Deposito

Apr 14, 2026

Definizione

Il deposito è il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → con cui una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura (art. 1766 c.c.). Il deposito è tradizionalmente considerato un contratto reale, che si perfeziona con la consegnaTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo → della cosa, ed è di regola gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze risulti la volontà di pattuire un compenso.

Il deposito è disciplinato dagli artt. 1766-1797 c.c. e presenta una pluralità di figure speciali. La causa del contratto consiste nella custodiaCustodeSoggetto che detiene una cosa con l'obbligo di conservarla ed impedire danni a terzi. Responsabile oggettivamente ex art. 2051 c.c. salvo prova del caso fortuito.Leggi il lemma completo → della cosa nell’interesse (prevalente) del depositante, tratto che distingue il deposito dal comodatoComodatoContratto reale e gratuito (artt. 1803-1812 c.c.) con cui una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.Leggi il lemma completo →, nel quale la custodia è funzionale all’usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → della cosa da parte del comodatario, e dal mandato, nel quale l’interesse del mandanteMandatoContratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Può essere con o senza rappresentanza. Si estingue per revoca, rinunzia, morte o compimento dell'affare.Leggi il lemma completo → è soddisfatto dal compimento di atti giuridici.

Obblighi del depositario

Il depositario è tenuto a custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famigliaBuon padre di famigliaModello astratto di diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni: la diligenza che impiegherebbe una persona di media avvedutezza, prudente e attenta posta nella stessa situazione del debitore (art. 1176, c. 1, c.c.). Per le obbligazioni professionali si applica la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, c. 2, c.c.Leggi il lemma completo → (art. 1768 c.c.); non può servirsi della cosa né darla in deposito ad altri senza il consenso del depositante (art. 1770 c.c.), sotto penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → di rispondere dei danni derivanti dall’uso e dell’obbligo di restituire la cosa con i frutti eventualmente percepiti. La restituzione deve avvenire a richiesta del depositante e comprende la cosa con gli accessori (art. 1771 c.c.); il luogo della restituzione è quello della custodia, salvo diversa pattuizioneClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo → (art. 1774 c.c.). La morteMorteCessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, alla quale l'ordinamento collega l'estinzione della capacità giuridica e l'apertura della successione mortis causa (art. 456 c.c.). Accertata ex L. 578/1993; rileva pure la morte presunta (art. 58 c.c.).Leggi il lemma completo → del depositante o del depositario non estingue il contratto, che prosegue con i rispettivi eredi.

Deposito regolare e deposito irregolare

Il deposito regolare ha per oggetto cose determinate, che il depositario deve restituire nella medesima identità. Il deposito irregolare (art. 1782 c.c.) ha per oggetto denaro o altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene; in tal caso la proprietà delle cose passa al depositario e ne sorge l’obbligo di restituirne altrettante della stessa specie e qualità, assumendo così la figura caratteristiche prossime al mutuoMutuoContratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Disciplinato dagli artt. 1813-1822 del codice civile.Leggi il lemma completo →. Il deposito bancario di denaro (art. 1834 c.c.) è figura tipica di deposito irregolare: il denaro passa in proprietà alla bancaBancaImpresa che esercita in via professionale, congiuntamente, l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito (art. 10 TUB - d.lgs. 385/1993). L'attività bancaria è riservata ai soggetti autorizzati dalla Banca d'Italia e iscritti in apposito albo.Leggi il lemma completo →, che è tenuta a restituirne pari ammontare nella formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → e nei modi pattuiti.

Deposito nei magazzini generali e deposito alberghiero

Il deposito nei magazzini generali (artt. 1787-1797 c.c.) è un deposito professionale regolato dai principi dell’attività d’impresaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo →; il gestore è soggetto a responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → aggravata per la perdita o l’avaria delle cose depositate, salvo il caso fortuitoCaso fortuitoEvento imprevedibile e inevitabile che, esulando dalla sfera di controllo del soggetto, esclude il nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento dannoso, liberandolo dalla responsabilità contrattuale o extracontrattuale (artt. 1218, 1256, 2050-2054 c.c.).Leggi il lemma completo → o la provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → di avere usato la diligenza del professionista. Il deposito in albergo (artt. 1783-1786 c.c.) disciplina la responsabilità dell’albergatore per le cose portate dal cliente: la responsabilità è illimitata per le cose consegnate in custodia e limitata a cento volte il prezzo della locazione per le cose semplicemente “portate” nell’albergo, salvo doloVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → o colpa graveCulpaEspressione latina che designa la colpa nelle sue diverse forme, distinte per gravita (lata, levis, levissima) o per tipologia (in contrahendo, in eligendo, in vigilando, in educando, in faciendo, in omittendo).Leggi il lemma completo → dell’albergatore o dei suoi ausiliari.

Deposito cauzionale

Il deposito cauzionaleCauzioneGaranzia di natura reale o personale prestata per assicurare l'adempimento di un'obbligazione, il rispetto di un obbligo legale o l'esecuzione di un provvedimento. Può consistere in deposito di denaro, titoli, pegno, ipoteca o fideiussione bancaria/assicurativa.Leggi il lemma completo → è quello effettuato a garanzia dell’adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → di un’obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo → o del risarcimento di danni eventualmente cagionati. Figura tipica è il deposito cauzionaleDeposito cauzionaleSomma di denaro versata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti da un contratto, con obbligo di restituzione alla cessazione del rapporto.Leggi il lemma completo → nel contratto di locazioneLocazioneContratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Disciplinata dagli artt. 1571-1614 del codice civile.Leggi il lemma completo → (art. 11 L. 392/1978), con cui il conduttore versa al locatore una somma a garanzia degli obblighi contrattuali. La giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → ha chiarito che il locatore non può imputare unilateralmente il deposito cauzionale ai canoni di locazione non corrisposti, dovendo agire per il loro recupero e restituire il deposito alla cessazione del rapporto, salvo trattenerne in tutto o in parte l’ammontare per i danni accertati o per gli inadempimenti non coperti da altre garanzie.

Deposito giudiziale

Il deposito giudiziale interviene nell’ambito del processo per la custodia di beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → soggetti a sequestroSequestroMisura cautelare diretta a sottrarre un bene alla disponibilità del titolare: giudiziario a tutela della controversia sul bene (art. 670 c.p.c.); conservativo a garanzia del credito (art. 671 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, pignoramentoPignoramentoAtto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata, consistente nell'ingiunzione al debitore di astenersi da atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'esecuzione. Disciplinato dagli artt. 491 e ss. del codice di procedura civile.Leggi il lemma completo → o controversiaControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo →. Il depositario è nominato dal giudice e svolge le funzioni di custode, con i doveri e i diritti tipici di tale figura. Nel processo esecutivoIn executivisLocuzione latina che indica quanto avviene in sede di esecuzione forzata, in contrapposizione al processo di cognizione, con riferimento particolare ai limiti dell'accertamento del giudice dell'esecuzione e alla somma portata ad esecuzione in forza del titolo.Leggi il lemma completo →, il deposito in cancelleria del pignoramento, del titolo esecutivoTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo → e del precettoPrecettoAtto con cui il creditore intima al debitore di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro dieci giorni, con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.). Perde efficacia se l'esecuzione non è iniziata entro novanta giorni.Leggi il lemma completo → — attestati di conformità inclusi — costituisce adempimentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → processuale la cui omissione o incompletezza comporta conseguenze sino all’estinzione della procedura. Il deposito liberatorio ex art. 1210 c.c. consente al debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → di liberarsi dall’obbligazione in caso di rifiuto del creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → o di incertezza sulla persona legittimata a ricevere il pagamento.

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