Definizione
L’eredità è il complesso dei rapporti giuridici trasmissibili di cui era titolare il defunto (de cuius) al momento della morte, oggetto della successione a titolo universale (art. 588 c.c.). Comprende sia le situazioni attive (beni mobili e immobili, crediti, diritti reali, posizioni contrattuali) sia le situazioni passive (debiti ed obblighi patrimoniali), con esclusione dei rapporti strettamente personali che si estinguono alla morte.
La disciplina dell’eredità è contenuta nel Libro II del codice civile (artt. 456-768-octies c.c.) e si articola nelle fasi dell’apertura della successione, della delazione, dell’accettazione (espressa, tacita o con beneficio di inventario) e della divisione dell’asse ereditario tra i coeredi.
Apertura della successione e delazione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.). La delazione è l’offerta concreta dell’eredità al chiamato, che può avere fonte testamentaria, legittima o, entro i limiti di legge, contrattuale. Il chiamato acquista la qualità di erede solo con l’accettazione (art. 459 c.c.); fino a quel momento ha soltanto il potere di accettare, diritto trasmissibile ai propri eredi ex art. 479 c.c.
Accettazione dell’eredità: pura e con beneficio di inventario
L’accettazione può essere espressa o tacita (art. 475 c.c.). È tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.): esempi classici sono la voltura catastale, la trascrizione della denuncia di successione, la costituzione in giudizio quale erede, il possesso ultratriennale dei beni senza redazione dell’inventario (art. 485 c.c.). L’accettazione con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.) limita la responsabilità dell’erede per i debiti ereditari entro il valore dei beni pervenuti (intra vires hereditatis) e separa il patrimonio ereditario da quello personale dell’erede.
Eredità giacente e petizione ereditaria
Quando il chiamato non ha accettato e non è nel possesso dei beni, l’eredità si considera giacente e il tribunale, su istanza o d’ufficio, nomina un curatore (artt. 528-532 c.c.) con il compito di amministrare e conservare i beni ereditari. La petizione ereditaria (art. 533 c.c.) è l’azione con cui l’erede chiede, contro chiunque possieda beni ereditari a titolo di erede o senza titolo, il riconoscimento della qualità di erede e la restituzione dei beni. È azione imprescrittibile (salvo l’usucapione dei singoli beni).
Comunione ereditaria e divisione dell’asse
Fino alla divisione, i coeredi si trovano in comunione ereditaria (artt. 713 ss. c.c.), disciplinata dalle regole della comunione ordinaria con specifiche peculiarità (diritto di prelazione dei coeredi ex art. 732 c.c.; accrescimento ex art. 674 c.c.). La divisione può essere amichevole o giudiziale; in caso di beni non comodamente divisibili, il giudice dispone l’attribuzione per intero al coerede con quota maggiore (art. 720 c.c.), salvo conguaglio. Le alienazioni della quota ereditaria sono soggette al diritto di prelazione degli altri coeredi.
Debiti ereditari e responsabilità degli eredi
Gli eredi succedono nei debiti del de cuius in proporzione alle rispettive quote (artt. 752-754 c.c.). L’accettazione pura e semplice comporta responsabilità illimitata (ultra vires hereditatis); l’accettazione beneficiata limita la responsabilità al valore dei beni ricevuti. I debiti ereditari godono di un particolare regime in caso di beni in comproprietà ereditaria, che permangono vincolati al pagamento dei creditori del defunto anche dopo la divisione (art. 754 c.c.).
Giurisprudenza modenese
- Accettazione tacita dell’eredità — Trascrizione della denuncia di successione e voltura catastale quali atti incompatibili con la rinuncia
- Accettazione tacita dell’eredità — Costituzione in giudizio quale erede
- Accettazione presunta dell’eredità — Possesso dei beni ereditari e mancata redazione dell’inventario
- Trasmissione del diritto di accettazione dell’eredità — Distinzione tra le due delazioni
- Accettazione beneficiata — Pagamento dei creditori e beni in comproprietà ereditaria
- Divisione ereditaria – Immobile non comodamente divisibile e attribuzione ai condividenti con quota maggiore
- Eredità giacente — Inapplicabilità della prededuzione e obbligo di osservanza dei diritti di prelazione
- Comunione ereditaria — Indennità per godimento esclusivo del bene comune da parte del coerede
- Petizione ereditaria – Restituzione dei beni e alienazioni del possessore
- Petizione ereditaria – Presupposti dell’azione