Definizione
Il termine warrant (dall’inglese, “garanzia”, “autorizzazione”) è utilizzato nel linguaggio giuridico italiano in due accezioni principali: il warrant commerciale, titolo di credito rappresentativo di merci depositate presso un magazzino generale, e il warrant finanziario, strumento derivato che attribuisce il diritto di sottoscrivere o acquistare titoli a condizioni predeterminate. Pur condividendo il nome, i due istituti operano in ambiti distinti e rispondono a finalità diverse.
Warrant commerciale (titolo di credito)
Il warrant commerciale è disciplinato dalla l. 1882/1871 e dal r.d. 126/1927 sui magazzini generali. All’atto del deposito della merce, il magazzino rilascia due titoli gemelli: la fede di deposito, che rappresenta la proprietà della merce, e il warrant (o nota di pegno), che ne rappresenta la concedibilità in pegno. I due titoli possono circolare congiuntamente o separatamente mediante girata: la separata girata del warrant consente di costituire pegno sulla merce senza trasferirne la proprietà, facilitando il finanziamento delle scorte.
Warrant finanziario
Il warrant finanziario è uno strumento finanziario derivato che incorpora il diritto (facoltà, non obbligo) di sottoscrivere o acquistare azioni (equity warrant) o altri strumenti finanziari a un prezzo prefissato (strike price) entro una certa scadenza. Può essere emesso dall’emittente dei titoli sottostanti (warrant di sottoscrizione, in occasione di aumenti di capitale) o da soggetti terzi (covered warrant). Rientra tra gli strumenti finanziari ai sensi dell’art. 1 TUF e del reg. UE 600/2014.
Profili contabili e fiscali
Il warrant commerciale consente la valorizzazione delle merci depositate come garanzia reale mobiliare senza spossessamento fisico, con evidenti vantaggi operativi e finanziari. Il warrant finanziario è soggetto alla disciplina fiscale degli strumenti derivati e, quando negoziato su mercati regolamentati, agli obblighi di trasparenza e prospetto (reg. UE 2017/1129).
Esecuzione e tutela del creditore pignoratizio
In caso di inadempimento del debitore, il portatore del warrant commerciale può soddisfarsi sulla merce depositata secondo le forme del pegno commerciale, con vendita secondo le modalità semplificate previste dalla legge sui magazzini generali. Tale disciplina rappresenta una specie di self-help che si discosta dalla procedura ordinaria di escussione del pegno ex art. 2797 c.c.