regole generali, non davanti alla Corte d’appello.
Giurisprudenza modenese
- Arbitrato rituale e arbitrato irrituale: differenze
- Il lodo arbitrale irrituale ha natura negoziale (quindi può essere impugnato solo come tale)
- Il lodo irrituale può essere impugnato solo per errore (di fatto), violenza e dolo
- L’impugnazione del lodo irrituale per errore essenziale
- L’impugnazione del lodo arbitrale
- Arbitrato irrituale: i limiti all’impugnazione del lodo
- Lodo irrituale e limiti alla sua impugnabilità
- Il decreto ingiuntivo su lodo arbitrale
- Lodo irrituale e provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
- Interpretazione della convenzione d’arbitrato: nel dubbio, rituale o irrituale?