Definizione
Il deposito è il contratto con cui una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura (art. 1766 c.c.). Il deposito è tradizionalmente considerato un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della cosa, ed è di regola gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze risulti la volontà di pattuire un compenso.
Il deposito è disciplinato dagli artt. 1766-1797 c.c. e presenta una pluralità di figure speciali. La causa del contratto consiste nella custodia della cosa nell’interesse (prevalente) del depositante, tratto che distingue il deposito dal comodato, nel quale la custodia è funzionale all’uso della cosa da parte del comodatario, e dal mandato, nel quale l’interesse del mandante è soddisfatto dal compimento di atti giuridici.
Obblighi del depositario
Il depositario è tenuto a custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.); non può servirsi della cosa né darla in deposito ad altri senza il consenso del depositante (art. 1770 c.c.), sotto pena di rispondere dei danni derivanti dall’uso e dell’obbligo di restituire la cosa con i frutti eventualmente percepiti. La restituzione deve avvenire a richiesta del depositante e comprende la cosa con gli accessori (art. 1771 c.c.); il luogo della restituzione è quello della custodia, salvo diversa pattuizione (art. 1774 c.c.). La morte del depositante o del depositario non estingue il contratto, che prosegue con i rispettivi eredi.
Deposito regolare e deposito irregolare
Il deposito regolare ha per oggetto cose determinate, che il depositario deve restituire nella medesima identità. Il deposito irregolare (art. 1782 c.c.) ha per oggetto denaro o altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene; in tal caso la proprietà delle cose passa al depositario e ne sorge l’obbligo di restituirne altrettante della stessa specie e qualità, assumendo così la figura caratteristiche prossime al mutuo. Il deposito bancario di denaro (art. 1834 c.c.) è figura tipica di deposito irregolare: il denaro passa in proprietà alla banca, che è tenuta a restituirne pari ammontare nella forma e nei modi pattuiti.
Deposito nei magazzini generali e deposito alberghiero
Il deposito nei magazzini generali (artt. 1787-1797 c.c.) è un deposito professionale regolato dai principi dell’attività d’impresa; il gestore è soggetto a responsabilità aggravata per la perdita o l’avaria delle cose depositate, salvo il caso fortuito o la prova di avere usato la diligenza del professionista. Il deposito in albergo (artt. 1783-1786 c.c.) disciplina la responsabilità dell’albergatore per le cose portate dal cliente: la responsabilità è illimitata per le cose consegnate in custodia e limitata a cento volte il prezzo della locazione per le cose semplicemente “portate” nell’albergo, salvo dolo o colpa grave dell’albergatore o dei suoi ausiliari.
Deposito cauzionale
Il deposito cauzionale è quello effettuato a garanzia dell’adempimento di un’obbligazione o del risarcimento di danni eventualmente cagionati. Figura tipica è il deposito cauzionale nel contratto di locazione (art. 11 L. 392/1978), con cui il conduttore versa al locatore una somma a garanzia degli obblighi contrattuali. La giurisprudenza ha chiarito che il locatore non può imputare unilateralmente il deposito cauzionale ai canoni di locazione non corrisposti, dovendo agire per il loro recupero e restituire il deposito alla cessazione del rapporto, salvo trattenerne in tutto o in parte l’ammontare per i danni accertati o per gli inadempimenti non coperti da altre garanzie.
Deposito giudiziale
Il deposito giudiziale interviene nell’ambito del processo per la custodia di beni soggetti a sequestro, pignoramento o controversia. Il depositario è nominato dal giudice e svolge le funzioni di custode, con i doveri e i diritti tipici di tale figura. Nel processo esecutivo, il deposito in cancelleria del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto — attestati di conformità inclusi — costituisce adempimento processuale la cui omissione o incompletezza comporta conseguenze sino all’estinzione della procedura. Il deposito liberatorio ex art. 1210 c.c. consente al debitore di liberarsi dall’obbligazione in caso di rifiuto del creditore o di incertezza sulla persona legittimata a ricevere il pagamento.
Giurisprudenza modenese
- Il divieto di imputare il deposito cauzionale ai canoni di locazione
- Il contratto di mutuo si perfeziona se la somma è versata su un deposito cauzionale infruttifero a garanzia di obbligazioni del mutuatario?
- Processo esecutivo: il deposito in cancelleria incompleto o privo di attestazione di conformità comporta l’estinzione della procedura
- Locazione: se, come e quando il locatore può trattenere il deposito cauzionale
- Il contratto di mutuo si perfeziona se la somma è versata su un deposito cauzionale infruttifero