Definizione
Il termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → warrant (dall’inglese, “garanzia”, “autorizzazione”) è utilizzato nel linguaggio giuridico italiano in due accezioni principali: il warrant commerciale, titolo di creditoTitolo di creditoDocumento che incorpora un diritto di credito con caratteri di letteralità, autonomia e legittimazione cartolare (artt. 1992-2027 c.c.): al portatore, all'ordine, nominativi.Leggi il lemma completo → rappresentativo di merci depositate presso un magazzino generale, e il warrant finanziario, strumento derivato che attribuisce il diritto di sottoscrivere o acquistare titoli a condizioni predeterminate. Pur condividendo il nome, i due istituti operano in ambiti distinti e rispondono a finalità diverse.
Warrant commerciale (titolo di credito)
Il warrant commerciale è disciplinato dalla l. 1882/1871 e dal r.d. 126/1927 sui magazzini generali. All’atto del depositoDepositoContratto reale con cui il depositario riceve una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla (art. 1766 c.c.). Disciplinato dagli artt. 1766-1797 c.c.Leggi il lemma completo → della merce, il magazzino rilascia due titoli gemelli: la fede di deposito, che rappresenta la proprietà della merce, e il warrant (o nota di pegnoPegnoDiritto reale di garanzia su beni mobili, universalità di mobili o crediti, che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita della cosa data in pegno (artt. 2784-2807 c.c.).Leggi il lemma completo →), che ne rappresenta la concedibilità in pegno. I due titoli possono circolare congiuntamente o separatamente mediante girata: la separata girata del warrant consente di costituire pegno sulla merce senza trasferirne la proprietà, facilitando il finanziamento delle scorte.
Warrant finanziario
Il warrant finanziario è uno strumento finanziario derivato che incorpora il diritto (facoltà, non obbligo) di sottoscrivere o acquistare azioni (equity warrant) o altri strumenti finanziari a un prezzo prefissato (strike price) entro una certa scadenza. Può essere emesso dall’emittente dei titoli sottostanti (warrant di sottoscrizioneSottoscrizioneFirma autografa (o equivalente firma elettronica) apposta in calce a un documento per manifestare la volontà del sottoscrittore e rendergli imputabile il contenuto (artt. 2702 c.c.).Leggi il lemma completo →, in occasione di aumenti di capitale) o da soggetti terzi (covered warrant). Rientra tra gli strumenti finanziari ai sensi dell’art. 1 TUF e del reg. UE 600/2014.
Profili contabili e fiscali
Il warrant commerciale consente la valorizzazione delle merci depositate come garanzia reale mobiliare senza spossessamento fisico, con evidenti vantaggi operativi e finanziari. Il warrant finanziario è soggetto alla disciplina fiscale degli strumenti derivatiSwapContratti derivati OTC di scambio di flussi su capitale nozionale (IRS, currency, commodity, CDS). Causa concreta di copertura o speculativa; nullità per difetto di causa concreta (Cass. SU 8770/2020).Leggi il lemma completo → e, quando negoziato su mercati regolamentati, agli obblighi di trasparenza e prospetto (reg. UE 2017/1129).
Esecuzione e tutela del creditore pignoratizio
In caso di inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → del debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo →, il portatore del warrant commerciale può soddisfarsi sulla merce depositata secondo le forme del pegno commerciale, con venditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo → secondo le modalità semplificate previste dalla legge sui magazzini generali. Tale disciplina rappresenta una specie di self-help che si discosta dalla procedura ordinaria di escussioneEscussioneAtto di aggressione del patrimonio del debitore da parte del creditore; in via sussidiaria, diritto del garante di pretendere la preventiva escussione del debitore principale (beneficium excussionis). Anche assunzione della deposizione del teste nel processo civile (artt. 244-257-bis c.p.c.).Leggi il lemma completo → del pegno ex art. 2797 c.c.
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