Simulazione

Apr 13, 2026

Definizione

La simulazione è l’istituto in forza del quale le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → pongono in essere un contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → (o un atto unilaterale destinato a una persona determinata) con l’intesa che esso non debba produrre effetti tra loro, in tutto o in parte (artt. 1414-1417 c.c.). La simulazione presuppone un accordo simulatorio tra le parti, diretto a creare un’apparenza contrattuale divergente dalla reale volontà dei contraenti, al fine di rendere opponibile ai terzi una situazione giuridica diversa da quella effettiva.

Disciplina normativa

La simulazione è disciplinata dagli artt. 1414-1417 c.c. Si distingue in simulazione assoluta, quando le parti convengono che il contratto non debba produrre alcun effetto, e simulazione relativa, quando le parti convengono che tra loro debba avere effetto un contratto diverso da quello apparente (c.d. contratto dissimulato), secondo quanto previsto dall’art. 1414 c.c.

Nella simulazione relativa, il contratto dissimulato produce effetto tra le parti, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → (art. 1414, comma 2, c.c.). Il contratto simulato non produce effetto tra le parti (art. 1414, comma 1, c.c.).

La simulazione può riguardare anche la persona di uno dei contraenti (c.d. interposizione fittizia): il contratto produce effetto tra i contraenti reali, ossia tra il soggetto interponente e il terzo contraente (art. 1414, comma 2, c.c.).

Nei confronti dei terzi, la simulazione non è opponibile ai terzi di buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizioneTrascrizioneSistema di pubblicità legale degli atti relativi a diritti reali immobiliari, che ne garantisce l'opponibilità ai terzi secondo il principio di priorità (artt. 2643 ss. c.c.).Leggi il lemma completo → della domanda di simulazione (art. 1415 c.c.). I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti; i creditori del simulato acquirente non possono far valere la simulazione in dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → dei creditori del simulato alienante che abbiano compiuto atti di esecuzione sul bene (art. 1416 c.c.).

Prova della simulazione

La provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → della simulazione tra le parti è soggetta a limiti rigorosi: tra le parti, la simulazione può essere provata solo mediante controdichiarazione scritta, e non è ammessa la prova testimonialeTestimonianzaMezzo di prova consistente nella narrazione, resa da un terzo in giudizio, di fatti direttamente percepiti (artt. 244-257 c.p.c.): capacità, limiti ex art. 2721 c.c., valutazione e testimonianza scritta.Leggi il lemma completo →, salvo che la domanda sia propostaPropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → da creditori o da terzi e salvo che sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato (art. 1417 c.c.). I terzi e i creditori possono invece provare la simulazione senza limiti, anche mediante presunzioniPresunzioniConseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Si distinguono in legali (assolute o relative) e semplici, queste ultime ammesse dal giudice solo se gravi, precise e concordanti.Leggi il lemma completo →.

Aspetti processuali

L’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → di simulazione è imprescrittibile in quanto azione di mero accertamento della realtà del rapporto giuridico, fatta salva la prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo → delle eventuali azioni restitutorie conseguenti all’accertamento della simulazione. L’azione può essere esercitata dalle parti, dai terzi interessati e dai creditori. La legittimazione attivaLegittimazione processualeCondizione dell'azione consistente nella titolarità del diritto ad agire o contraddire (legittimatio ad causam). Attiva per l'attore, passiva per il convenuto. Rilevabile d'ufficio.Leggi il lemma completo → spetta anche all’erede del simulato alienante. La domanda di simulazione va trascritta quando ha ad oggetto contratti relativi a beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → immobili, ai fini della opponibilità ai terzi che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente.

Giurisprudenza modenese

Powered by Gestiolex