Definizione
Il contratto è l’accordo di due o più partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Costituisce la principale fonte di obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo → di natura negoziale e rappresenta lo strumento attraverso il quale i privati regolano autonomamente i propri interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → economici nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento.
Disciplina normativa
La disciplina generale del contratto è contenuta negli artt. 1321-1469 c.c. (Titolo II del Libro IV). I requisiti essenziali del contratto sono: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo →, quando risulta prescritta dalla legge sotto penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → di nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1325 c.c.). Il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuoMutuoContratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Disciplinato dagli artt. 1813-1822 del codice civile.Leggi il lemma completo → consenso o per cause ammesse dalla legge (art. 1372 c.c.).
Formazione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazioneAccettazioneManifestazione di volontà che perfeziona un atto: accettazione della proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), dell'eredità (artt. 475-485 c.c.), con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.), della cambiale.Leggi il lemma completo → dell’altra parte (art. 1326 c.c.). L’accettazione deve essere conforme alla proposta; un’accettazione non conforme equivale a nuova proposta (art. 1326, comma 5, c.c.). La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso, salvo che il proponente si sia obbligato a mantenerla ferma per un certo tempo (proposta irrevocabilePropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo →, art. 1329 c.c.). La conclusione può avvenire anche mediante inizio di esecuzione (art. 1327 c.c.) o per adesione a condizioni generali predisposte da una delle parti (artt. 1341-1342 c.c.).
Causa e oggetto
La causa è la funzione economico-sociale del contratto, che deve essere lecita, cioè non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costumeBuon costumeClausola generale che esprime il complesso dei principi etico-sociali fondamentali condivisi dalla coscienza collettiva, in particolare quelli attinenti alla morale sessuale e al pudore. Costituisce limite all'autonomia privata (artt. 1343, 1418 c.c.) e alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21, c. 6, Cost.).Leggi il lemma completo → (art. 1343 c.c.). Il contratto è nullo quando la causa è illecita o quando è in frode alla leggeFrode alla leggeCausa di nullità del contratto che, pur formalmente lecito, è diretto ad eludere l'applicazione di una norma imperativa (art. 1344 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1344 c.c.). L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.).
Invalidità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, quando manca uno dei requisiti essenziali, quando la causa è illecita o l’oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art. 1418 c.c.). Il contratto è annullabile quando è stato concluso da un incapace o quando il consenso è stato dato per erroreErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo →, estorto con violenzaVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → o carpito con doloDolo (diritto civile)Raggiro che induce a concludere il contratto (art. 1439 c.c.) o criterio soggettivo di imputazione della responsabilità. Determinante se causa il consenso, incidente se incide sulle condizioni.Leggi il lemma completo → (artt. 1425-1440 c.c.). La nullità è rilevabile d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → e imprescrittibile; l’annullabilitàAnnullabilitàForma di invalidità del contratto per vizi del consenso (errore, violenza, dolo) o incapacità, azionabile solo dalla parte interessata ed entro termini di prescrizione (artt. 1425-1446 c.c.).Leggi il lemma completo → deve essere fatta valere dalla parte nel cui interesse è stabilita, entro il termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → di prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo → quinquennale.
Risoluzione del contratto
Nei contratti a prestazioni corrispettive, il contratto può essere risolto per inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1453 c.c.), per impossibilità sopravvenutaAd impossibilia nemo teneturBrocardo latino ("nessuno è tenuto all'impossibile") che esprime il principio per cui l'obbligazione si estingue quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore (artt. 1218, 1256 c.c.).Leggi il lemma completo → della prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1463 c.c.) o per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.). La risoluzione per inadempimentoRisoluzione del contrattoRimedio che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale a prestazioni corrispettive per causa sopravvenuta: inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità. Disciplinata dagli artt. 1453-1469 del codice civile.Leggi il lemma completo → non può essere domandata quando l’inadempimento ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte (art. 1455 c.c.).
Giurisprudenza modenese
- Contratto di ricerca – Indeterminatezza dell’oggetto e nullità del negozio
- Nullità genetica del contratto – Irrilevanza dei comportamenti successivi
- Effetti della nullità – Restituzione delle somme versate
- Rinnovo automatico del contratto – Effetti della disdetta invalida
- Locazione abitativa – Forma scritta e nullità
- Risarcimento del danno contrattuale — Nesso di causalità e onere di prova della materialità del danno
- Contratto stipulato con firma apocrifa del legale rappresentante – inapplicabilità della nullità – ratifica tacita per facta concludentia
- Appalto – bonus 110% – nullità parziale per omessa indicazione dei costi della sicurezza – principio di conservazione del contratto
- Mutuo infruttifero tra familiari – Prova presuntiva del contratto – Remissione del debito per fatti concludenti – Necessità di volontà abdicativa inequivoca – Inammissibilità della prova testimoniale
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