Definizione
La successione a causa di morte (o successione mortis causaSuccessio mortis causaLocuzione latina che indica la successione per causa di morte, ossia il fenomeno del subentro nei rapporti giuridici del defunto.Leggi il lemma completo →) è il subentro di uno o più soggetti (successori o chiamati all’eredità) nella titolarità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo a una persona fisica defunta (de cuiusDe cuiusIl defunto dalla cui morte si apre la successione ereditaria. Abbreviazione di "is de cuius hereditate agitur" (art. 456 c.c.).Leggi il lemma completo →), al momento e per effetto della sua morte. La disciplina è contenuta nel Libro II del codice civile (artt. 456-809 c.c.) e mira a regolare la trasmissione del patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → del defunto tutelando, al tempo stesso, la volontà del disponente, i diritti dei congiunti e la certezza dei rapporti giuridici.
Apertura e delazione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.). Con l’apertura si ha la vocazione (designazione astratta dell’erede per leggeEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → o per testamentoTestamentoAtto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Può essere olografo, pubblico o segreto. Disciplinato dagli artt. 587-623 del codice civile.Leggi il lemma completo →) e la delazioneEreditàComplesso dei rapporti giuridici trasmissibili del de cuius (Libro II, artt. 456 ss. c.c.). Apertura, delazione, accettazione pura o beneficiata, eredità giacente, petizione ereditaria e divisione dell'asse.Leggi il lemma completo → (offerta concreta dell’eredità al chiamato). La delazione attribuisce al chiamato il diritto di accettare o rinunciare all’eredità; l’eredità giacenteEredità giacenteSituazione giuridica che si verifica quando l’eredità, dopo l’apertura della successione, non è stata ancora accettata e nessun chiamato è nel possesso dei beni ereditari, richiedendo la nomina di un curatore.Leggi il lemma completo → (art. 528 c.c.) sorge quando il chiamato non abbia ancora accettato e non sia nel possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → dei beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo →, con nomina di un curatoreCuratoreSoggetto nominato dall'autorità giudiziaria per amministrare un patrimonio o tutelare interessi determinati. Ricorre in più istituti (curatore speciale, dell'eredità giacente, dell'inabilitato, fallimentare).Leggi il lemma completo → dal giudice competente.
Successione legittima, testamentaria e necessaria
Si distinguono: successione legittima, che opera in mancanza di testamento, secondo le categorie di successibili (coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e altri parenti fino al sesto grado, Stato) indicate dagli artt. 565 e ss. c.c.; successione testamentaria, fondata sul testamento con il quale il de cuiusMorteCessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, alla quale l'ordinamento collega l'estinzione della capacità giuridica e l'apertura della successione mortis causa (art. 456 c.c.). Accertata ex L. 578/1993; rileva pure la morte presunta (art. 58 c.c.).Leggi il lemma completo → dispone dei propri beni per il tempo della morte (art. 587 c.c.); successione necessaria o dei legittimariLegittimarioSoggetto (coniuge, figli, ascendenti) al quale la legge riserva una quota di eredità non disponibile dal testatore (art. 536 c.c.).Leggi il lemma completo → (coniuge, figli, ascendenti), cui la legge riserva una quota indisponibile del patrimonio (legittima), tutelata mediante l’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → di riduzione delle disposizioni lesive (artt. 536-564 c.c.).
Accettazione e rinuncia
Il chiamato può accettare l’eredità puramente e semplicemente (confondendo il proprio patrimonio con quello ereditario) o con beneficio di inventario (mantenendo distinti i due patrimoni, ex art. 484 c.c.). L’accettazione può essere espressa, con dichiarazione formale, o tacita, quando il chiamato compia atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare (art. 476 c.c.): la trascrizioneTrascrizioneSistema di pubblicità legale degli atti relativi a diritti reali immobiliari, che ne garantisce l'opponibilità ai terzi secondo il principio di priorità (artt. 2643 ss. c.c.).Leggi il lemma completo → della denuncia di successione, la voltura catastale, il compimento di atti di disposizione costituiscono tipici atti di accettazione tacitaAccettazioneManifestazione di volontà che perfeziona un atto: accettazione della proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), dell'eredità (artt. 475-485 c.c.), con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.), della cambiale.Leggi il lemma completo →. La rinuncia deve farsi per dichiarazione ricevuta da notaioNotaioPubblico ufficiale che riceve atti tra vivi e di ultima volontà, attribuisce loro pubblica fede e ne garantisce il controllo di legalità (art. 1 l. 89/1913).Leggi il lemma completo → o da cancelliere del tribunale (art. 519 c.c.) ed è revocabile finché il diritto di accettare non sia prescritto.
Comunione e divisione ereditaria
Quando vi siano più eredi, i beni ereditari formano comunioneComunioneSituazione giuridica (artt. 1100-1116 c.c.) che si verifica quando la proprietà o un altro diritto reale spettano in comune a più persone, attribuendo a ciascun partecipante una quota ideale sull'intero bene. Si distingue in volontaria, incidentale e forzosa.Leggi il lemma completo → ereditaria (artt. 713-768 c.c.) fino alla divisione. Ciascun coerede può domandare sempre la divisione (actio familiae erciscundae); opera tra coeredi il diritto di prelazionePrelazioneDiritto di essere preferiti, a parità di condizioni, nella conclusione di un contratto. Si distingue tra prelazione legale (con efficacia reale e diritto di retratto) e prelazione volontaria (efficacia obbligatoria, tutela limitata al risarcimento del danno).Leggi il lemma completo → sulla quota (art. 732 c.c.) e, in mancanza, il diritto di retratto successorioRetratto successorioDiritto potestativo del coerede di riscattare dal terzo la quota ereditaria alienata da altro coerede a un estraneo prima della divisione (art. 732 c.c.).Leggi il lemma completo →. La divisione può avvenire per contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → o giudizialmente; ha natura dichiarativa e retroagisce al momento dell’apertura della successione. I legati (art. 649 c.c.) costituiscono disposizioni a titolo particolare e non attribuiscono la qualità di erede.
Debiti ereditari e pubblicità
Gli eredi rispondono dei debiti ereditari in proporzione alle rispettive quote (art. 752 c.c.), con responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → ultra vires in caso di accettazione pura e semplice, intra vires in caso di accettazione con beneficio. L’ordinamento impone, per finalità fiscali e pubblicitarie, l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione al competente ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → dell’AgenziaAgenziaContratto con cui una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (preponente), la conclusione di contratti in una zona determinata, dietro retribuzione (artt. 1742-1753 c.c.).Leggi il lemma completo → delle Entrate (d.lgs. 346/1990) e la trascrizione nei registri immobiliari degli acquisti mortis causa di beni immobili.
Giurisprudenza modenese
- Accettazione tacita dell’eredità — Trascrizione della denuncia di successione e voltura catastale quali atti incompatibili con la rinuncia
- Successione — Accettazione tacita dell’eredità per possesso ultratriennale dei beni ereditari
- Successioni mortis causa — Accettazione presunta ex art. 485 c.c.
- Successione ereditaria — prova della delazione — necessità degli atti dello stato civile
- Divisione ereditaria — Validità della scrittura privata di divisione immobiliare
- Successione dei parenti — Riparto tra parenti di quarto grado e rappresentazione
- Premorienza dell’erede legittimario — Applicazione della successione legittima
- Decorrenza degli effetti del legato — Momento dell’apertura della successione
- Successione — Nullità delle donazioni dirette di denaro per difetto di forma solenne
- IMU sui beni dell’eredità giacente — Qualificazione come debito ereditario
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