Definizione
Il titolo di credito è il documento che incorpora un diritto di credito, attribuendogli caratteri di letteralità, autonomia e legittimazione cartolare. La sua disciplina generale è contenuta negli artt. 1992-2027 c.c., applicabili in via residuale rispetto alle leggi speciali che regolano le singole specie (cambialeCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo →, assegnoAssegnoTermine polisemico: titolo di credito a contenuto pecuniario incorporante un ordine di pagamento a vista (assegno bancario, circolare, postale); prestazione patrimoniale periodica dovuta in materia familiare o previdenziale.Leggi il lemma completo →, titoli di Stato, azioni, obbligazioni).
Caratteristiche essenziali
I titoli di credito sono caratterizzati da: incorporazione del diritto nel documento (senza il titolo non si esercita il diritto); letteralità, per cui il contenuto della prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → risulta dal tenore della scrittura cartolare; autonomia del diritto del possessorePossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → rispetto ai precedenti portatori (art. 1993 c.c., che limita le eccezioni opponibili); legittimazione, che consente al possessore qualificato di esercitare il diritto e al debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → di liberarsi pagando a chi si presenta legittimato.
Classificazioni
Si distinguono i titoli al portatore (trasferibili con la semplice consegnaTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo →), all’ordine (trasferibili mediante girata, come cambiale e assegno), nominativi (trasferibili con annotazione sul titolo e sul registro dell’emittente). Altra distinzione riguarda i titoli astratti (cambiale), ove la causa non emerge dal titolo, e causali (azioni di societàSocietàContratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).Leggi il lemma completo →), in cui il rapporto sottostante risulta dal documento.
Rapporto cartolare e rapporto causale
Il titolo di credito genera un rapporto cartolare autonomo rispetto al rapporto sottostante (causale) che ne ha determinato l’emissione. Tale autonomia incide sulla disciplina delle eccezioni: il debitore può opporre al possessore non originario solo le eccezioni reali (di formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo →, di falsità della firmaSottoscrizioneFirma autografa (o equivalente firma elettronica) apposta in calce a un documento per manifestare la volontà del sottoscrittore e rendergli imputabile il contenuto (artt. 2702 c.c.).Leggi il lemma completo →, di difettoVizi (difetti)Imperfezioni materiali della cosa venduta che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, per le quali il venditore è tenuto a prestare garanzia ai sensi degli artt. 1490 e ss. del codice civile.Leggi il lemma completo → di legittimazione) e quelle personali fondate su rapporti diretti con lui.
Ammortamento e smarrimento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli all’ordine o nominativi, il possessore può ottenerne l’ammortamentoAmmortamentoTermine polisemico: procedimento di volontaria giurisdizione per privare di efficacia titoli di credito smarriti (artt. 2006 ss. c.c.); piano di rimborso graduale di un debito; ripartizione del costo di un bene a utilità pluriennale (art. 2426 c.c.).Leggi il lemma completo → con decreto del presidente del tribunale (artt. 2016-2020 c.c.), che dichiara inefficace il titolo e consente l’emissione di duplicato.
Giurisprudenza modenese
- Avallo cambiario – garanzia limitata all’obbligazione cartolare – inestensibilità al rapporto causale sottostante
- La notifica in proprio del precetto su cambiale o assegno
- L’imputazione di pagamento effettuato mediante assegno bancario o cambiale
- La girata in bianco della cambiale accompagnata dalla traditio del titolo costituisce promessa di pagamento?
- Cambiale e assegno: avallante ed exceptio doli
- Chi onora la cambiale ha diritto di ottenerne la consegna
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