Testamento

Apr 12, 2026

Definizione

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 c.c.). È un negozio giuridicoNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → unilaterale, personale e formale, che costituisce il principale strumento di successione a titolo particolareSuccessio in singulas resLocuzione latina che indica la successione a titolo particolare, ossia il subentro in uno o più rapporti giuridici determinati anziché nell'intero patrimonio.Leggi il lemma completo → o universale per volontà del de cuiusDe cuiusIl defunto dalla cui morte si apre la successione ereditaria. Abbreviazione di "is de cuius hereditate agitur" (art. 456 c.c.).Leggi il lemma completo →.

Disciplina normativa

Il testamento è disciplinato dagli art. 587, art. 588, art. 589, art. 590, art. 591, art. 592, art. 593, art. 594, art. 595, art. 596, art. 597, art. 598, art. 599, art. 600, art. 601, art. 602, art. 603, art. 604, art. 605, art. 606, art. 607 e art. 608 c.c. (disposizioni generali e capacità), dagli art. 601, art. 602, art. 603, art. 604, art. 605, art. 606, art. 607 e art. 608 c.c. (forme dei testamenti ordinari) e dagli art. 609, art. 610, art. 611, art. 612, art. 613, art. 614, art. 615, art. 616, art. 617, art. 618, art. 619, art. 620, art. 621, art. 622 e art. 623 c.c. (testamenti speciali e pubblicazione).

Caratteri essenziali

Personalità. Il testamento è un atto personalissimoAd personamLocuzione latina ("alla persona") che qualifica un diritto, un beneficio o un incarico strettamente legato alla persona del titolare, non trasferibile ne ereditabile.Leggi il lemma completo →: non può essere fatto per mezzo di rappresentante (art. 591 c.c.). Non si può fare testamento congiuntivo, ossia nello stesso atto con altra persona, né reciproco (art. 589 c.c.).

Revocabilità. Il testamento è essenzialmente revocabile: ogni clausolaClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo → o condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → contraria è nulla (art. 679 c.c.). La revocazioneRevocazioneMezzo di impugnazione per la ritrattazione di una sentenza affetta da vizi tassativi: dolo, prove false, errore di fatto, contrasto con giudicato (artt. 395-403 c.p.c.).Leggi il lemma completo → può essere espressa, mediante un nuovo testamento o un atto ricevuto da notaioNotaioPubblico ufficiale che riceve atti tra vivi e di ultima volontà, attribuisce loro pubblica fede e ne garantisce il controllo di legalità (art. 1 l. 89/1913).Leggi il lemma completo → (art. 680 c.c.), oppure tacita, quando un testamento posteriore contiene disposizioni incompatibili con quelle del precedente (art. 682 c.c.).

Capacità di testare. Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge (art. 591 c.c.). Sono incapaci di testare i minori di età, gli interdetti per infermità di menteInfermità di menteCondizione psichica patologica che priva il soggetto della capacità di intendere e volere. Rilevante per interdizione (art. 414 c.c.), inabilitazione (art. 415 c.c.) e imputabilità penale.Leggi il lemma completo → e quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere al momento in cui fecero testamento.

Forme del testamento

Testamento olografoTestamento olografoForma di testamento interamente scritto di pugno dal testatore, datato e sottoscritto. È la forma più semplice e diffusa di disposizione testamentaria (art. 602 c.c.).Leggi il lemma completo →. È la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → più semplice: deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602 c.c.). La mancanza dell’autografia, della data o della sottoscrizioneSottoscrizioneFirma autografa (o equivalente firma elettronica) apposta in calce a un documento per manifestare la volontà del sottoscrittore e rendergli imputabile il contenuto (artt. 2702 c.c.).Leggi il lemma completo → ne determina la nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo →.

Testamento per atto di notaio. Può assumere la forma del testamento pubblicoTestamento pubblicoForma di testamento ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, che offre le massime garanzie di autenticità e conservazione (artt. 603-608 c.c.).Leggi il lemma completo → o del testamento segreto. Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni (art. 603 c.c.). Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo e viene consegnato al notaio in plico sigillato (art. 604 c.c.).

Testamenti speciali. In circostanze eccezionali (malattie contagiose, calamità, navigazione) sono ammesse forme semplificate che perdono efficacia dopo un breve termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → dalla cessazione della causa che ha impedito il ricorso alle forme ordinarie (art. 609, art. 610, art. 611, art. 612, art. 613, art. 614, art. 615, art. 616, art. 617 e art. 618 c.c.).

Contenuto del testamento

Il testamento può contenere disposizioni patrimoniali (istituzione di erede, legati) e non patrimoniali (riconoscimento di figlio, designazione del tutoreTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo →). L’istituzione di erede è la disposizione con la quale il testatore attribuisce a uno o più soggetti l’universalità dei beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → o una quota di essi (art. 588 c.c.). Il legatoLegatoDisposizione testamentaria a titolo particolare (artt. 649-673 c.c.) con cui si attribuiscono specifici diritti o beni al legatario, che li acquista ipso iure.Leggi il lemma completo → è la disposizione a titolo particolare con cui il testatore attribuisce diritti determinati.

Nullità e annullabilità

Il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel testamento olografo, o quando manca la redazione per iscritto da parte del notaio o la sottoscrizione del testatore nel testamento pubblico (art. 606 c.c.). Negli altri casi di difettoVizi (difetti)Imperfezioni materiali della cosa venduta che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, per le quali il venditore è tenuto a prestare garanzia ai sensi degli artt. 1490 e ss. del codice civile.Leggi il lemma completo → di forma il testamento è annullabile. L’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → di annullamento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (art. 606 c.c.).

Giurisprudenza modenese

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