Definizione
L’avallo è la dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto (avallante) garantisce il pagamento di una cambiale o di un assegno per tutta la somma o per parte di essa, assumendo un’obbligazione di garanzia autonoma e cartolare a favore di uno degli obbligati cambiari (avallato). L’istituto è disciplinato dagli artt. 35-37 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (legge cambiaria) per cambiale e vaglia cambiario e dagli artt. 28-30 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegni) per l’assegno.
L’avallo si distingue dalla fideiussione perché ha natura cambiaria e cartolare: l’obbligazione dell’avallante esiste indipendentemente dalla validità sostanziale dell’obbligazione garantita (autonomia ex art. 37 l. camb.), salvo il caso in cui l’obbligazione del garantito sia nulla per vizio di forma. La garanzia è inoltre solidale: l’avallante risponde nella stessa misura dell’avallato e i possessori della cambiale possono agire direttamente contro di lui.
Forma e contenuto dell’avallo
L’avallo deve risultare dalla cambiale stessa o da un foglio di allungamento e si esprime con le parole «per avallo» o con qualunque altra formula equivalente, sottoscritta dall’avallante (art. 36, c. 1, l. camb.). La sola sottoscrizione apposta sulla faccia anteriore del titolo, qualora non si tratti della firma del trattario o del traente, vale come avallo (art. 36, c. 2, l. camb.).
L’avallo deve indicare per chi è dato; in mancanza di tale indicazione, si considera dato per il traente (art. 36, c. 4, l. camb.). L’avallo può essere prestato anche per somma minore di quella cambiaria; in difetto di limitazione, si considera dato per l’intera somma.
Effetti e disciplina dell’autonomia
L’art. 37 l. camb. enuncia il principio cardine: «L’avallante è obbligato nella stessa maniera di colui per il quale l’avallo è stato dato. La sua obbligazione è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi causa che non sia un vizio di forma». L’avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo (regresso cambiario).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’avallo costituisce una garanzia tipica del diritto cambiario e non è assimilabile, sul piano sostanziale, alla fideiussione: ne consegue, ad esempio, che non si applicano le norme sulla liberazione del fideiussore per fatto del creditore (art. 1955 c.c.) e che non opera il beneficio della preventiva escussione.
Avallo e altre garanzie cambiarie
Distinte figure sono il «co-avallo», quando più soggetti garantiscono congiuntamente lo stesso obbligato; e l’«avallo di favore», dato senza il sostegno di un rapporto sottostante effettivo, che resta valido nei confronti del terzo possessore di buona fede. La giurisprudenza ha inoltre ammesso la possibilità di una fideiussione cambiaria non avallo, ossia di una garanzia personale extracartolare prestata con riferimento a un rapporto cambiario, soggetta al regime ordinario degli artt. 1936 ss. c.c. La distinzione assume rilievo per l’opponibilità delle eccezioni e per la disciplina dei rapporti interni tra garante e debitore.
Giurisprudenza modenese
- Avallo cambiario — garanzia limitata all’obbligazione cartolare — inestensibilità al rapporto causale sottostante
- La liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. non opera per l’avallante cambiario
- Cambiale e assegno: avallante ed exceptio doli
- Avallo e fideiussione: differenze
- Avallo e fideiussione