Cambiale

Apr 13, 2026

Definizione

La cambiale è un titolo di credito all’ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina o promette il pagamento di una determinata somma di denaro, in un determinato luogo e a una determinata scadenza, a favore di un’altra persona o all’ordine di questa. La disciplina è contenuta nel R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (c.d. legge cambiaria), che ha recepito la Convenzione di Ginevra del 1930 sulla legge uniforme in materia di cambiali e vaglia cambiari.

Il codice civile, all’art. 2008 c.c., qualifica la cambiale come titolo di credito che attribuisce al possessore il diritto alla prestazione in essa indicata in base alla letteralità e all’autonomia. La cambiale gode di efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 63 l. camb., a condizione che sia in regola con il bollo (d.P.R. 642/1972).

Specie: cambiale tratta e vaglia cambiario

La legge cambiaria distingue due specie di cambiale:

  • Cambiale tratta (artt. 1-100 l. camb.): contiene l’ordine incondizionato del traente di pagare una somma determinata, dato a un altro soggetto (trattario). Intervengono dunque tre soggetti: il traente (chi emette il titolo e dà l’ordine di pagare), il trattario (chi riceve l’ordine e diviene obbligato principale solo con l’accettazione) e il beneficiario o prenditore (a favore del quale il pagamento deve essere eseguito).
  • Vaglia cambiario o pagherò cambiario (artt. 100-105 l. camb.): contiene la promessa incondizionata dell’emittente di pagare una somma determinata. Intervengono solo due soggetti: l’emittente (che si obbliga direttamente come obbligato principale) e il beneficiario.

Requisiti formali

La cambiale è un titolo rigorosamente formale: deve contenere, a pena di nullità (con conseguente perdita del valore di titolo cambiario, salvo conversione in promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.), gli elementi tassativamente indicati dall’art. 1 l. camb. per la tratta e dall’art. 100 l. camb. per il pagherò:

  • la denominazione di “cambiale” inserita nel contesto del titolo;
  • l’ordine (per la tratta) o la promessa (per il pagherò) incondizionata di pagare una somma determinata;
  • il nome del trattario (per la tratta);
  • l’indicazione della scadenza;
  • l’indicazione del luogo di pagamento;
  • il nome del beneficiario;
  • l’indicazione della data e del luogo di emissione;
  • la sottoscrizione del traente o dell’emittente.

L’art. 2 l. camb. ammette alcune supplenze: in mancanza dell’indicazione di scadenza, la cambiale è pagabile a vista; in mancanza di luogo di pagamento, vale quello indicato accanto al nome del trattario o dell’emittente.

Trasferimento, garanzie e azioni cambiarie

La cambiale, in quanto titolo all’ordine, si trasferisce mediante girata (art. 15 l. camb.), che attribuisce al giratario tutti i diritti derivanti dalla cambiale e rende il girante responsabile dell’accettazione e del pagamento (azione di regresso). La garanzia cambiaria tipica è l’avallo (artt. 35-37 l. camb.), che assicura il pagamento della somma cambiaria ed è autonoma rispetto all’obbligazione garantita.

In caso di mancato pagamento alla scadenza, il portatore può esercitare:

  • l’azione cambiaria diretta contro l’obbligato principale (accettante della tratta o emittente del pagherò) e il suo avallante, soggetta al termine di prescrizione triennale (art. 94 l. camb.);
  • l’azione di regresso contro gli altri obbligati cambiari (traente, giranti, avallanti dei giranti), previa levata del protesto (artt. 50-71 l. camb.), soggetta al termine di prescrizione di un anno;
  • l’azione causale derivante dal rapporto sottostante alla cambiale (art. 66 l. camb.), nei limiti consentiti dal diritto sostanziale.

La cambiale in regola con il bollo costituisce titolo esecutivo (art. 63 l. camb.) e legittima il portatore a procedere a esecuzione forzata senza necessità di un previo accertamento giudiziale, salvo l’opposizione del debitore.

Giurisprudenza modenese