Prescrizione

Apr 13, 2026

Definizione

La prescrizione è il modo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio degli stessi da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge (art. 2934 c.c.). L’istituto risponde all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici: il protrarsi nel tempo dell’inerzia del titolare genera un legittimo affidamentoAffidamentoTermine polisemico che indica nel diritto di famiglia l'attribuzione della responsabilità genitoriale (artt. 337-bis ss. c.c.); nel diritto civile la fiducia incolpevole tutelata dall'ordinamento; nel diritto penale una misura alternativa alla detenzione.Leggi il lemma completo → nei terzi circa il definitivo abbandono del diritto. Sono imprescrittibili i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge, tra cui il diritto di proprietà (salve le azioni a tutela di essa) e l’azione di nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo →.

Disciplina normativa

La prescrizione è disciplinata dagli artt. 2934-2963 c.c. Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni (art. 2946 c.c.). Sono previsti terminiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → più brevi per specifiche categorie di diritti: cinque anni per il risarcimento del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → da fatto illecitoResponsabilità extracontrattualeResponsabilità che sorge in capo a chi, con fatto doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto, obbligandolo al risarcimento. Non presuppone un rapporto obbligatorio preesistente. Disciplinata dagli artt. 2043-2059 del codice civile.Leggi il lemma completo → (art. 2947, comma 1, c.c.), per le annualità delle prestazioni periodiche (art. 2948 c.c.) e per i diritti derivanti dai rapporti societari (art. 2949 c.c.); un anno per i diritti derivanti dal contratto di trasporto e di spedizione (art. 2951 c.c.); due anni per il diritto al risarcimento del danno da circolazione di veicoli (art. 2947, comma 2, c.c.). Il diritto al risarcimento del danno derivante da reato si prescrive nello stesso termine previsto per il reato se più lungo di quello civilistico (art. 2947, comma 3, c.c.).

La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Essa è soggetta a sospensione nei casi tassativamente previsti dagli artt. 2941-2942 c.c. (ad esempio, tra coniugi, tra chi esercita la responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → genitoriale e i figli minori, tra tutoreTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → e minore) e a interruzioneInterruzioneCessazione provvisoria dell'attività processuale per eventi che colpiscono la parte, il suo rappresentante o il difensore. Disciplinata dagli artt. 299-301 c.p.c. Impone la riassunzione del processo a pena di estinzione (art. 305 c.p.c.). Nel diritto concorsuale, opera anche per liquidazione giudiziale (art. 43 CCII).Leggi il lemma completo → per effetto di atto di costituzione in moraMora del debitoreSituazione giuridica di ritardo imputabile nell'adempimento dell'obbligazione, che produce l'obbligo di risarcire il danno da ritardo e il trasferimento del rischio per impossibilità sopravvenuta. Può operare ex persona o ex re (artt. 1219-1222 c.c.).Leggi il lemma completo →, domanda giudizialeDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → o riconoscimento del diritto da parte del debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 2943-2945 c.c.). L’interruzione comporta che il termine ricomincia a decorrere per intero dal momento dell’atto interruttivo.

Le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → non possono rinunciare preventivamente alla prescrizione, ma possono rinunciarvi dopo che si è compiuta (art. 2937 c.c.). Non è ammessa la modifica convenzionale dei termini di prescrizione (art. 2936 c.c.).

Prescrizione presuntiva

Gli artt. 2954-2961 c.c. disciplinano le prescrizioni presuntive, che si fondano sulla presunzionePresunzioniConseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Si distinguono in legali (assolute o relative) e semplici, queste ultime ammesse dal giudice solo se gravi, precise e concordanti.Leggi il lemma completo → che determinati crediti di modesto importo, derivanti da rapporti della vita quotidiana, siano stati pagati nel breve periodo indicato dalla legge. La prescrizione presuntiva non estingue il diritto, ma fa sorgere una presunzione di pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → superabile solo con il deferimento del giuramentoGiuramentoMezzo di prova legale nel processo civile (artt. 2736-2739 c.c., 233-243 c.p.c.). Decisorio quando deferito dalla parte all'altra; suppletorio (art. 241 c.p.c.) quando deferito d'ufficio dal giudice.Leggi il lemma completo → decisorio o con la confessione giudizialeConfessio est regina probationumBrocardo latino che significa «la confessione è la regina delle prove», esprimente il valore di prova legale della dichiarazione con cui una parte ammette fatti a sé sfavorevoli nel processo civile.Leggi il lemma completo → (art. 2960 c.c.).

Aspetti processuali

La prescrizione non è rilevabile d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → dal giudice, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, quale eccezione in senso strettoEccezioneStrumento difensivo del convenuto: distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato, di rito e di merito, regime delle preclusioni e rilevabilità d'ufficio.Leggi il lemma completo → (art. 2938 c.c.). L’eccezione di prescrizione può essere sollevata nel corso del giudizio di primo grado, nei limiti delle preclusioni processuali previste dal codice di procedura civile. L’onere della provaEi incumbit probatio qui dicit, non qui negatL'onere della prova spetta a chi afferma un diritto, non a chi lo nega: regola di giudizio per la decisione in caso di incertezza (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo → del decorso del termine di prescrizione grava sulla parte che la eccepisce, mentre spetta al creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → provare l’eventuale causa di sospensione o di interruzione.

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