Accettazione

Apr 14, 2026

Definizione

L’accettazione è la manifestazione di volontà con cui un soggetto aderisce a una proposta altrui, determinando il perfezionamento di un atto giuridico che richiede tale consenso. La nozione ricorre in una pluralità di contesti: accettazione della proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), accettazione dell’eredità (artt. 459 ss. c.c.), accettazione della cambiale e dell’assegno, accettazione di cariche e funzioni. In ciascuno di essi l’accettazione costituisce elemento perfezionativo della fattispecie.

Accettazione contrattuale

Nella formazione del contratto, l’accettazione è la risposta conforme alla proposta che determina la conclusione dell’accordo (art. 1326 c.c.). Deve giungere al proponente nel termine stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare e gli usi. L’accettazione non conforme vale come nuova proposta (art. 1326, comma 5, c.c.); quella tardiva è inefficace, salvo che il proponente ne dichiari efficace l’accettazione, dandone prontamente avviso all’accettante (art. 1326, comma 3, c.c.).

Accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità è l’atto con cui il chiamato fa proprio il patrimonio del defunto. Può essere espressa, quando dichiarata in atto pubblico o scrittura privata (art. 475 c.c.), o tacita, quando il chiamato compie atti incompatibili con la rinuncia, tali da presupporre necessariamente la volontà di accettare (art. 476 c.c.). La giurisprudenza considera indici di accettazione tacita la trascrizione della denuncia di successione, la voltura catastale, la costituzione in giudizio quale erede, mentre non lo è la sola presentazione della denuncia di successione. L’accettazione presunta (art. 485 c.c.) opera nei confronti del chiamato nel possesso dei beni che non redige l’inventario nei termini di legge.

Accettazione con beneficio di inventario

L’accettazione beneficiata (artt. 484-511 c.c.) consente all’erede di mantenere separato il proprio patrimonio da quello ereditario, limitando la responsabilità per i debiti del de cuius al valore dei beni ereditati (cum viribus hereditatis). Deve essere dichiarata con le forme dell’art. 484 c.c. ed è obbligatoria per i minori, gli interdetti, gli inabilitati e le persone giuridiche (salvo le società). L’obbligo di pagamento dei creditori, secondo consolidata giurisprudenza, si estende anche ai beni in comproprietà ereditaria.

Accettazione cambiaria

Nella disciplina dei titoli di credito, l’accettazione della cambiale tratta è la dichiarazione con cui il trattario si obbliga a pagare l’importo alla scadenza, diventando obbligato principale. Si effettua apponendo sulla cambiale la parola “accetto” o equivalente, seguita dalla sottoscrizione (artt. 28 ss. l. cambiaria, r.d. 1669/1933). In assenza di accettazione, il portatore dispone solo del regresso verso gli altri obbligati.

Giurisprudenza modenese