Definizione
L’inadempimento è la mancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, disciplinato dagli articoli 1218 e seguenti del codice civile. Ai sensi dell’art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Imputabilità e onere della prova
Secondo l’insegnamento consolidato (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), il creditore che agisce per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare la fonte del proprio diritto (contratto) e allegare l’inadempimento della controparte, mentre è il debitore a dover provare il fatto estintivo dell’obbligazione (avvenuto adempimento) o la causa a lui non imputabile. L’art. 1176 c.c. impone al debitore di adempiere con la diligenza del buon padre di famiglia, elevata a quella professionale ex art. 1176, secondo comma, c.c.
Classificazione
L’inadempimento si distingue in: totale (mancata esecuzione della prestazione), parziale (esecuzione incompleta), qualitativo (prestazione difforme da quella pattuita) e mora (ritardo nell’adempimento ex art. 1219 c.c.). Ai sensi dell’art. 1455 c.c., l’inadempimento deve essere di non scarsa importanza per giustificare la risoluzione del contratto, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte.
Rimedi
A fronte dell’inadempimento, il creditore di un contratto sinallagmatico può: (a) chiedere l’esecuzione in forma specifica o l’adempimento coattivo; (b) domandare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., con le forme della risoluzione giudiziale, della diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) o del termine essenziale (art. 1457 c.c.); (c) agire per il risarcimento del danno ex art. 1218 e art. 1223 c.c.; (d) sollevare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (inadimplenti non est adimplendum).
Eccezione di inadempimento
L’art. 1460 c.c. consente a ciascuno dei contraenti di rifiutare l’esecuzione della propria prestazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi siano pattuiti o risultino dalla natura del contratto. L’eccezione non può tuttavia essere sollevata se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Giurisprudenza modenese
- Fornitura di software personalizzato – Risoluzione per inadempimento – Contestazioni generiche insufficienti – Buona fede contrattuale – Inadempimento di scarsa importanza
- Locazione — Morosità sanata e valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione giudiziale
- Locazione non abitativa — Determinazione convenzionale della gravità dell’inadempimento del conduttore
- Eccezione di inadempimento — Necessità di allegazione specifica e circostanziata
- Vendita – Vizi della cosa – Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
- Clausola “solve et repete” — Preclusione delle eccezioni di inadempimento fino al pagamento del corrispettivo
- Compravendita con riserva di proprietà — Risoluzione per inadempimento del compratore
- Sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. – Inadempimento risolutivo
- Risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del conduttore – Danno da mancato guadagno del locatore
- Danno da inadempimento del preliminare — Valutazione equitativa del maggior costo del mutuo