Resipiscenza

Apr 14, 2026

Definizione

La resipiscenza (dal latino resipiscere, tornare in sé) è il ravvedimento dell’autore di un illecito civile o penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo →, che si manifesta attraverso condotte successive volte a eliminare, attenuare o riparare le conseguenze del proprio comportamento antigiuridico. È istituto che trova riconoscimento giuridico in plurime disposizioni, quale elemento rilevante ai fini dell’attenuazione della responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → o dell’esclusione di conseguenze sanzionatorie.

Resipiscenza nel diritto penale

Rilievo particolare assume la resipiscenza in diritto penale, ove si traduce nel desistere volontariamente dall’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → criminosa (desistenza attiva, art. 56 c.p.) o nell’impedire volontariamente l’evento (recesso attivoRecesso attivoCausa di attenuazione della pena per il tentativo compiuto, quando l'agente impedisce volontariamente il verificarsi dell'evento (art. 56, comma 4, c.p.).Leggi il lemma completo →). Il ravvedimento operoso post delictum è altresì riconosciuto come circostanza attenuante generica (art. 62, n. 6, c.p.), quando l’agente abbia spontaneamente e efficacemente operato per elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato, ovvero abbia riparato integralmente il dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →.

Resipiscenza in altri settori

In materia tributaria, il ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. 472/1997) consente al contribuenteContribuenteSoggetto passivo dell'obbligazione tributaria, tenuto al pagamento del tributo (art. 53 Cost.). Tutelato dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000).Leggi il lemma completo → di sanare spontaneamente violazioni fiscali con riduzione delle sanzioni. Nel diritto disciplinare forense e di altre professioni ordinistiche, la resipiscenza dell’incolpato rileva in sede di determinazione della sanzioneSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo →. In ambito civile, il ravvedimento del debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → dopo la mora (offerta di adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo →) può evitare o attenuare gli effetti dell’inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo →.

Requisiti

Perché la resipiscenza produca effetti giuridicamente rilevanti, è normalmente richiesta la volontarietà della condotta (esclusa ove derivi da costrizione esterna), la spontaneità (anteriorità a scoperte o iniziative dell’autorità), la tempestività e l’efficacia (idoneità a elidere o ridurre il danno).

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