Definizione
L’acquiescenza è la rinuncia, espressa o tacita, ad impugnare una sentenza o un provvedimento giurisdizionale da parte della parte soccombente, con conseguente passaggio in giudicato della decisione. Essa si colloca nel sistema delle impugnazioni civili come causa di inammissibilità del gravame.
Disciplina normativa
L’acquiescenza è disciplinata dall’art. 329 c.p.c., il quale distingue tra acquiescenza espressa (comma 1) e acquiescenza tacita (comma 2). La norma stabilisce che la parte che ha accettato la sentenza espressamente o ha compiuto atti incompatibili con la volontà di impugnarla perde il diritto di proporre impugnazione, sia in via principale sia in via incidentale.
L’art. 329, comma 2, c.p.c. prevede inoltre l’acquiescenza parziale o implicita: l’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate. Il giudicato interno che ne deriva è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell’art. 2909 c.c.
Caratteri essenziali
- Volontarietà: l’acquiescenza presuppone la consapevole e libera determinazione della parte di non impugnare la sentenza o di accettarne il contenuto.
- Forma espressa o tacita: l’accettazione può risultare da una dichiarazione esplicita oppure dal compimento di atti incompatibili con la volontà di impugnare (es. esecuzione spontanea della sentenza).
- Irrevocabilità: una volta perfezionata, l’acquiescenza non può essere revocata e produce il passaggio in giudicato della sentenza.
- Rilevabilità d’ufficio: il giudicato interno derivante dall’acquiescenza parziale è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Acquiescenza tacita
La giurisprudenza ha individuato i requisiti dell’acquiescenza tacita, che si configura quando la parte compie atti dai quali si desume, in modo univoco e inequivocabile, la volontà di non impugnare la sentenza. Non integrano acquiescenza tacita i comportamenti meramente omissivi o equivoci. L’adempimento spontaneo delle obbligazioni stabilite dalla sentenza può integrare acquiescenza tacita quando risulti privo di riserva e incompatibile con la volontà di impugnare.
Acquiescenza e preclusioni processuali
Le preclusioni processuali, in quanto poste a presidio dell’ordinato svolgimento del processo, hanno natura pubblicistica e non sono sanate dall’acquiescenza della controparte. In tal senso, l’eventuale mancata contestazione della controparte non equivale ad acquiescenza e non preclude al giudice il rilievo d’ufficio della preclusione (art. 153 c.p.c.).
Ambito applicativo
L’acquiescenza opera in relazione a tutte le sentenze e i provvedimenti impugnabili (sentenze di primo grado, di appello, ordinanze reclamabili). Non si configura acquiescenza in ordine a provvedimenti non ancora pronunciati o non ancora conosciuti dalla parte. Il pagamento parziale ante causam non integra di per sé acquiescenza, così come il mero decorso del termine per impugnare, che dà luogo a giudicato formale ma non ad acquiescenza in senso tecnico.
Giurisprudenza modenese
- Sinistro stradale — Il pagamento parziale ante causam non integra una transazione né acquiescenza
- Le preclusioni processuali non sono sanate dall’acquiescenza di controparte e sono rilevabili d’ufficio
- Le preclusioni processuali sono rilevabili d’ufficio e non sono sanate dall’eventuale acquiescenza di controparte