Vizi del consenso

Apr 14, 2026

Definizione

I vizi del consenso sono le anomalie che incidono sul processo di formazione della volontà negoziale, determinando l’annullabilità del contratto. Il codice civile ne individua tre: l’errore (artt. 1427-1433 c.c.), la violenza (artt. 1434-1438 c.c.) e il dolo (artt. 1439-1440 c.c.). La disciplina è posta a tutela della libertà e consapevolezza del consenso contrattuale.

Errore

L’errore è la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il consenso. È causa di annullamento se essenziale (art. 1429 c.c.: sulla natura o oggetto del contratto, su qualità dell’oggetto o dell’altra parte, o di diritto quando è stato ragione unica o principale del contratto) e riconoscibile dall’altro contraente secondo l’ordinaria diligenza (art. 1431 c.c.). L’errore sul motivo è generalmente irrilevante, salvo che sia comune alle parti e abbia costituito ragione esclusiva del consenso.

Violenza

La violenza morale (art. 1435 c.c.) rende annullabile il contratto quando la minaccia è seria, idonea a fare impressione su persona sensata e diretta a far temere un male ingiusto e notevole. L’art. 1434 c.c. la rende rilevante anche se proviene da un terzo. La violenza fisica, che esclude la stessa esistenza della volontà, determina invece la nullità del contratto.

Dolo

Il dolo (art. 1439 c.c.) consiste nell’uso di raggiri tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (dolo determinante). Il dolo incidente (art. 1440 c.c.), che ha influito sulle sole condizioni del contratto, non ne comporta l’annullamento ma obbliga al risarcimento del danno. La giurisprudenza ammette il rilievo del dolo omissivo (reticenza) quando si traduce in malizioso silenzio in violazione dell’obbligo di buona fede.

Effetti e azione di annullamento

La presenza di un vizio del consenso comporta l’annullabilità del contratto, che può essere fatta valere dalla parte il cui consenso è stato viziato entro il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla scoperta (art. 1442 c.c.). Il contratto annullabile produce effetti fino alla pronuncia di annullamento e può essere oggetto di convalida (art. 1444 c.c.).

Giurisprudenza modenese