Definizione
La rescissione è il rimedio previsto dalla legge a tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → della parte che ha concluso un contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → a condizioni inique, determinata dallo stato di pericolo in cui versava o dallo stato di bisognoAlimentiPrestazione patrimoniale dovuta dai soggetti obbligati per legge a chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (artt. 433-448 c.c.).Leggi il lemma completo → di cui la controparte ha approfittato (artt. 1447-1452 c.c.). La rescissione mira a eliminare gli effetti di un contratto viziato da un grave squilibrio tra le prestazioni, riconducibile a una situazione soggettiva di debolezza di una delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → al momento della stipulazione.
Disciplina normativa
La rescissione è disciplinata dagli artt. 1447-1452 c.c. Il codice prevede due ipotesi distinte: la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.) e la rescissione del contratto concluso in stato di bisogno (c.d. azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → generale di rescissione per lesioneLaesio ultra dimidiumEspressione latina indicante la lesione oltre la metà, ossia la sproporzione tra prestazioni contrattuali che ecceda la metà del valore e legittima l’azione di rescissione per lesione ai sensi dell’articolo 1448 del codice civile.Leggi il lemma completo →, art. 1448 c.c.).
Nel caso del contratto concluso in stato di pericolo, la parte che ha assunto obbligazioni a condizioni inique per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → grave alla personaAd personamLocuzione latina ("alla persona") che qualifica un diritto, un beneficio o un incarico strettamente legato alla persona del titolare, non trasferibile ne ereditabile.Leggi il lemma completo →, può domandare la rescissione del contratto (art. 1447, comma 1, c.c.). Il giudice, nel pronunciare la rescissione, può assegnare un equo compensoEquo compensoDiritto del professionista a una remunerazione proporzionata e conforme ai parametri ministeriali, con nullità delle clausole che determinino compensi inferiori (l. 49/2023).Leggi il lemma completo → all’altra parte per l’opera prestata (art. 1447, comma 2, c.c.).
Nel caso del contratto concluso in stato di bisogno, se vi è sproporzione tra la prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte di cui l’altra ha approfittato, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto (art. 1448, comma 1, c.c.). L’azione è ammessa solo quando la lesione eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessaPromessaDichiarazione unilaterale di impegno a una prestazione: figure tipiche (promessa di pagamento, ricognizione di debito, promessa al pubblico, promessa del fatto del terzo) ex artt. 1987-1991 c.c.Leggi il lemma completo → dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto (c.d. lesione ultra dimidium, art. 1448, comma 2, c.c.). La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è propostaPropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → (art. 1448, comma 3, c.c.).
La parte contro la quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equitàEquitàCriterio di giudizio e parametro integrativo del contratto (art. 1374 c.c.), della liquidazione del danno (artt. 1226 e 2056 c.c.), della riduzione della penale (art. 1384 c.c.) e del processo (artt. 113-114 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1450 c.c.). Il contratto rescindibile non può essere convalidato (art. 1451 c.c.). La rescissione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizioneTrascrizioneSistema di pubblicità legale degli atti relativi a diritti reali immobiliari, che ne garantisce l'opponibilità ai terzi secondo il principio di priorità (artt. 2643 ss. c.c.).Leggi il lemma completo → della domanda di rescissione (art. 1452 c.c.).
Aspetti processuali
L’azione di rescissione si prescrive nel termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → di un anno dalla conclusione del contratto (art. 1449 c.c.), salvo che il fatto costituisca reato, nel qual caso si applica il più lungo termine di prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo → previsto per il reato stesso. L’onere della provaEi incumbit probatio qui dicit, non qui negatL'onere della prova spetta a chi afferma un diritto, non a chi lo nega: regola di giudizio per la decisione in caso di incertezza (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo → grava sull’attoreAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo →, il quale deve dimostrare: lo stato di pericolo o di bisogno al momento della conclusione del contratto, la conoscenza di tale stato da parte della controparte (o l’approfittamento nel caso dell’art. 1448 c.c.) e l’iniquità delle condizioni contrattuali. La rescissione non è pronunciabile per i contratti aleatori (art. 1448, comma 4, c.c.).
Giurisprudenza modenese
- Termine per l’esercizio dell’azione di rescissione
- Negozi collegati e rescissione del contratto
- I tre requisiti dell’azione di rescissione per lesione
- Rescissione per lesione: il requisito dello stato di bisogno
- I tre presupposti della rescissione del contratto
- Rescissione per lesione: la messa in liquidazione della società non intregra, di per sè sola, il requisito dello stato di bisogno
- Competenza territoriale: la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla nullità, annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto
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