Definizione
Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall’ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca (Rechtsgeschäft) e recepita dalla tradizione civilistica italiana come genus di cui il contratto è la species più rilevante.
Elementi essenziali
Gli elementi essenziali del negozio giuridico sono la volontà (manifestata e diretta a produrre effetti giuridici), la causa (funzione economico-sociale o economico-individuale), l’oggetto (prestazione o bene su cui incide il negozio) e la forma (ove richiesta ad substantiam o ad probationem). Sebbene la disciplina del contratto (artt. 1321 ss. c.c.) si applichi per analogia, il negozio giuridico abbraccia anche atti unilaterali (testamento, procura, rinuncia) e negozi familiari (matrimonio, riconoscimento di filiazione).
Classificazioni
Si distinguono: negozi inter vivos e mortis causa (art. 587 c.c. per il testamento); unilaterali, bilaterali e plurilaterali; patrimoniali e non patrimoniali; a titolo oneroso e a titolo gratuito; di attribuzione e di accertamento. Rilevante è altresì la distinzione tra negozi astratti e causali, questi ultimi soli ammessi in via generale nell’ordinamento italiano, che esige la meritevolezza della causa (art. 1322 c.c.).
Patologie
Il negozio giuridico può essere affetto da nullità (mancanza di elementi essenziali, illiceità), annullabilità (vizi del consenso, incapacità), inefficacia o rescindibilità. La disciplina dei vizi del consenso (artt. 1427-1440 c.c.) e delle cause di invalidità del contratto (artt. 1418-1452 c.c.) si estende per analogia agli altri negozi, nei limiti della compatibilità.