Definizione
L’intermediario è il soggetto che, nell’esercizio professionale di un’attività economica o finanziaria, agisce quale tramite tra due o più parti per facilitare la conclusione di affari, la prestazione di servizi o la compravendita di beni, strumenti finanziari o valute. La nozione assume rilievo specifico in numerosi ambiti: mediazione (artt. 1754 ss. c.c.), intermediazione finanziaria (D.Lgs. 58/1998, TUF), intermediazione bancaria (D.Lgs. 385/1993, TUB), intermediazione assicurativa e immobiliare.
Intermediario finanziario
L’intermediario finanziario, disciplinato dal Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), è il soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico (negoziazione, collocamento, gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti). Sono intermediari finanziari le SIM, le banche, le imprese di investimento comunitarie, le SGR, nonché gli altri soggetti abilitati previsti dagli artt. 18 ss. TUF.
Obblighi di condotta
Gli intermediari finanziari sono tenuti al rispetto di rigorosi doveri informativi e comportamentali: l’art. 21 TUF impone la diligenza, correttezza e trasparenza nella cura dell’interesse dei clienti, l’acquisizione di informazioni sull’investitore (know your customer rule), la valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti, l’obbligo di informazione sui rischi. Il Regolamento Consob n. 20307/2018 (Regolamento Intermediari) disciplina nel dettaglio gli obblighi di condotta.
Responsabilità
La giurisprudenza (Cass. SU n. 26724 e n. 26725 del 2007) ha qualificato come contrattuale la responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi di condotta e ha distinto tra regole di validità (la cui violazione determina la nullità) e regole di comportamento (la cui violazione fa sorgere responsabilità). L’art. 23, sesto comma, TUF stabilisce un’inversione dell’onere della prova: nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente spetta all’intermediario l’onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Responsabilità per fatto del promotore
L’art. 31, terzo comma, TUF prevede la responsabilità solidale del soggetto abilitato per gli eventuali danni arrecati a terzi dal promotore finanziario (oggi consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. La responsabilità opera anche in caso di condotta illecita del promotore, salvo il limite dell’anomalia macroscopica della condotta che comporti un concorso di colpa dell’investitore.
Giurisprudenza modenese
- I tre capisaldi della responsabilità dell’intermediario finanziario
- La natura della responsabilità dell’intermediario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore
- Obblighi informativi dell’intermediario e prova dell’adempimento: onere della prova nei servizi di investimento
- Obbligo dell’intermediario di acquisire informazioni e astenersi da operazioni inadeguate
- Intermediazione finanziaria — Responsabilità solidale dell’intermediario per il fatto illecito del promotore finanziario
- Intermediazione finanziaria — Responsabilità solidale dell’intermediario per illeciti del promotore
- Intermediazione finanziaria — Esclusione della responsabilità solidale dell’intermediario per condotta anomala dell’investitore
- Riparto dell’onere della prova nella responsabilità dell’intermediario
- Prova positiva della diligenza dell’intermediario finanziario
- Danni da investimenti finanziari: l’onere della prova a carico dell’intermediario