Mandato

Apr 13, 2026

Definizione

Il mandato è il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Si trattaCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → di un contratto consensuale, che si perfeziona con il semplice accordo delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, e che ha per oggetto il compimento di atti giuridici nell’interesse del mandante. Il mandato si distingue dalla rappresentanzaRappresentanzaIstituto in forza del quale un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo. Può essere legale o volontaria (artt. 1387-1399 c.c.).Leggi il lemma completo →: il mandatario agisce per conto del mandante, ma non necessariamente in suo nome.

Disciplina normativa

La disciplina del mandato è contenuta negli artt. 1703-1730 c.c. Il mandato può essere con rappresentanza o senza rappresentanza. Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante: gli effetti giuridici degli atti compiuti si producono direttamente nella sfera del mandante (art. 1704 e art. 1388 c.c.). Nel mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce in nome proprio ma per conto del mandante: acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli attiEx actisLocuzione latina ("dagli atti") che indica quanto risulta dal fascicolo processuale o dalla documentazione acquisita, senza necessità di ulteriore attivita istruttoria.Leggi il lemma completo → compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato (art. 1705 c.c.).

Obblighi del mandatario

Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famigliaBuon padre di famigliaModello astratto di diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni: la diligenza che impiegherebbe una persona di media avvedutezza, prudente e attenta posta nella stessa situazione del debitore (art. 1176, c. 1, c.c.). Per le obbligazioni professionali si applica la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, c. 2, c.c.Leggi il lemma completo → (art. 1710 c.c.). Deve altresì comunicare senza ritardo al mandante l’avvenuta esecuzione del mandato e rendere il conto del suo operato (art. 1712 c.c.). Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato; tuttavia, l’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, salvo che il mandante lo ratifichi (art. 1711 c.c.).

Obblighi del mandante

Il mandante deve somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → delle obbligazioni che il mandatario ha contratto in proprio nome (art. 1719 c.c.). Il mandante deve inoltre rimborsare al mandatario le anticipazioni fatte e le spese sostenute, con gli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → dal giorno in cui sono state fatte, e deve corrispondergli il compenso pattuito o, in mancanza, quello risultante dalle tariffe professionali o dagli usi (art. 1720 c.c.).

Mandato senza rappresentanza

Nel mandato senza rappresentanza, il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi (art. 1705, comma 1, c.c.). I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → acquistati per conto del mandante, purché trattandosi di beni mobili o crediti il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramentoPignoramentoAtto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata, consistente nell'ingiunzione al debitore di astenersi da atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'esecuzione. Disciplinato dagli artt. 491 e ss. del codice di procedura civile.Leggi il lemma completo →, oppure, trattandosi di immobili, sia stato trascritto il mandato o la procuraProcuraAtto unilaterale con cui un soggetto conferisce a un altro il potere di rappresentanza, autorizzandolo a compiere atti giuridici in suo nome e conto (art. 1392 c.c.).Leggi il lemma completo → anteriormente al pignoramento (art. 1707 c.c.).

Estinzione del mandato

Il mandato si estingue per scadenza del termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo →, per compimento dell’affare, per revocaAutotutelaPotere dell'amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti, annullandoli o revocandoli d'ufficio, senza ricorrere al giudice.Leggi il lemma completo → da parte del mandante, per rinunzia del mandatario, per morteMorteCessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, alla quale l'ordinamento collega l'estinzione della capacità giuridica e l'apertura della successione mortis causa (art. 456 c.c.). Accertata ex L. 578/1993; rileva pure la morte presunta (art. 58 c.c.).Leggi il lemma completo →, interdizioneInterdizioneMisura che priva della capacità di agire il soggetto in abituale infermità di mente (art. 414 c.c.). Oggi residuale rispetto all'amministrazione di sostegno.Leggi il lemma completo → o inabilitazioneInabilitazioneLimitazione parziale della capacità di agire (art. 415 c.c.) per infermità di mente non grave, prodigalità o abuso di alcolici/stupefacenti. Istituto divenuto residuale dopo l'introduzione dell'amministrazione di sostegno (L. 6/2004).Leggi il lemma completo → del mandante o del mandatario (art. 1722 c.c.). La revoca del mandato oneroso, conferito anche nell’interesse del mandatario, obbliga il mandante al risarcimento del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare (art. 1723 c.c.).

Giurisprudenza modenese

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