Legato

Apr 14, 2026

Definizione

Il legato è una disposizione testamentaria a titolo particolare, con la quale il testatore attribuisce a una o più persone determinate, il legatario, specifici diritti o beni, distinguendosi così dalla istituzione di erede, che è disposizione a titolo universale. La disciplina è contenuta negli articoli 649-673 del codice civile. L’art. 588 c.c. specifica che le disposizioni testamentarie sono a titolo universale (eredità) o a titolo particolare (legato), indipendentemente dalle espressioni usate dal testatore.

Acquisto del legato

A differenza dell’eredità, che richiede accettazione ex art. 474 c.c., il legato si acquista ipso iure al momento dell’apertura della successione, senza necessità di accettazione, salvo la facoltà di rinunziarvi (art. 649 c.c.). Il legatario può tuttavia rifiutare il legato mediante dichiarazione espressa. Il legatario non risponde dei debiti ereditari e succede nei soli beni che formano oggetto del legato, benché possa essere tenuto ai pesi inerenti ai beni legati (art. 671 c.c.).

Tipologie di legato

Il codice civile contempla numerose figure tipiche: il legato di specie (art. 649, secondo comma, c.c.), avente ad oggetto un bene determinato del testatore e che trasferisce la proprietà ipso iure; il legato di genere (art. 653 c.c.), avente ad oggetto cose determinate solo nel genere (es. una somma di denaro), con effetti meramente obbligatori; il legato alternativo (art. 665 c.c.); il legato di credito (art. 658 c.c.); il legato di cosa altrui (art. 651 c.c.); il legato di liberazione da debito (art. 658 c.c.); il prelegato (art. 661 c.c.), attribuito a un coerede in aggiunta alla quota ereditaria; il sublegato (art. 662 c.c.).

Legato in conto e in sostituzione di legittima

Il legato in conto di legittima (art. 552 c.c.) viene imputato alla porzione di legittima spettante al legittimario beneficiato, il quale potrà chiedere la differenza se il valore del legato risulti inferiore alla legittima. Il legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.) sostituisce la legittima stessa: il legittimario deve scegliere tra conseguire il legato, rinunciando all’azione di riduzione, e rinunciarvi per agire in riduzione e ottenere la legittima.

Onere, condizione e termine

Il legato può essere gravato da onere (art. 647 c.c.), sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva, ovvero apposto un termine (art. 637 c.c.). L’apposizione di termine iniziale fa decorrere il godimento del bene legato a partire dal momento previsto, pur operando l’acquisto ipso iure dall’apertura della successione. Nel legato condizionale sospensivo, l’acquisto è subordinato all’avveramento della condizione; in quello risolutivo, l’acquisto è certo ma può venir meno.

Giurisprudenza modenese