Pegno

Apr 13, 2026

Definizione

Il pegno è un diritto reale di garanzia che il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → o un terzo costituisce a favore del creditoreFavorLocuzione latina ("favore") che indica il criterio di preferenza o di tutela accordato dall'ordinamento a una determinata posizione giuridica (debitore, creditore, imputato), specie quale regola residuale di interpretazione nei casi di dubbio.Leggi il lemma completo → su beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → mobili, universalità di mobili o crediti, a tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → di un’obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo →. Il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → pignoratizio acquista il diritto di farsi pagare con prelazionePrelazioneDiritto di essere preferiti, a parità di condizioni, nella conclusione di un contratto. Si distingue tra prelazione legale (con efficacia reale e diritto di retratto) e prelazione volontaria (efficacia obbligatoria, tutela limitata al risarcimento del danno).Leggi il lemma completo → sul ricavato della venditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo → della cosa data in pegno, secondo quanto previsto dagli artt. 2784 e ss. c.c.

Disciplina normativa

Il pegno è disciplinato dagli artt. 2784-2807 c.c. La costituzione del pegno su cose mobili richiede, ai sensi dell’art. 2786 c.c., la consegnaTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo → della cosa al creditore o a un terzo designato dalle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → (c.d. spossessamento). Per l’opponibilità ai terzi è necessario che il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → risulti da atto scritto con data certa contenente l’indicazione del credito e della cosa (art. 2787 c.c.).

Il creditore pignoratizio ha l’obbligo di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famigliaBuon padre di famigliaModello astratto di diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni: la diligenza che impiegherebbe una persona di media avvedutezza, prudente e attenta posta nella stessa situazione del debitore (art. 1176, c. 1, c.c.). Per le obbligazioni professionali si applica la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, c. 2, c.c.Leggi il lemma completo → (art. 2790 c.c.) e non può usarla né darla in pegno o in custodiaCustodeSoggetto che detiene una cosa con l'obbligo di conservarla ed impedire danni a terzi. Responsabile oggettivamente ex art. 2051 c.c. salvo prova del caso fortuito.Leggi il lemma completo → ad altri senza il consenso del costituente, salvo che l’usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → sia necessario per la conservazione (art. 2792 c.c.). In caso di inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → del debitore, il creditore può far vendere la cosa secondo le modalità previste dall’art. 2797 c.c. oppure chiederne l’assegnazione in pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → (art. 2798 c.c.). È nullo il patto commissorioPatto commissorioClausola nulla con cui si conviene che la proprietà del bene dato in garanzia passi al creditore in caso di inadempimento del debitore.Leggi il lemma completo →, ossia il patto con cui si conviene che la proprietà della cosa passi al creditore in caso di mancato pagamentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → (art. 2744 c.c.).

Il pegno di crediti è regolato dagli artt. 2800-2806 c.c. e si perfeziona con la notificaNotificazioneAtto processuale con cui l'ufficiale giudiziario porta formalmente a conoscenza del destinatario un atto giuridico (artt. 137-151 c.p.c.).Leggi il lemma completo → al debitore del credito dato in pegno o con la sua accettazioneAccettazioneManifestazione di volontà che perfeziona un atto: accettazione della proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), dell'eredità (artt. 475-485 c.c.), con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.), della cambiale.Leggi il lemma completo → con atto di data certa (art. 2800 c.c.). Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → e il capitale alla scadenza (art. 2803 c.c.).

Tipologie

Le principali figure di pegno riconosciute sono: il pegno regolare, che ha ad oggetto cose mobili infungibili e comporta l’obbligo di restituire la stessa cosa; il pegno irregolare (art. 1851 c.c.), avente ad oggetto denaro o cose fungibili, con il quale il creditore acquista la proprietà e si obbliga a restituire il tantundem; il pegno di crediti, che grava su diritti di credito anziché su cose corporali; il pegno rotativo, elaborazione giurisprudenziale che consente la sostituzione dell’oggetto del pegno senza necessità di una nuova costituzione; il pegno non possessorio, introdotto dall’art. 1 del d.l. n. 59/2016, convertito dalla l. n. 119/2016, che consente la costituzione della garanzia senza spossessamento a favore di imprenditori iscritti nel registro delle imprese.

Aspetti processuali

In caso di inadempimento, il creditore pignoratizio può procedere alla venditaEmptio venditioLa compravendita: contratto con cui si trasferisce la proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.).Leggi il lemma completo → della cosa ai sensi dell’art. 2797 c.c. mediante vendita all’incanto o, se la cosa ha un prezzo di mercato, a mezzo di persona autorizzata. L’eventuale eccedenza del ricavato rispetto al credito deve essere restituita al debitore. La domanda di assegnazione in pagamento va propostaPropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → giudizialmente con ricorso al giudice competente. Le controversie relative alla validità del pegno, alla prelazionePrivilegioCausa legittima di prelazione accordata dalla legge in considerazione della causa del credito, che attribuisce al creditore privilegiato il diritto di essere soddisfatto con preferenza rispetto ai creditori chirografari (artt. 2745-2783 c.c.).Leggi il lemma completo → e alla restituzione della cosa seguono le regole ordinarie di competenza.

Giurisprudenza modenese

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