Definizione
Il broker è l’intermediario professionale che, su incarico del cliente, svolge attività di consulenza e di mediazione nella ricerca e nella stipulazione di contratti — tipicamente assicurativi o finanziari — con operatori del mercato. A differenza dell’agente, che agisce in nome e per conto di una specifica impresa, il broker opera in posizione di indipendenza rispetto agli operatori del mercato e tutela primariamente l’interesse del contraente che gli ha conferito l’incarico.
Broker assicurativo
La figura più diffusa è quella del broker assicurativo, disciplinato dal Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005, artt. 106 ss.) e dai regolamenti IVASS. Il broker è iscritto nella sezione B del Registro Unico degli Intermediari (RUI), è soggetto ad obblighi di professionalità, onorabilità, formazione continua e copertura assicurativa per la responsabilità professionale. Svolge attività di consulenza sui rischi, ricerca delle coperture sul mercato, assistenza nella gestione dei sinistri.
Natura giuridica del rapporto
Il rapporto tra cliente e broker si inquadra nel contratto di mandato (artt. 1703 ss. c.c.) con caratteri anche di prestazione d’opera intellettuale (artt. 2229 ss. c.c.), a seconda della prevalenza della componente gestoria o consulenziale. La giurisprudenza qualifica il rapporto come contratto atipico di brokeraggio assicurativo, distinto dal contratto di assicurazione stipulato tra contraente e impresa: ne consegue che la disciplina dell’intermediazione non si estende automaticamente alla polizza e viceversa.
Provvigioni e rapporti con le imprese
Il broker è di regola remunerato dalle imprese di assicurazione con cui il contratto viene stipulato (brokerage), con modalità che devono essere oggetto di trasparenza verso il cliente per evitare conflitti di interesse. L’art. 119-bis CAP impone obblighi informativi specifici sulla natura della remunerazione. Il diritto del broker alla provvigione matura di regola con la conclusione del contratto riconducibile alla sua attività di mediazione.
Responsabilità del broker
Il broker assume una responsabilità professionale verso il cliente per la diligente esecuzione del mandato: deve individuare le coperture più adeguate, informare compiutamente il contraente sui rischi non coperti, assistere nella denuncia dei sinistri. La violazione di tali obblighi fonda responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., con obbligo di manleva assicurativa obbligatoria (art. 110-bis CAP).
Mediazione obbligatoria
Il contratto di brokeraggio assicurativo rientra tra le controversie in materia di contratti assicurativi ed è dunque soggetto alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
Giurisprudenza modenese
- La polizza stipulata con il broker è diversa da quella stipulata tramite agente o subagente
- Mediazione obbligatoria: tra le controversie derivanti da contratti assicurativi rientra anche il contratto di brokeraggio assicurativo?
- Il diritto del broker alla provvigione