Titolo di credito

Apr 14, 2026

Definizione

Il titolo di credito è il documento che incorpora un diritto di credito, attribuendogli caratteri di letteralità, autonomia e legittimazione cartolare. La sua disciplina generale è contenuta negli artt. 1992-2027 c.c., applicabili in via residuale rispetto alle leggi speciali che regolano le singole specie (cambiale, assegno, titoli di Stato, azioni, obbligazioni).

Caratteristiche essenziali

I titoli di credito sono caratterizzati da: incorporazione del diritto nel documento (senza il titolo non si esercita il diritto); letteralità, per cui il contenuto della prestazione risulta dal tenore della scrittura cartolare; autonomia del diritto del possessore rispetto ai precedenti portatori (art. 1993 c.c., che limita le eccezioni opponibili); legittimazione, che consente al possessore qualificato di esercitare il diritto e al debitore di liberarsi pagando a chi si presenta legittimato.

Classificazioni

Si distinguono i titoli al portatore (trasferibili con la semplice consegna), all’ordine (trasferibili mediante girata, come cambiale e assegno), nominativi (trasferibili con annotazione sul titolo e sul registro dell’emittente). Altra distinzione riguarda i titoli astratti (cambiale), ove la causa non emerge dal titolo, e causali (azioni di società), in cui il rapporto sottostante risulta dal documento.

Rapporto cartolare e rapporto causale

Il titolo di credito genera un rapporto cartolare autonomo rispetto al rapporto sottostante (causale) che ne ha determinato l’emissione. Tale autonomia incide sulla disciplina delle eccezioni: il debitore può opporre al possessore non originario solo le eccezioni reali (di forma, di falsità della firma, di difetto di legittimazione) e quelle personali fondate su rapporti diretti con lui.

Ammortamento e smarrimento

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli all’ordine o nominativi, il possessore può ottenerne l’ammortamento con decreto del presidente del tribunale (artt. 2016-2020 c.c.), che dichiara inefficace il titolo e consente l’emissione di duplicato.

Giurisprudenza modenese