Definizione
La rappresentanza è l’istituto giuridico in forza del quale un soggetto (rappresentante) ha il potere di compiere atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti che si producono direttamente nella sfera giuridica di quest’ultimo (artt. 1387-1399 c.c.). La rappresentanza consente al rappresentato di partecipare al traffico giuridico per il tramite di un altro soggetto, ampliando la possibilità di concludere affari e di essere presente in più rapporti contemporaneamente.
Disciplina normativa
La rappresentanza è disciplinata dagli artt. 1387-1399 c.c. Il potere di rappresentanza può avere fonte legale (rappresentanza legale) o volontaria (rappresentanza volontaria, conferita mediante procuraMandatoContratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Può essere con o senza rappresentanza. Si estingue per revoca, rinunzia, morte o compimento dell'affare.Leggi il lemma completo →). La procuraProcuraAtto unilaterale con cui un soggetto conferisce a un altro il potere di rappresentanza, autorizzandolo a compiere atti giuridici in suo nome e conto (art. 1392 c.c.).Leggi il lemma completo → è l’atto unilaterale con cui il rappresentato conferisce il potere di rappresentanza: essa non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → che il rappresentante deve concludere (art. 1392 c.c.).
Il rappresentante deve agire in nome del rappresentato (c.d. spendita del nome o contemplatio dominiContemplatio dominiRequisito della rappresentanza diretta: la riconoscibilità che il rappresentante agisce in nome del rappresentato. Senza di essa, effetti in capo al rappresentante.Leggi il lemma completo →): il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produce direttamente effetto nei confronti di quest’ultimo (art. 1388 c.c.). In mancanza della spendita del nome, il contratto produce effetto tra il rappresentante e il terzo (c.d. rappresentanza indiretta o interposizione reale).
Il rappresentante è tenuto ad agire nell’interesse del rappresentato. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → con il rappresentato è annullabile su domanda di quest’ultimo, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo (art. 1394 c.c.). È parimenti annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso (c.d. contratto con se stesso), salvo che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamenteEx professoLocuzione latina ("di proposito") che indica una trattazione approfondita e sistematica di un argomento, ovvero un'attivita svolta con piena competenza e intenzionalità.Leggi il lemma completo → o che il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto (art. 1395 c.c.).
La procura può essere generale o speciale, e può essere revocata dal rappresentato in qualsiasi momento, salvo che sia stata conferita anche nell’interesse del rappresentante o di terzi (c.d. procura in rem propriam). Le modificazioni e la revocaAutotutelaPotere dell'amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti, annullandoli o revocandoli d'ufficio, senza ricorrere al giudice.Leggi il lemma completo → della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, esse non sono opponibili ai terzi che le abbiano senza colpaCulpaEspressione latina che designa la colpa nelle sue diverse forme, distinte per gravita (lata, levis, levissima) o per tipologia (in contrahendo, in eligendo, in vigilando, in educando, in faciendo, in omittendo).Leggi il lemma completo → ignorate (art. 1396 c.c.).
Rappresentanza senza potere
Qualora il rappresentante agisca senza potere o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, il contratto non produce effetto nei confronti del rappresentato. Tuttavia, il rappresentato può ratificare il contratto con effetto retroattivoEx tuncLocuzione latina ("da allora") che indica la retroattività degli effetti giuridici al momento originario dell'atto, in contrapposizione a "ex nunc" (da ora in poi).Leggi il lemma completo →, fatti salvi i diritti dei terzi (art. 1399 c.c.). In mancanza di ratifica, il falsus procuratorFalsus procuratorChi agisce in nome altrui senza poteri. Il contratto è inefficace, ma ratificabile dal rappresentato con effetto retroattivo (artt. 1398-1399 c.c.).Leggi il lemma completo → è responsabile del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → che il terzo contraente ha sofferto per avere senza colpaColpaCriterio soggettivo di imputazione della responsabilità consistente nella violazione di un dovere di diligenza, prudenza o perizia, ovvero nell'inosservanza di leggi, regolamenti o discipline. Si distingue dal dolo per la mancanza della volontà dell'evento dannoso (artt. 1218, 1176, 2043 c.c.; 43 c.p.).Leggi il lemma completo → confidato nella validità del contratto (art. 1398 c.c.).
Aspetti processuali
Sul piano processuale, la rappresentanza rileva sia in ambito sostanziale sia processuale. La legittimazione ad agireLegittimazione processualeCondizione dell'azione consistente nella titolarità del diritto ad agire o contraddire (legittimatio ad causam). Attiva per l'attore, passiva per il convenuto. Rilevabile d'ufficio.Leggi il lemma completo → o a resistere in giudizio spetta al rappresentato, salvo il potere del rappresentante di stare in giudizio in nome del rappresentato sulla base di procura alle liti. L’onereOnereComportamento non obbligatorio ma necessario per conseguire un vantaggio o evitare una conseguenza sfavorevole. Si distingue dall'obbligo per l'assenza di coercibilità.Leggi il lemma completo → di provare l’esistenza e l’estensione del potere rappresentativo grava su chi invoca gli effetti dell’atto compiuto dal rappresentante. La ratifica del contrattoRatihabitio mandato comparaturBrocardo latino che significa «la ratifica equivale al mandato», esprimente il principio per cui l’approvazione successiva di un atto compiuto senza potere rappresentativo produce gli stessi effetti del mandato originario.Leggi il lemma completo → concluso dal falsus procuratorRatificaDefinizione La ratifica è il negozio giuridico unilaterale con il quale un soggetto approva e fa propri gli effetti di un atto compiuto da altri in suo nome senza averne avuto il potere, ovvero con il quale si sana un atto anteriore invalid...Leggi il lemma completo → può intervenire anche in corso di causa.
Giurisprudenza modenese
- Ratifica tacita del contratto concluso dal falso rappresentante
- Negozio concluso dal rappresentante in difetto o eccesso di potere: forma della relativa ratifica da parte del rappresentato
- Falsus procurator e apparenza del diritto
- Il principio dell’apparenza del diritto nella rappresentanza
- Responsabilità del falsus procurator: il terzo deve provare di non essere essere stato in colpa
- Il falsus procurator della società
- [SS.UU.] Il giudice deve assegnare un termine per il rilascio o la rinnovazione della procura ad litem solo se sia presente in atti ma nulla, o anche se l’avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura?
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