Mediazione civile

Apr 13, 2026

Definizione

La mediazione civile e commerciale è il procedimento finalizzato alla conciliazione di una controversia, gestito da un soggetto terzo e imparziale (il mediatore), volto ad assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole ovvero nella formulazione di una proposta conciliativa. L’istituto è disciplinato dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che attua la direttiva 2008/52/CE sulla mediazione in materia civile e commerciale, e dal regolamento attuativo di cui al d.m. 18 ottobre 2010, n. 180. La disciplina è stata profondamente innovata dalla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), che ha ridefinito il rapporto tra mediazione e processo civile, potenziandone la funzione deflattiva e valorizzando il ruolo conciliativo dell’avvocato.

Mediazione obbligatoria e facoltativa

L’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, nella formulazione vigente, configura la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale in una serie tassativa di materie: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. In queste materie, l’esperimento del procedimento di mediazione è presupposto per la procedibilità della domanda giudiziale. La mediazione può inoltre essere disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 (mediazione demandata) o convenuta dalle parti su base volontaria (mediazione facoltativa).

Procedimento e termini

La domanda di mediazione si propone mediante deposito dell’istanza presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, territorialmente competente in base al luogo del giudice competente per la controversia (art. 4 D.Lgs. 28/2010). L’organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro entro trenta giorni, con l’avvertimento alle parti della necessità di partecipazione personale – salvo giustificato motivo – e con l’assistenza obbligatoria di un avvocato nelle materie di cui all’art. 5 (art. 8 D.Lgs. 28/2010). La durata massima del procedimento è di tre mesi (art. 6), prorogabile su accordo delle parti. La partecipazione al procedimento è improntata al principio di riservatezza di cui all’art. 9: le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite non possono essere utilizzate nel successivo giudizio né essere oggetto di prova testimoniale.

Esito del procedimento e valore del verbale

All’esito della mediazione il mediatore redige processo verbale, che dà atto dell’eventuale raggiungimento dell’accordo. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 28/2010, senza necessità di ulteriore omologazione, per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In mancanza di accordo, il mediatore può formulare, ai sensi dell’art. 11, una proposta di conciliazione, anche su richiesta delle parti; il rifiuto della proposta rileva ai fini delle conseguenze di cui all’art. 13 sulle spese di lite, qualora il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda integralmente al contenuto della proposta.

Conseguenze della mancata partecipazione

Ai sensi dell’art. 12-bis D.Lgs. 28/2010, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ex art. 116, comma 2, c.p.c.; condanna inoltre la parte costituita che non abbia partecipato al pagamento in favore dell’erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio. Qualora la mediazione sia condizione di procedibilità, il mancato esperimento rilevato d’ufficio o su eccezione di parte (proposta non oltre la prima udienza) determina l’improcedibilità della domanda, con assegnazione di termine per l’introduzione della procedura. L’agevolazione fiscale di cui all’art. 17 del D.Lgs. 28/2010 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per il verbale di accordo entro determinati limiti di valore, nonché un credito d’imposta a favore delle parti per i compensi corrisposti al mediatore e all’avvocato.

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