Definizione
La fideiussione è il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → con il quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo →, garantendo l’adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → di un’obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo → altrui (art. 1936 c.c.). Si trattaCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → di una garanzia personale che si affianca all’obbligazione principale del debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo →, senza sostituirla.
Disciplina normativa
La fideiussione è disciplinata dagli art. 1936, art. 1937, art. 1938, art. 1939, art. 1940, art. 1941, art. 1942, art. 1943, art. 1944, art. 1945, art. 1946, art. 1947, art. 1948, art. 1949, art. 1950, art. 1951, art. 1952, art. 1953, art. 1954, art. 1955, art. 1956 e art. 1957 c.c.
Caratteri essenziali
La fideiussione presenta i seguenti caratteri fondamentali:
Accessorietà. L’obbligazione del fideiussore è accessoria rispetto a quella principale: non può eccederne l’importo né essere prestata a condizioni più onerose (art. 1941 c.c.). Se l’obbligazione principale è invalida, è invalida anche la fideiussione, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace (art. 1939 c.c.).
SolidarietàSolidarietàVincolo che lega più debitori o più creditori in un unico rapporto obbligatorio, per cui ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità (solidarietà passiva) e ciascun creditore può pretendere l'intera prestazione (solidarietà attiva). Disciplinata dagli artt. 1292-1313 c.c.Leggi il lemma completo →. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → del debito (art. 1944 c.c.). Le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → possono tuttavia convenire il beneficio della preventiva escussioneEscussioneAtto di aggressione del patrimonio del debitore da parte del creditore; in via sussidiaria, diritto del garante di pretendere la preventiva escussione del debitore principale (beneficium excussionis). Anche assunzione della deposizione del teste nel processo civile (artt. 244-257-bis c.p.c.).Leggi il lemma completo → del debitore principale.
FormaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo →. La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa (art. 1937 c.c.): non è ammessa fideiussione tacita o per comportamento concludenteFacta concludentiaComportamenti dai quali si desume inequivocabilmente una volontà giuridica senza dichiarazione espressa. Es. accettazione tacita dell'eredità.Leggi il lemma completo →.
SurrogazioneSurrogazioneIstituto per cui un terzo che paga il debito altrui subentra nei diritti del creditore soddisfatto con privilegi, garanzie e accessori (artt. 1201-1205 c.c.). Può operare per volontà del creditore, del debitore o per legge.Leggi il lemma completo →. Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (art. 1949 c.c.) e ha diritto di regresso per l’intero importo pagato (art. 1950 c.c.).
Eccezioni opponibili. Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall’incapacità (art. 1945 c.c.).
Fideiussione omnibus
La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione futura o condizionale (art. 1938 c.c.). In tal caso, la legge richiede la previsione di un importo massimo garantito. La cosiddetta fideiussione omnibus è quella con cui il garante si obbliga a garantire tutte le obbligazioni, presenti e future, che il debitore principale assumerà verso il creditore, tipicamente un istituto bancarioBancaImpresa che esercita in via professionale, congiuntamente, l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito (art. 10 TUB - d.lgs. 385/1993). L'attività bancaria è riservata ai soggetti autorizzati dalla Banca d'Italia e iscritti in apposito albo.Leggi il lemma completo →.
Estinzione
La fideiussione si estingue, oltre che per le cause generali di estinzione delle obbligazioni, per le cause specifiche previste dagli art. 1955, art. 1956 e art. 1957 c.c.: liberazione del fideiussore per fatto del creditore (art. 1955 c.c.), per mancata vigilanza del creditore sulla solvibilità del debitore in caso di fideiussione a tempo indeterminatoSine dieEspressione latina che significa «senza giorno», indicante il rinvio o la sospensione di un’attività senza fissazione di una nuova data o di un termine determinato.Leggi il lemma completo → (art. 1956 c.c.), e per mancata tempestiva proposizione delle istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione (art. 1957 c.c.).
Giurisprudenza modenese
- Fideiussione specifica – Inapplicabilità dei principi sulle fideiussioni omnibus ABI
- Fideiussione e garanzia escussa – Diritto di regresso e surroga
- Fideiussione — Decadenza ex art. 1957 c.c. applicabile solo alle garanzie omnibus e non a quelle specifiche
- Fideiussione: i presupposti per la liberazione ex art. 1956 cc
- L’art. 1956 c.c. non opera se il fideiussore è amministratore della società garantita
- Fidejussione: l’art. 1957 cc è derogabile dalle parti?
- Garanzia personale del socio in favore della società: la liberazione del fideiussore per obbligazione futura
- Fideiussione specifica — Inapplicabilità della nullità anticoncorrenziale prevista per le fideiussioni omnibus
- Il fidejussore non può opporre al creditore un diritto del debitore garantito
- Decadenza del creditore dalla garanzia – Sufficienza della messa in mora
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