Definizione
La proposta, nella teoria generale del contratto, è la dichiarazione di volontà con cui un soggetto (proponente) manifesta all’altra parte l’intenzione di concludere un contratto, fissandone tutti gli elementi essenziali. Insieme all’accettazione costituisce uno dei due elementi costitutivi del consenso (art. 1325 c.c.). La disciplina codicistica della proposta è contenuta negli artt. 1326-1336 c.c., che regolano momento e modalità di conclusione del contratto, revoca della proposta e dell’accettazione, morte o incapacità del proponente, proposta irrevocabile e offerta al pubblico.
Requisiti e conclusione del contratto (art. 1326 c.c.)
La proposta deve essere completa, contenere tutti gli elementi essenziali del contratto ed esprimere la volontà attuale di vincolarsi giuridicamente. Ai sensi dell’art. 1326 c.c., il contratto è concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte; l’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o gli usi. L’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta (art. 1326, ult. co., c.c.).
Revoca della proposta e proposta irrevocabile (artt. 1328-1329 c.c.)
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso (art. 1328, co. 1, c.c.); qualora l’accettante abbia intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di aver avuto notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite. L’art. 1329 c.c. disciplina la proposta irrevocabile: se il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto; la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non privano di efficacia la proposta irrevocabile, salvo diversa disposizione di legge.
Offerta al pubblico (art. 1336 c.c.)
L’art. 1336 c.c. disciplina l’offerta al pubblico: essa vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell’offerta al pubblico, se fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equivalente, è efficace anche nei confronti di chi non ne ha avuto notizia.
Proposta contrattuale nel processo
Nel linguaggio processuale il termine “proposta” indica altresì la proposta conciliativa del giudice (art. 185-bis c.p.c.), con cui il giudice formula una proposta transattiva o conciliativa alle parti in presenza di questione di facile e pronta soluzione. Il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa può rilevare ai fini della valutazione del comportamento processuale e della regolamentazione delle spese, anche se la giurisprudenza esclude automatismi e richiede una valutazione in concreto della giustificatezza del rifiuto.
Giurisprudenza modenese
- Conclusione del contratto — Formazione per facta concludentia desumibile da comportamenti inequivoci delle parti
- Contratto preliminare immobiliare tra assenti — Necessità della comunicazione dell’accettazione scritta e non della mera notizia di essa
- Conclusione del contratto — Silenzio convenzionalmente significativo come accettazione della proposta
- Proposta d’acquisto immobiliare – Caparra confirmatoria – Recesso del proponente – Illegittimità del recesso
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- Chi tace non (sempre) consente
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