Impugnazione

Apr 14, 2026

Definizione

L’impugnazione è lo strumento processuale con cui una parte soccombente chiede a un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento (o, in taluni casi, allo stesso giudice) il riesame della decisione al fine di ottenerne la riforma o l’annullamento. Nel processo civile le impugnazioni sono disciplinate dagli artt. 323-408 c.p.c. e si distinguono in mezzi ordinari (appello, ricorso per cassazione, revocazione ordinaria) e mezzi straordinari (revocazione straordinaria, opposizione di terzo).

Il termine “impugnazione” indica inoltre, in senso sostanziale, l’azione con cui si contesta l’efficacia di atti di diritto sostanziale quali delibere assembleari, testamenti, contratti annullabili, rinunzia all’eredità, atti costitutivi di trust.

Impugnazioni nel processo civile: tipologie e principi

Le impugnazioni processuali sono: (i) l’appello (artt. 339-359 c.p.c.), con funzione devolutiva piena; (ii) il ricorso per cassazione (artt. 360-394 c.p.c.), limitato ai motivi di diritto e alla violazione di legge processuale o sostanziale; (iii) la revocazione (artt. 395-403 c.p.c.), per errore di fatto o dolo della parte; (iv) l’opposizione di terzo (artt. 404-408 c.p.c.) per chi sia pregiudicato da una sentenza inter alios; (v) il regolamento di competenza (artt. 42-50 c.p.c.). Principi informatori sono il c.d. effetto devolutivo, il divieto di nova, la tassatività dei mezzi di impugnazione.

Termini per impugnare: breve e lungo

Il sistema prevede un doppio termine: il termine breve di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 325 c.p.c.), operante quando vi sia notificazione ad istanza di parte; il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c., modificato dalla L. 69/2009), operante in assenza di notificazione. A tali termini si aggiunge la sospensione feriale ex L. 742/1969 (1°-31 agosto). La contumacia del convenuto può incidere sulla decorrenza del termine lungo: la contumacia involontaria per mancata conoscenza della pendenza della causa consente la rimessione in termini.

Impugnazione delle delibere assembleari del condominio

L’art. 1137 c.c. disciplina l’impugnazione delle delibere assembleari del condominio, esperibile dal condomino assente, dissenziente o astenuto entro trenta giorni dalla data della deliberazione (per i dissenzienti o astenuti) o dalla comunicazione (per gli assenti). L’oggetto dell’impugnazione è limitato ai soli vizi di legittimità (annullabilità), mentre le delibere nulle sono impugnabili senza limiti di tempo. Il procedimento di mediazione obbligatoria (d.lgs. 28/2010) sospende la decorrenza del termine di decadenza. La distinzione tra nullità e annullabilità è stata ridefinita da Cass. SU 9839/2021.

Impugnazione di atti sostanziali

Oltre ai provvedimenti giudiziari, l’ordinamento conosce numerose forme di impugnazione di atti sostanziali: impugnazione del testamento olografo per dubbio sull’autenticità (art. 602 c.c. combinato con CTU grafologica); impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.); impugnazione della rinuncia ereditaria da parte dei creditori (art. 524 c.c., presupposto del danno prevedibile); impugnazione dei contratti annullabili (art. 1441 c.c.); impugnazione delle tabelle millesimali (distinta dall’impugnazione della delibera che le approva).

Effetti dell’impugnazione: sospensione, conversione, riunione

L’impugnazione di regola non sospende l’esecutività della sentenza di primo grado, salva specifica istanza ex art. 283 c.p.c. (appello) o art. 373 c.p.c. (cassazione). Può operare la conversione del mezzo di impugnazione (art. 387 c.p.c.) quando la parte abbia proposto mezzo diverso da quello previsto. Le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza devono essere riunite (art. 335 c.p.c.); l’impugnazione incidentale è lo strumento della parte che, senza aver impugnato in via principale, vuole contestare capi della sentenza a lei sfavorevoli.

Giurisprudenza modenese