Definizione
La sottoscrizione è la firma autografa (o la firma elettronica a essa equiparata) apposta da un soggetto in calce a un documento, al fine di manifestare la propria volontà in ordine al contenuto del documento stesso e di renderlo a lui imputabile. Nel diritto civile la sottoscrizione svolge funzione di riconoscibilità dell’autore, di autenticità del documento e, nelle scritture ad substantiam, di elemento costitutivo del negozio giuridico.
Funzioni
La sottoscrizione svolge: a) funzione di individuazione dell’autore del documento; b) funzione dichiarativa, esprimendo l’assunzione del contenuto come proprio da parte del sottoscrittore; c) funzione probatoria, costituendo elemento essenziale della prova scritta ex artt. 2702 e ss. c.c.; d) in certi casi, funzione di forma sostanziale, quando la legge imponga la sottoscrizione a pena di nullità (es. atti in forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.). La sottoscrizione deve essere autografa, cioè apposta di propria mano, e comprendere nome e cognome o firma comunemente usata dal sottoscrittore.
Scrittura privata e disconoscimento
La scrittura privata sottoscritta fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale è prodotta ne riconosca la sottoscrizione o se questa è legalmente considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.). Se il soggetto contro cui è prodotta disconosce la sottoscrizione, colui che intende valersene deve chiedere la verificazione ex artt. 216 e ss. c.p.c., mediante perizia grafologica. Il disconoscimento deve avvenire nella prima risposta successiva alla produzione, a pena di riconoscimento tacito.
Firma elettronica e firma digitale
Il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) ha equiparato alla sottoscrizione autografa determinate tipologie di firma elettronica: la firma elettronica qualificata e la firma digitale soddisfano di regola i requisiti della forma scritta ad substantiam e ad probationem; la firma elettronica avanzata è equiparata con limitazioni. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale valida ha efficacia di scrittura privata riconosciuta ex art. 2702 c.c., con inversione dell’onere della prova in caso di disconoscimento.
Sottoscrizione negoziale e clausole vessatorie
Nelle condizioni generali di contratto predisposte da un contraente, le clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. richiedono specifica approvazione per iscritto da parte dell’altro contraente, mediante apposita sottoscrizione separata. La giurisprudenza esige che la sottoscrizione indichi specificamente le clausole oggetto di approvazione, non essendo sufficiente il mero richiamo cumulativo. Nei contratti con consumatori (artt. 33 e ss. Cod. cons.) opera l’ulteriore presidio della trattativa individuale.
Sottoscrizione apocrifa e ratifica
La sottoscrizione apocrifa (non riferibile al soggetto cui è attribuita) rende il documento inidoneo a fare prova a carico del preteso autore. Tuttavia, il contratto stipulato con firma apocrifa del rappresentante può essere ratificato espressamente o tacitamente dall’effettivo legittimato, con efficacia sanante ex tunc (art. 1399 c.c.). La ratifica per facta concludentia è desumibile da comportamenti inequivoci di esecuzione spontanea del contratto.
Giurisprudenza modenese
- Disconoscimento della sottoscrizione — Esito della verificazione e onere probatorio del creditore ingiungente
- Verificazione di scrittura privata — Valutazione della CTU grafologica
- Documento informatico — Disconoscimento della firma digitale e inversione dell’onere della prova
- Clausole vessatorie — Insufficienza della sottoscrizione con richiamo cumulativo
- Clausole vessatorie — Onere della prova della trattativa individuale
- Contratto stipulato con firma apocrifa del legale rappresentante — Ratifica tacita per facta concludentia
- Assegno bancario — Difetto di riferibilità alla persona giuridica in assenza della ragione sociale sul titolo
- Procacciamento d’affari — Clausola di preventiva sottoscrizione della proposta
- Contratti bancari — Nullità degli addebiti in difetto di forma scritta
- Ricognizione di debito — indicazione della causa debendi — astrazione processuale