Definizione
La banca è l’impresa che esercita in via professionale, congiuntamente, l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito (art. 10 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, c.d. TUB). Tale attività, definita “attività bancaria”, ha carattere d’impresa e può essere esercitata soltanto da soggetti autorizzati dalla Banca d’Italia (o dalla BCE per le banche significative) e iscritti in un apposito albo (art. 13 TUB).
La banca è un’impresa commerciale di rilievo costituzionale: l’art. 47 della Costituzione tutela il risparmio in tutte le sue forme e disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. La sua disciplina è dettata principalmente dal TUB e dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) per l’esercizio dei servizi di investimento, oltre che dalle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia e dai regolamenti europei (CRR/CRD).
Riserva di attività e tipologie
L’art. 11 TUB pone una riserva legale di attività: la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche, salvo deroghe espresse. La violazione di tale riserva configura il reato di abusivismo bancario (art. 131 TUB).
Le banche possono essere costituite, nella forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (banche popolari e banche di credito cooperativo – BCC), e sono classificate, in base a parametri dimensionali fissati dalla Banca centrale europea, come banche significative (sottoposte a vigilanza diretta della BCE nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico) o banche meno significative (vigilate dalla Banca d’Italia).
Contratti bancari
I principali contratti bancari sono disciplinati dagli artt. 1834-1860 c.c.:
- Deposito bancario (artt. 1834-1838 c.c.): la banca acquista la proprietà delle somme depositate ed è obbligata a restituirle nella stessa specie monetaria, a richiesta del depositante o secondo i termini convenuti.
- Apertura di credito (artt. 1842-1845 c.c.): la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
- Anticipazione bancaria (artt. 1846-1851 c.c.): la banca concede credito garantito da pegno su titoli o merci.
- Sconto bancario (artt. 1858-1860 c.c.): la banca anticipa al cliente l’importo di un credito non ancora scaduto, deducendo l’interesse e ricevendo cessione del credito salvo buon fine.
- Conto corrente bancario (artt. 1852-1857 c.c.): regolazione contabile dei rapporti tra banca e cliente, con possibilità di disporre delle somme mediante assegni e altri mezzi di pagamento.
Trasparenza, vigilanza e tutela del cliente
Il Titolo VI del TUB (artt. 115-128-quaterdecies) detta una specifica disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con la clientela: pubblicità di tassi e condizioni economiche, forma scritta dei contratti a pena di nullità (relativa, di protezione), divieto di clausole vessatorie e indeterminatezza dell’oggetto, diritto di recesso, ius variandi del cliente sui contratti a tempo indeterminato.
La Banca d’Italia esercita la vigilanza prudenziale (artt. 51-69 TUB) finalizzata alla sana e prudente gestione, alla stabilità complessiva del sistema, all’efficienza e competitività e all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia. È inoltre istituito presso la Banca d’Italia l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra cliente e intermediario, e dal 2018 è operativo l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob per i servizi di investimento.
Giurisprudenza modenese
- Clausole di esonero dalla responsabilità della banca — Inopponibilità nell’ambito del contatto sociale qualificato
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