Definizione
L’accettazione è la manifestazione di volontàNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → con cui un soggetto aderisce a una proposta altrui, determinando il perfezionamento di un atto giuridico che richiede tale consenso. La nozione ricorre in una pluralità di contesti: accettazione della proposta contrattualePropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → (art. 1326 c.c.), accettazione dell’ereditàEreditàComplesso dei rapporti giuridici trasmissibili del de cuius (Libro II, artt. 456 ss. c.c.). Apertura, delazione, accettazione pura o beneficiata, eredità giacente, petizione ereditaria e divisione dell'asse.Leggi il lemma completo → (artt. 459 ss. c.c.), accettazione della cambiale e dell’assegnoAssegnoTermine polisemico: titolo di credito a contenuto pecuniario incorporante un ordine di pagamento a vista (assegno bancario, circolare, postale); prestazione patrimoniale periodica dovuta in materia familiare o previdenziale.Leggi il lemma completo →, accettazione di cariche e funzioni. In ciascuno di essi l’accettazione costituisce elemento perfezionativo della fattispecieFacti speciesLa fattispecie: situazione di fatto prevista dalla norma come presupposto degli effetti giuridici. Si distingue in astratta e concreta.Leggi il lemma completo →.
Accettazione contrattuale
Nella formazione del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo →, l’accettazione è la risposta conforme alla proposta che determina la conclusione dell’accordo (art. 1326 c.c.). Deve giungere al proponente nel termine stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare e gli usi. L’accettazione non conforme vale come nuova proposta (art. 1326, comma 5, c.c.); quella tardiva è inefficace, salvo che il proponente ne dichiari efficace l’accettazione, dandone prontamente avviso all’accettante (art. 1326, comma 3, c.c.).
Accettazione dell’eredità
L’accettazione dell’eredità è l’atto con cui il chiamato fa proprio il patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → del defuntoMorteCessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, alla quale l'ordinamento collega l'estinzione della capacità giuridica e l'apertura della successione mortis causa (art. 456 c.c.). Accertata ex L. 578/1993; rileva pure la morte presunta (art. 58 c.c.).Leggi il lemma completo →. Può essere espressa, quando dichiarata in atto pubblico o scrittura privata (art. 475 c.c.), o tacita, quando il chiamato compie atti incompatibili con la rinuncia, tali da presupporre necessariamente la volontà di accettare (art. 476 c.c.). La giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → considera indici di accettazione tacita la trascrizioneTrascrizioneSistema di pubblicità legale degli atti relativi a diritti reali immobiliari, che ne garantisce l'opponibilità ai terzi secondo il principio di priorità (artt. 2643 ss. c.c.).Leggi il lemma completo → della denuncia di successioneSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo →, la voltura catastale, la costituzione in giudizio quale erede, mentre non lo è la sola presentazione della denuncia di successione. L’accettazione presunta (art. 485 c.c.) opera nei confronti del chiamato nel possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → dei beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → che non redige l’inventario nei terminiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → di legge.
Accettazione con beneficio di inventario
L’accettazione beneficiata (artt. 484-511 c.c.) consente all’erede di mantenere separato il proprio patrimonio da quello ereditario, limitando la responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → per i debiti del de cuiusDe cuiusIl defunto dalla cui morte si apre la successione ereditaria. Abbreviazione di "is de cuius hereditate agitur" (art. 456 c.c.).Leggi il lemma completo → al valore dei beni ereditati (cum viribus hereditatis). Deve essere dichiarata con le forme dell’art. 484 c.c. ed è obbligatoria per i minori, gli interdetti, gli inabilitati e le persone giuridiche (salvo le societàSocietàContratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).Leggi il lemma completo →). L’obbligo di pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → dei creditori, secondo consolidata giurisprudenza, si estende anche ai beni in comproprietàComunioneSituazione giuridica (artt. 1100-1116 c.c.) che si verifica quando la proprietà o un altro diritto reale spettano in comune a più persone, attribuendo a ciascun partecipante una quota ideale sull'intero bene. Si distingue in volontaria, incidentale e forzosa.Leggi il lemma completo → ereditaria.
Accettazione cambiaria
Nella disciplina dei titoli di creditoTitolo di creditoDocumento che incorpora un diritto di credito con caratteri di letteralità, autonomia e legittimazione cartolare (artt. 1992-2027 c.c.): al portatore, all'ordine, nominativi.Leggi il lemma completo →, l’accettazione della cambiale trattaCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → è la dichiarazione con cui il trattario si obbliga a pagare l’importo alla scadenza, diventando obbligato principale. Si effettua apponendo sulla cambiale la parola “accetto” o equivalente, seguita dalla sottoscrizioneSottoscrizioneFirma autografa (o equivalente firma elettronica) apposta in calce a un documento per manifestare la volontà del sottoscrittore e rendergli imputabile il contenuto (artt. 2702 c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 28 ss. l. cambiaria, r.d. 1669/1933). In assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → di accettazione, il portatore dispone solo del regresso verso gli altri obbligati.
Giurisprudenza modenese
- Accettazione beneficiata — L’obbligo di pagamento dei creditori ex art. 495 c.c. si estende anche ai beni in comproprietà ereditaria
- Accettazione tacita dell’eredità — Trascrizione della denuncia di successione e voltura catastale quali atti incompatibili con la rinuncia
- Accettazione tacita dell’eredità — Costituzione in giudizio quale erede
- Trasmissione del diritto di accettazione dell’eredità — Distinzione tra le due delazioni
- Successioni mortis causa – Accettazione presunta ex art. 485 c.c. – Possesso dei beni ereditari
- Accettazione tacita di eredità — Necessità della prova del rapporto di filiazione mediante atti dello stato civile
- Accettazione presunta dell’eredità — Possesso dei beni ereditari e mancata redazione dell’inventario
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