Definizione

La successione a causa di morte (o successione mortis causa) è il subentro di uno o più soggetti (successori o chiamati all’eredità) nella titolarità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo a una persona fisica defunta (de cuius), al momento e per effetto della sua morte. La disciplina è contenuta nel Libro II del codice civile (artt. 456-809 c.c.) e mira a regolare la trasmissione del patrimonio del defunto tutelando, al tempo stesso, la volontà del disponente, i diritti dei congiunti e la certezza dei rapporti giuridici.

Apertura e delazione

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.). Con l’apertura si ha la vocazione (designazione astratta dell’erede per legge o per testamento) e la delazione (offerta concreta dell’eredità al chiamato). La delazione attribuisce al chiamato il diritto di accettare o rinunciare all’eredità; l’eredità giacente (art. 528 c.c.) sorge quando il chiamato non abbia ancora accettato e non sia nel possesso dei beni, con nomina di un curatore dal giudice competente.

Successione legittima, testamentaria e necessaria

Si distinguono: successione legittima, che opera in mancanza di testamento, secondo le categorie di successibili (coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e altri parenti fino al sesto grado, Stato) indicate dagli artt. 565 e ss. c.c.; successione testamentaria, fondata sul testamento con il quale il de cuius dispone dei propri beni per il tempo della morte (art. 587 c.c.); successione necessaria o dei legittimari (coniuge, figli, ascendenti), cui la legge riserva una quota indisponibile del patrimonio (legittima), tutelata mediante l’azione di riduzione delle disposizioni lesive (artt. 536-564 c.c.).

Accettazione e rinuncia

Il chiamato può accettare l’eredità puramente e semplicemente (confondendo il proprio patrimonio con quello ereditario) o con beneficio di inventario (mantenendo distinti i due patrimoni, ex art. 484 c.c.). L’accettazione può essere espressa, con dichiarazione formale, o tacita, quando il chiamato compia atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare (art. 476 c.c.): la trascrizione della denuncia di successione, la voltura catastale, il compimento di atti di disposizione costituiscono tipici atti di accettazione tacita. La rinuncia deve farsi per dichiarazione ricevuta da notaio o da cancelliere del tribunale (art. 519 c.c.) ed è revocabile finché il diritto di accettare non sia prescritto.

Comunione e divisione ereditaria

Quando vi siano più eredi, i beni ereditari formano comunione ereditaria (artt. 713-768 c.c.) fino alla divisione. Ciascun coerede può domandare sempre la divisione (actio familiae erciscundae); opera tra coeredi il diritto di prelazione sulla quota (art. 732 c.c.) e, in mancanza, il diritto di retratto successorio. La divisione può avvenire per contratto o giudizialmente; ha natura dichiarativa e retroagisce al momento dell’apertura della successione. I legati (art. 649 c.c.) costituiscono disposizioni a titolo particolare e non attribuiscono la qualità di erede.

Debiti ereditari e pubblicità

Gli eredi rispondono dei debiti ereditari in proporzione alle rispettive quote (art. 752 c.c.), con responsabilità ultra vires in caso di accettazione pura e semplice, intra vires in caso di accettazione con beneficio. L’ordinamento impone, per finalità fiscali e pubblicitarie, l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate (d.lgs. 346/1990) e la trascrizione nei registri immobiliari degli acquisti mortis causa di beni immobili.

Giurisprudenza modenese