Definizione
La ratifica è il negozio giuridico unilaterale con il quale un soggetto approva e fa propri gli effetti di un atto compiuto da altri in suo nome senza averne avuto il potere, ovvero con il quale si sana un atto anteriore invalido o inefficace. È istituto di larga applicazione nel diritto civile, che attribuisce retroattivamente efficacia a un atto in origine improduttivo per il ratificante.
Ratifica del falsus procurator
L’art. 1399 c.c. disciplina la ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza potere o eccedendo i limiti del mandato. Il contratto rimane inefficace nei confronti dell’interessato sino alla ratifica, che opera con effetto retroattivo ma senza pregiudizio dei diritti dei terzi. La ratifica richiede la forma prescritta per la conclusione del contratto e può essere espressa o tacita, purché risulti da comportamenti concludenti e inequivoci.
Ratifica e convalida
La ratifica si distingue dalla convalida (art. 1444 c.c.), che riguarda il negozio annullabile e può essere compiuta solo dal soggetto legittimato all’azione di annullamento. La ratifica presuppone invece un atto originariamente efficace tra le parti contraenti ma inefficace rispetto al ratificante, che con la dichiarazione rende l’atto operativo nella propria sfera giuridica.
Altre ipotesi
Figure di ratifica si rinvengono nell’adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), nella gestione di affari altrui (art. 2031 c.c., in cui la ratifica trasforma la negotiorum gestio in mandato), nella rappresentanza processuale (art. 125 c.p.c.) e in ambito pubblicistico (ratifica di trattati internazionali ex art. 80 Cost.).