Decadenza

Apr 13, 2026

Definizione

La decadenza è la perdita di un diritto o di una facoltà per il mancato compimento di un determinato atto entro un termine perentorioTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → fissato dalla legge o dalla volontà delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → (artt. 2964-2969 c.c.). A differenza della prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo →, che si fonda sull’inerzia prolungata del titolare, la decadenza risponde all’esigenza di certezza circa l’esercizio tempestivo di diritti o poteri il cui mancato esercizio entro un termine rigido ne determina l’estinzione definitiva.

Disciplina normativa

La decadenza è disciplinata dagli artt. 2964-2969 c.c. Il termine di decadenza non è soggetto a sospensione né a interruzioneInterruzioneCessazione provvisoria dell'attività processuale per eventi che colpiscono la parte, il suo rappresentante o il difensore. Disciplinata dagli artt. 299-301 c.p.c. Impone la riassunzione del processo a pena di estinzione (art. 305 c.p.c.). Nel diritto concorsuale, opera anche per liquidazione giudiziale (art. 43 CCII).Leggi il lemma completo →, salvo che la legge disponga diversamente (art. 2964 c.c.). Questa è la differenza strutturale rispetto alla prescrizione: il decorso del termine di decadenza è inesorabile e non può essere interrotto da atti del titolare o sospeso in ragione di particolari rapporti tra le parti.

La decadenza è impedita soltanto dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → entro il termine stabilito. Se l’atto da compiere è di natura giudiziale, il termine è osservato con la proposizione della domanda giudizialeDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → (art. 2966 c.c.). Se l’atto è di natura stragiudiziale, è sufficiente il compimento dell’atto stesso nei modi e nei termini previsti.

La decadenza può essere di origine legale o convenzionale. Le parti possono stabilire termini di decadenza, purché non rendano eccessivamente difficile l’esercizio del diritto per una delle parti (art. 2965 c.c.). È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile l’esercizio del diritto. La decadenza stabilita dalla legge per diritti indisponibili non è modificabile dalle parti, né rinunciabile (art. 2968 c.c.); la decadenza legale per diritti disponibili può invece essere oggetto di rinuncia (art. 2968 c.c.) e non è rilevabile d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → dal giudice (art. 2969 c.c.).

Distinzione dalla prescrizione

La decadenza si distingue dalla prescrizione sotto diversi profili: il termine di decadenza non è soggetto a sospensione né a interruzione; la decadenza è impedita solo dal compimento dell’atto specifico previsto, non da un qualsiasi atto di esercizio del diritto; la decadenza legale relativa a diritti indisponibili è rilevabile d’ufficio dal giudice, mentre la prescrizione non lo è mai. Nei casi dubbi, la qualificazione del termine come prescrizionale o decadenziale dipende dalla funzione attribuitagli dalla norma e dalla natura del diritto tutelato.

Aspetti processuali

Sul piano processuale, la decadenza legale relativa a diritti indisponibili è rilevabile d’ufficio dal giudice (art. 2969 c.c.), mentre la decadenza legale relativa a diritti disponibili e la decadenza convenzionale devono essere eccepite dalla parte interessata. L’onere della provaEi incumbit probatio qui dicit, non qui negatL'onere della prova spetta a chi afferma un diritto, non a chi lo nega: regola di giudizio per la decisione in caso di incertezza (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo → del rispetto del termine di decadenza grava sulla parte che intende esercitare il diritto soggetto a decadenza. La proposizione della domanda giudiziale nel termine impedisce la decadenza anche se propostaPropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → davanti a un giudice incompetente (art. 2966 c.c.).

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