Accrescimento

Apr 13, 2026

Definizione

L’accrescimento è il fenomeno giuridico in forza del quale la quota di un soggetto chiamato all’eredità o al legato, che non può o non vuole accettare, si devolve agli altri chiamati congiuntamente, incrementando le rispettive quote senza che si producano gli effetti propri della rappresentazione o della successione legittima. L’istituto trova disciplina principale negli artt. 674 e ss. c.c. in materia di successione testamentaria e nell’art. 522 c.c. in tema di rinunzia all’eredità. La sua funzione è quella di mantenere unita l’istituzione nella sua originaria configurazione, rispettando la volontà del testatore o la struttura legale della delazione, con esclusione dell’apertura di nuove vocazioni.

Accrescimento nella successione testamentaria

Ai sensi dell’art. 674 c.c., quando più eredi sono istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, e uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua porzione si accresce agli altri. La disposizione presuppone dunque due requisiti: la coniunctio re et verbis (istituzione con stesso testamento nell’universalità dei beni o in parti uguali) e l’inefficacia della vocazione di uno dei chiamati per premorienza, incapacità, indegnità (art. 463 c.c.), rinuncia (art. 519 c.c.) o altra causa. L’accrescimento opera ipso iure, senza necessità di accettazione da parte del beneficiario, salvo diversa volontà del testatore (art. 676 c.c.); il chiamato che beneficia dell’accrescimento subentra negli oneri e nelle condizioni che gravavano sulla porzione accresciuta, salvo che si tratti di prestazioni meramente personali (art. 677 c.c.).

Accrescimento nel legato

L’accrescimento nel legato, disciplinato dall’art. 675 c.c., opera secondo regole simmetriche a quelle previste per l’eredità: se più legatari sono istituiti congiuntamente in uno stesso legato (conjunctim re et verbis), la quota del legatario che non può o non voglia accettare si accresce agli altri. Si distingue peraltro tra conjunctio re tantum (più legatari della medesima cosa, ciascuno per quote distinte) e conjunctio verbis tantum (più legatari congiuntamente nominati ma con cose distinte): solo nel primo caso si verifica l’accrescimento, mentre nel secondo la quota del legatario inefficace si devolve all’erede o ai coeredi onerati.

Mancanza di accrescimento e devoluzione

Quando non sussistano i presupposti per l’accrescimento, la quota del chiamato che non può o non vuole accettare si devolve secondo i principi generali della delazione. Se vi sono altri chiamati per testamento, può operare la rappresentazione (artt. 467 e ss. c.c.) qualora ricorrano i requisiti della discendenza in linea retta o della discendenza dei fratelli o sorelle del defunto. In assenza di rappresentazione, la quota si devolve agli eredi legittimi, salva diversa disposizione del testatore (art. 677 c.c., comma 1, e art. 522 c.c. per la rinuncia). Particolare disciplina riceve la quota di legittima rinunziata da uno dei legittimari: ai sensi dell’art. 522 c.c., essa si accresce agli altri legittimari aventi diritto, non potendo essere oggetto di disposizione testamentaria a favore di terzi pregiudizievole della porzione di legittima.

Distinzione da figure affini

L’accrescimento si distingue da figure affini quali la rappresentazione e la sostituzione testamentaria. La rappresentazione (art. 467 c.c.) opera ex lege a favore della discendenza del chiamato premorto, incapace o rinunciante, attribuendo ai discendenti un diritto autonomo di subentrare nella vocazione del proprio ascendente. La sostituzione (artt. 688 e ss. c.c.) presuppone la volontà del testatore di designare un sostituto al chiamato che non possa o non voglia accettare, con l’effetto di escludere tanto l’accrescimento quanto la rappresentazione. Nell’ordine di precedenza, in caso di conflitto, prevale anzitutto la sostituzione (in quanto espressione della volontà testamentaria), poi la rappresentazione, e infine, in via residuale, l’accrescimento (art. 522 c.c.).

Giurisprudenza modenese