Precetto

Apr 12, 2026

Definizione

Il precetto è l’atto con il quale il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → intima al debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzataTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo → (art. 480 c.p.c.). Si trattaCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → di un atto preliminareContratto preliminareContratto con cui le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto definitivo. Produce effetti obbligatori e richiede la forma simmetrica a quella del definitivo (art. 1351 c.c.). In caso di inadempimento è azionabile l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. Il preliminare immobiliare è trascrivibile ex art. 2645 bis c.c.Leggi il lemma completo → e necessario all’esecuzione forzata, che ha la funzione di costituire in mora il debitore e di consentirgli un ultimo adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → spontaneo prima dell’inizio della procedura esecutiva.

Disciplina normativa

La disciplina del precetto è contenuta negli artt. 479-481 c.p.c. Il precetto deve contenere l’indicazione delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, la data di notificazioneNotificazioneAtto processuale con cui l'ufficiale giudiziario porta formalmente a conoscenza del destinatario un atto giuridico (artt. 137-151 c.p.c.).Leggi il lemma completo → del titolo esecutivo (se avvenuta separatamente), la trascrizioneTrascrizioneSistema di pubblicità legale degli atti relativi a diritti reali immobiliari, che ne garantisce l'opponibilità ai terzi secondo il principio di priorità (artt. 2643 ss. c.c.).Leggi il lemma completo → integrale del titolo stesso (ove sia una scrittura privata autenticata o un atto ricevuto da notaioNotaioPubblico ufficiale che riceve atti tra vivi e di ultima volontà, attribuisce loro pubblica fede e ne garantisce il controllo di legalità (art. 1 l. 89/1913).Leggi il lemma completo →) e l’avvertimento che il debitore può proporre opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Il precetto deve altresì contenere la dichiarazione di residenzaResidenzaLuogo di dimora abituale della persona (art. 43 c.c.): elemento oggettivo e soggettivo, rilievo per competenza territoriale e notificazioni, distinzione da domicilio e dimora.Leggi il lemma completo → o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione (art. 480, comma 2, c.p.c.).

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo e deve essere notificato alla parte personalmente ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. Il precetto perde efficacia se l’esecuzione non è iniziata entro novanta giorni dalla sua notificazione (art. 481 c.p.c.).

Contenuto e requisiti formali

Il precetto, oltre agli elementi indicati dall’art. 480 c.p.c., deve recare la sottoscrizioneSottoscrizioneFirma autografa (o equivalente firma elettronica) apposta in calce a un documento per manifestare la volontà del sottoscrittore e rendergli imputabile il contenuto (artt. 2702 c.c.).Leggi il lemma completo → della parte o del suo procuratoreAvvocatoProfessionista iscritto all'albo abilitato alla difesa in giudizio: accesso alla professione, procura, compenso, doveri deontologici, responsabilità civile e disciplinare.Leggi il lemma completo → e l’indicazione della somma domandata, comprensiva degli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → e delle spese del precetto stesso. In caso di esecuzione per consegnaTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo → o rilascio, deve descrivere sommariamente i beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → e indicare il luogo ove si trovano. Il precetto deve inoltre contenere l’avvertimento che il debitore può avvalersi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (ora confluita nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo → e dell’insolvenzaInsolvenzaStato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestato da inadempimenti o altri fatti esteriori. Presupposto della liquidazione giudiziale (art. 121 CCII) e distinto dalla crisi (art. 2 CCII). Disciplinato dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).Leggi il lemma completo →).

Opposizione al precetto

Il debitore che contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata può proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., prima che l’esecuzione sia iniziata, con citazioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → davanti al giudice competente. L’opposizione può riguardare l’an dell’esecuzione (inesistenza del diritto, estinzione dell’obbligo, impignorabilità dei beni) e consente al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo ove ricorrano gravi motivi (art. 615, comma 1, c.p.c.).

Perenzione del precetto

Il precetto diviene inefficace se l’esecuzione non è iniziata entro il termine perentorioTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → di novanta giorni dalla notificazione (art. 481 c.p.c.). La perenzione opera di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → e può essere rilevata anche d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo →. Decorso il termine, il creditore che intenda procedere ad esecuzione forzata dovrà notificare un nuovo precetto al debitore.

Giurisprudenza modenese

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